|
redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
|
statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2004 di
|
|
1. RI1 2. RI2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 5 maggio 2004 emanata da |
|
|
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 gennaio 2004 l'Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS) ha respinto la richiesta di __________ RI1, cittadini germanici, nati nel __________, rispettivamente __________, domiciliati a __________, tendente ad essere esonerati dall'obbligo di assicurarsi contro le malattie in Svizzera poiché beneficiari di una rendita di vecchiaia svizzera e in quanto tali obbligati ad assicurarsi nel nostro Paese in virtù degli Accordi bilaterali conclusi dalla Confederazione elvetica con l'Unione europea (doc. G).
La predetta decisione è stata confermata tramite decisione su opposizione del 5 maggio 2004 con la quale l'IAS, applicando la recente giurisprudenza del TCA in merito all'applicazione dell'art. 2 cpv. 8 OAMal (STCA del 4 febbraio 2004 nella causa E., inc. 36.2003.14, di cui si dirà in seguito), ha stabilito non essere dati gli estremi per poter esonerare gli interessati dall'obbligo assicurativo.
1.2. Con ricorso 8 giugno 2004 i coniugi RI1, rappresentati dalla lic. jur. RA1, sono tempestivamente insorti contro la predetta decisione, affermando:
" (…)
1.
I ricorrenti, cittadini germanici domiciliati in Ticino, nati nel __________, rispettivamente __________, sono assicurati presso la __________, detta di seguito __________, sin dal lontano __________.
__________
I ricorrenti hanno una copertura assicurativa per prestazioni che vanno ben oltre il minimo previsto dalla LAMal. La loro copertura assicurativa infatti, denominata Tariffa __________ (doc. A), dà copertura integrale con libertà di scelta del medico e dell'ente ospedaliero in camera privata. Copre pure le cure dentali dal 75% al 100% (cfr. doc. B).
La copertura è data anche all'estero ed in particolare in Svizzera (cfr. doc. C).
Prove: doc. - testi - richiamo dall'Ufficio dell'assicurazione malattia dell'incarto relativo ai ricorrenti
2.
I ricorrenti sono a beneficio sia di una rendita AVS tedesca che di una piccola rendita AVS Svizzera. La rendita Svizzera ammonta complessivamente a fr. 5'184.- annui per entrambi e non copre neppure i costi annuali dell'assicurazione obbligatoria a cui sono soggetti sin dal luglio 1996 (__________).
Prove: c.s.
3.
La domanda di esenzione presentata nel lontano 1996 è stata respinta con decisione 3 luglio 1996 del CdS (doc. D).
Prove: c.s.
4.
Nel 2003 i ricorrenti si sono nuovamente rivolti all'Istituto delle assicurazioni sociali per chiedere l'esenzione in base alla modifica di legge intervenuta a seguito dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali con UE.
Con lettera 27 agosto 2003 l'Istituto ha risposto che, essendo i ricorrenti a beneficio di una rendita AVS Svizzera essi sono soggetti all'obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi della LAMal (doc. E).
Con scritto 8.11.2003 (doc. F) i ricorrenti si sono nuovamente rivolti all'Ufficio assicurazione malattia facendo presente che
- non comprendevano l'obbligo assicurativo visto che la rendita AVS Svizzera percepita era inferiore ai costi dell'assicurazione obbligatoria;
- non hanno mai beneficiato di prestazione dall'assicurazione obbligatoria Svizzera in quanto sono assicurati privatamente presso la __________ che copre tutti i costi al 100 %;
- non hanno la possibilità di ottenere una copertura analoga in Svizzera in quanto sono troppo anziani;
Essi hanno pertanto chiesto un'esenzione dall'obbligo assicurativo in applicazione dell'art. 2 cpv. 8 OAMal.
Tale richiesta è stata respinta con decisione 14.1.2004 (doc. G), contro la quale i ricorrenti hanno interposto tempestivo reclamo (doc. H).
Anche quest'ultimo reclamo è stato respinto con la decisione qui impugnata (doc. 1) per i motivi di cui si dirà in seguito.
Prove: c.s.
5. In diritto
a)
L'art. 2 cpv. 8 OAMal ha il seguenti tenore:
"A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare. "
Tale articolo di legge è stato tra altro introdotto, in deroga al principio della solidarietà, per ovviare, salvo errore, proprio per evitare che gli assicurati possano subire dei peggioramenti nella loro condizione assicurativa a causa dell'obbligo all'assoggettamento.
L'Istituto delle assicurazioni sociali nella fattispecie non ha ritenuto applicabile tale articolo, con il seguente ragionamento:
"Intanto si osserva che la parte resistente è assicurata ai sensi della LAMal, in Svizzera, già a far tempo dal 1° luglio 1996. Ciò non ha palesemente portato - né porta tuttora - alla situazione in cui "l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi"
Anzi: proprio la parte resistente ammette apertis verbis che allo stato attuale la protezione assicurativa, pur essendoci un assoggettamento alla LAMal, è ottimale e meglio in questi termini:
" da __________ ormai, mia moglie e io siamo felicemente assicurati in Germania al 100 % presso la __________ (..). L'addebito dei costi avviene con reciproca soddisfazione ".
Ergo, l'assoggettamento all'assicurazione malattie svizzera, avvenuto, come già ricordato, con effetto 1° luglio 1996, non ha affatto portato:
• né ad "un netto peggioramento della protezione assicurativa"
• né tanto meno, ad un netto peggioramento della copertura dei costi" (anche su questo specifico aspetto si richiamano le espresse dichiarazione della resistente nell'atto di reclamo)".
Tale ragionamento, a nostro parere, non è solo errato, ma addirittura arbitrario.
c)
Esso, infatti, non tiene minimamente conto del fatto che i ricorrenti dal 1996, quando furono assoggettati all'obbligo assicurativo, per non perdere le prestazioni complementari, si sono visti costretti a mantenere l'assicurazione estera, pagando così due assicurazioni, quella obbligatoria qui in Svizzera e quella Germanica privata, con un onere finanziario supplementare annuo di ben fr. __________ senza ottenere un qualsiasi miglioramento delle prestazioni.
Già allora per loro, sia in considerazione dell'età, sia in considerazione del male incurabile di cui soffre la signora RI2, non era possibile trovare una assicuratore privato svizzero disposto a coprire le prestazioni complementari (cfr. doc. D).
Si precisa che i ricorrenti non hanno mai usufruito di una qualsivoglia prestazione da parte dell'assicuratore svizzero (cfr. dichiarazione 26.5.2004 doc. L).
d)
L'art. 2 cpv. 8 OAMal non può certo essere applicabile solo per "nuovi" assoggettati, ma deve valere anche per chi lo era già in precedenza, in quanto altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento non giustificabile in violazione degli art. 8 e 9 Cost.
e)
Ne consegue che l'esame da effettuare è quello relativo alla situazione assicurativa dei ricorrenti in caso di rinuncia alla copertura assicurativa estera e mantenimento dell'assicurazione obbligatoria Svizzera.
Prove: c.s. - richiamo dall'assicurazione __________ dell'incarto relativo ai coniugi RI1 - richiamo dell'incarto relativo ai coniugi RI1 presso la __________
6.
Tale esame è stato effettuato dalla decisione impugnata, ma solo in via subordinata (cfr. decisione impugnata pag. 3 e seg.).
a)
L'Ufficio dell'assicurazione malattia non ha contestato che vi fosse una copertura assicurativa estera e che la stessa fosse più estesa di quella obbligatoria svizzera (cfr. doc. A, B, C e O).
b)
Esso ha però ritenuto non applicabile l'art. 2 cpv. 8 OAMal, in quanto l'assicuratore estero nel formulario a loro inviato dava atto della possibilità dello stralcio oppure della sospensione temporanea di certe prestazioni comprese nel contratto sottoscritto con l'assicuratore privato (cfr. decisione impugnata pag. 4, ad § 2.12, cfr. doc. C).
c)
Tale modo di procedere, a parere dei ricorrenti, è troppo semplicistico e non tiene conto dei gravi inconvenienti che ne derivano ai ricorrenti. A parere dei ricorrenti, nella valutazione della fattispecie, devono infatti essere presi in considerazione tutte le circostanze, in particolare anche le conseguenze finanziarie, rispettivamente quelle che potrebbero incidere sulla copertura assicurativa futura.
d)
Non è infatti contestato che la __________ preveda la possibilità di ridurre la copertura assicurativa o di sospendere la stessa per un determinato periodo.
e)
La sospensione della copertura assicurativa, anche solo parziale, avrebbe però un costo considerevole, ovvero di euro 159.04 mensili per il signor RI1 e di euro 108,67 mensili per la signora RI2
(cfr. doc. M = email 26.5.2004 __________ /RI1).
f)
La riduzione della copertura assicurativa, ovvero l'estrapolazione dalla copertura assicurativa esistente delle prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria svizzera, avrebbe per i coniugi RI1 le seguenti conseguenze:
• non avrebbero più alcuna copertura supplementare per tutte le prestazioni ambulatorie, neppure all'estero, se non quelle coperte dalla LAMal; essi pertanto non avrebbero più la libertà di scelta attuale.
• qualora dovessero decidere di tornare in Germania, non avrebbero più la possibilità di ottenere la copertura assicurativa per quelle cure coperte dalla LAMal: infatti, in considerazione delle loro età, i ricorrenti non verrebbero più ammessi nella cassa malati obbligatoria tedesca e un'assicurazione privata verrebbe rifiutata per i medesimi motivi, ovvero in considerazione del rischio accresciuto dovuto all'età (cfr. doc. N = fax 4/7.6.2004 __________ / lic. jur. RA1).
Alla luce di quanto precede risulta in modo evidente che i ricorrenti, in ogni caso, subirebbero dei notevoli svantaggi, non evitabili, sia dal punto di vista della copertura assicurativa, sia dal punto di vista economico, qualora dovessero rinunciare alla loro attuale copertura assicurativa estera.
Si chiede pertanto, in applicazione dell'art. 2 cpv. 8 OAMal, che i ricorrenti vengano esentati dall'obbligo d'assicurazione malattia ai sensi della LAMal.
Prove: c.s. - richiamo dall'assicurazione __________ dell'incarto relativo ai coniugi RI1 - richiamo dell'incarto relativo ai coniugi RI1 presso la __________
7.
Abbondanzialmente si osserva quanto segue:
Agli occhi dei ricorrenti è estremamente urtante vedersi costretti al pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria LAMal perché beneficiari di una piccola rendita AVS, quando l'ammontare della stessa rendita non copre nemmeno l'ammontare complessivo dei premi della CM: quello che ricevono da una parte viene tolto, maggiorato, dall'altra......
Infatti, se essi non fossero stati a beneficio di tale rendita AVS, essi non sarebbe stati soggetti alla LAMal e ciò in applicazione dell'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal.
Si chiede pertanto che, nella valutazione della fattispecie, si tenga conto anche di tale fatto.(…)(Doc I)
1.3. Tramite risposta del 28 giugno 2004 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso affermando:
" (…)
2.3
Si osserva, a titolo preliminare e in linea di principio, che trattandosi di esenzione dall'obbligo d'assicurazione LAMaI, occorre senza dubbio utilizzare criteri estremamente restrittivi.
Così si è infatti espresso il TCA (STCA 4.02.2004 in re FE), citando l'Alta Corte federale a questo riguardo (STFA 29.06.2000 in re Z):
" (. .. ) il carattere obbligatorio dell'assicurazione non è fine a sé stesso, bensì uno strumento destinato a garantire la necessaria solidarietà. Considerata la volontà del legislatore, si giustificava quindi di circoscrivere in modo restrittivo le eccezioni di coloro che esulano, per non essere tenuti all'obbligo assicurativo, dalla comunità di persone solidali.
Occorre in sostanza evitare il "rischio di vedere il carattere obbligatorio dell'assicurazione svizzera facilmente eluso." (STFA, ibidem).
2.4
Quanto sopra è ulteriormente sostanziato dal TCA, che così si esprime al proposito (in STCA 4.02.2004 in re FE):
" (...) come stabilito dal TFA le eccezioni all'obbligo di assicurazione devono essere interpretate restrittivamente."
2.5
In via principale si ribadisce che i ricorrenti sono assicurati ai sensi della LAMaI, in Svizzera, già a far tempo del 1° luglio 1996.
Ciò non ha palesemente portato - né porta tuttora - alla situazione in cui 'l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi'.
Anzi: proprio la parte ricorrente ammette apertis verbis che allo stato attuale la protezione assicurativa, pur essendoci un assoggettamento alla LAMal, è ottimale; e meglio in questi termini:
" da __________ ormai, mia moglie e io siamo felicemente assicurati in Germania al 100% presso la __________. L'addebito dei costi avviene con reciproca soddisfazione."
Ergo, l'assoggettamento all'assicurazione malattie svizzera, avvenuto, come già ricordato, con effetto 1° luglio 1996, non ha affatto portato:
• né ad "un netto peggioramento della protezione assicurativa";
• né, tanto meno, ad "un netto peggioramento della copertura dei costi" (anche su questo specifico aspetto si richiamano le espresse dichiarazioni della resistente nell'atto di reclamo).
2.6
Venendo a decadere i presupposti su cui si fonda la stessa entrata in materia a proposito del cpv. 8 dell'art. 2 OAMal, il ricorso deve essere respinto già in via principale.
2.7
Ma parimenti lo deve essere anche in un'eventuale via subordinata, per quanto ciò possa ancora entrare in linea di conto, richiamate le conclusioni al punto 2.6 di cui sopra.
2.8
In ossequio alla giurisprudenza del TCA, il percorso decisionale in materia di applicazione dell'art. 2 cpv. 8 OAMal è definito ai sensi della seguente progressione per ordine di priorità:
1. Esistenza di una copertura assicurativa estera: la disamina proseguirà solo se è comprovata l'esistenza di tale copertura. In caso contrario: l'istanza di esenzione è respinta.
2. Impossibilità di ridurre la copertura estera nella misura delle prestazioni contemplate dalla LAMal: la disamina proseguirà solo se è comprovato che l'istante è impossibilitato a mantenere unicamente le coperture non assicurabili in Svizzera. In caso contrario: l'istanza di esenzione è respinta.
3. Estensione della copertura assicurativa estera: la disamina proseguirà solo se è comprovata l'esistenza di una copertura assicurativa estera nettamente più estesa rispetto a quanto previsto dalla LAMal. In caso contrario: l'istanza di esenzione è respinta.
4. Età dell'istante: deve essere dato il criterio di un'età di almeno 55 anni. Se l'età è inferiore a 55 anni: attraverso un'attestazione di carattere medico deve essere comprovato uno stato di salute che non consente la stipula di un'assicurazione complementare in Svizzera equiparabile a quella estera.
2.9
Si precisa che ai sensi della predetta giurisprudenza applicabile, le condizioni di cui sopra sono cumulative.
Così si è espresso testualmente codesto TCA al proposito (STCA 4.02.2004 in re FE):
" Solo se tutte le sopra citate condizioni sono adempiute l'assicurato può beneficare dell'esonero. La possibilità di ottenere l'esenzione dall'assicurazione obbligatoria appare di conseguenza assai limitata."
2.10
Per sostanziare quanto sopra, il Cantone Ticino ha disposto i moduli ufficiali specifici, e, in caso, il modulo TI 12, che prevede, nel quadro del concetto di "tutte le informazioni necessarie", la formale indicazione da parte dell'assicuratore estero delle caratteristiche e delle peculiarità della copertura beneficiata dagli interessati. All'uopo l'Autorità cantonale stabilisce i contatti e fornisce la modulistica nella lingua correntemente usata dall'assicuratore estero, così da facilitare a quest'ultimo la comprensione, e quindi la determinazione di merito.
2.11
L'assicuratore estero si è determinato in data 20 aprile 2004 (doc. agli atti).
In base alla risposta fornita dall'assicuratore, si prende atto che nella fattispecie la condizione n. 1 di cui sopra è ottemperata, mentre non lo è la condizione n. 2, in quanto l'assicuratore estero ha dichiarato espressamente essere ammessa la possibilità di ridurre le prestazioni coperte dall'assicurazione malattie obbligatoria di uno Stato estero, attraverso lo stralcio oppure la sospensione temporanea di certe prestazioni comprese nel contratto sottoscritto con l'assicuratore privato.
In forza del carattere cumulativo dei criteri di cui sopra, diventa irrilevante, in caso, un esame di dettaglio delle altre condizioni indicate.
2.12
Preminente e determinante è, al riguardo, la giurisprudenza di codesto TCA, che su questo specifico aspetto così si è espresso (STCA 4.02.2004 in re FE):
" A proposito dell'interpretazione del citato disposto, dalla sentenza dell'Alta Corte emerge innanzitutto che, prima di accordare un eventuale esonero dall'assicurazione obbligatoria e dunque prima di esaminare se i presupposti dell'art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati (netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi, impossibilità di stipulare un'assicurazione complementare equiparabile a causa dello stato di salute e/o età oppure possibilità ma solo a condizioni difficilmente sostenibili), occorre innanzitutto accertare se l'assicurato può mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro Paese per le cure di base.
Se vi è una possibilità in tal senso, un esonero è escluso.
Infatti, l'art. 2 cpv. 8 OAMal, che prevede un'eccezione all'obbligo assicurativo, e va dunque interpretato restrittivamente, va inteso nel senso che un esonero assicurativo è possibile se, oltre alle condizioni enumerate nella norma, l'assicurato non può mantenere l'assicurazione estera più estesa per le prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria Svizzera."
2.13
La parte ricorrente protesta poi "svantaggi" in ordine ad un eventuale ritorno in Germania.
Ciò è tuttavia ininfluente ai fini del quesito di natura eminentemente giuridica circa il fatto dell'esistenza o meno di un'obbligatorietà d'assicurazione in Svizzera giusta la LAMal, ma rientra nei criteri di ponderazione individuale circa la previdenza e la protezione assicurativa che i ricorrenti intendono mantenere per il presente e per il futuro.
In ogni caso loro aspirazioni personali, ancorchè legittime, di risiedere in futuro in altri Paesi, non possono evidentemente sopravanzare le norme di diritto pubblico - sociale - elvetico: in altri termini, al di là di quanto prescritto dalla legge, compete alla responsabilità individuale prevedere anche assetti assicurativi che possano consentire una più o meno limitata possibilità di spostamenti residenziali futuri.
2.14
Giova ribadire, in ogni caso, che nessuno chiede ai ricorrenti - o pone gli stessi in condizione - di "rinunciare alla loro attuale copertura assicurativa estera".
2.15
Richiamato quanto sopra, il ricorso deve essere respinto sia in via principale (non è dimostrato un oggettivo peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi), ma anche in via subordinata (possibilità data dall'assicuratore estero di ridurre l'estensione dell'attuale copertura nella misura di quanto coperto attraverso l'assicurazione obbligatoria elvetica delle cure medico-sanitarie).
In questo senso la scrivente parte convenuta si riconferma integralmente nelle motivazioni di cui alla decisione su reclamo 5 maggio 2004, contro cui si aggrava, qui, la parte ricorrente.
(…)" (Doc. IV)
1.4. In data 12 luglio 2004 i ricorrenti hanno chiesto l'assunzione di ulteriori prove, tra le quali il richiamo dell'incarto dell'amministrazione, hanno domandato di sentire un collaboratore dell'assicuratore germanico ed hanno prodotto una dichiarazione dell'assicuratore del seguente tenore:
" (…)
Herr RI1, geboren am __________ und Frau RI2, geboren am __________ sind seit denn __________ krankheitskostenvollversichert.
Der Versicherungsschutz umfasst ambulante, zahn und stationäre Behandlungen. Die Tarife haben Weltgeltung.
Der zu zahlende Beitrag von Herrn RI1 beträgt derzeit 530,15 EUR monatlich. Aufgrund seiner über __________ Versicherungszeit hat er einen Anrechnungsbetrag von monatlich 623,83 EUR erwirtschaftet. Entsprechendes gilt für die Ehefrau, deren monatlicher Beitrag sich auf 543,37 EUR beläuft. Der angesparte Anrechnungsbetrag beträgt 402,41 EUR.
Um diese Anrechnungsbeiträge, die aus der Alterungsrückstellung resultieren, vermindert sich der zu zahlende Beitrag. Bei Aufgabe dieser Versicherungen würden die Versicherten Ihre Alterungsrückstellungen "Ersatzes" verlieren.
Gleichaltrige Personen hätten bei Neueintritt in die Versicherung 1.026,24 EUR mehr zu zahlen.
Zu einer Neuversicherung wäre die __________ aus versicherungsmedezinischen Gründen nicht verpflichtet. (…)"
(Doc. X Bis)
1.5. Con osservazioni del 9 agosto 2004 l'amministrazione ha ribadito le proprie argomentazioni (doc. XI).
Dal canto loro i ricorrenti hanno indicato come (doc. XV del 10 settembre 2004) "un'eventuale riduzione della copertura assicurativa presso la __________ renderebbe impossibile nel futuro la sua riestensione alla copertura attuale".
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è quello di stabilire se i coniugi RI1, cittadini germanici domiciliati in Svizzera e beneficiari di una rendita AVS, possono chiedere l'esonero dall'assicurazione obbligatoria svizzera in virtù del loro rapporto assicurativo in Germania.
Secondo l'art. 3 LAMal
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato;
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa in proposito che
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge."
Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).
2.2. Ritenuta l’esistenza di un domicilio in Svizzera, non contestato in concreto, va esaminato se gli insorgenti sono obbligati ad assicurarsi nel nostro Paese.
L'art. 3 cpv. 2 e 3 LAMal da infatti facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di organizzazioni internazionali e di stati esteri.
Facendo uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, degli "Accordi bilaterali tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione svizzera dall'altra" (RS 0.142.112.681).
L'art. 2 OAMal prevede:
" Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione
1 Non sono soggetti all'obbligo d'assicurazione:
a. gli agenti della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all'assicurazione militare ai sensi dell'articolo 1 a capoverso 1 lettera b numeri 1 a 7 e dell'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 199215 sull'assicurazione militare (LAM);
b. le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura;
c. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone17 e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS18 e del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale Stato;
d. le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione estera contro la disoccupazione;
e. le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;
f. le persone che sono incluse nell'assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c, d o e quali suoi familiari e hanno diritto all'aiuto reciproco.
2 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell'obbligo di assicurazione, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.
3 …
4 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell'ambito d'una formazione o d'un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, purché durante l'intera durata di validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall'obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l'esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.
4bis A domanda, sono esentati dall'obbligo d'assicurazione i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell'ambito di un incarico d'insegnamento o di una ricerca, purché durante l'intera durata di validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La richiesta dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'autorità cantonale competente può esentare queste persone dall'obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A domanda, l'esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.
5 Su domanda, sono esentati dall'obbligo d'assicurazione i lavoratori distaccati in Svizzera non tenuti a pagare i contributi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale come pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2, se il datore di lavoro provvede affinché durante l'intera durata di validità dell'esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal per le cure in Svizzera. Questa norma si applica per analogia ad altre persone non tenute a pagare contributi dell'AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera in virtù di un'autorizzazione prevista da una convenzione internazionale. L'interessato e il suo datore di lavoro non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione.
6 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
7 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o l'Accordo AELS, purché durante l'intera validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.
8 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare."
2.3. Come detto il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Da rilevare che l'ALC non si applica (ancora) ai dieci nuovi membri entrati nell'UE dal 1° maggio 2004.
Il campo di applicazione è definito all'articolo 4 che "elenca i settori della sicurezza sociale disciplinati dal regolamento. Comprende tutte le prestazioni legali (incluse le disposizioni regionali e indipendentemente dalla legge cui sono soggette) che concernono le prestazioni di malattia e di maternità, d'invalidità, di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, le prestazioni di disoccupazione, gli assegni in caso di morte e le prestazioni familiari, indipendentemente dalle modalità di finanziamento." (cfr. Messaggio concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE, pag. 184).
Il titolo II del regolamento (art. 13-17a) si occupa dell'assoggettamento di una persona al diritto di uno o l'altro Paese e a tal fine allestisce un catalogo dettagliato delle regole relative ai conflitti di legge. Sono simili alle prescrizioni in materia di assoggettamento contenute nelle convenzioni bilaterali in vigore, ma hanno un'applicazione multilaterale.
Queste norme determinano essenzialmente quanto segue:
" Le persone coperte dal regolamento sono soggette esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale). Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera, i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.
Una clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo sussidiario il principio del Paese di residenza." (Messaggio, pag. 185)
2.4. Va innanzitutto esaminato se nel caso di specie trova applicazione l'ALC.
La decisione impugnata concerne un periodo successivo alla sua entrata in vigore ed è stata emanata nel corso del 2004.
Dal punto di vista temporale l'ALC e i regolamenti cui fa riferimento sono applicabili (cfr. DTF 128 V 315).
Dal punto di vista personale, il TFA con sentenza del 20 febbraio 2004 nella causa P., inc. H 197/03, concernente una cittadina germanica che beneficiava in Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, ha affermato:
" Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde nach Inkraft-Treten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie Arbeitnehmerin war, für welche die Rechstvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71)."
In concreto, trattandosi di cittadini germanici domiciliati in Svizzera e beneficiari di rendite germaniche e svizzere, l'ALC trova applicazione anche dal punto di vista personale.
2.5. L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al regolamento (CE) n. 1408/71.
Il Titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (art. 13-17bis) contiene le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Di principio gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento contributivo).
L'art. 17 bis prevede che il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale.
Il Titolo III del regolamento contiene invece le disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni.
In particolare per l'art. 27 il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VI, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro.
Ciò significa che in caso di beneficio di rendite pensionistiche del Paese di lavoro, diverso da quello di residenza, e contemporaneamente anche del Paese di residenza, l'assoggettamento all'assicurazione sociale malattie deve avvenire nel Paese di residenza (cfr. anche sito dell'UFAS: www.soziale-sicherheit-ch-eu.ch).
In simili condizioni, essendo gli insorgenti domiciliati in Svizzera e beneficiari di una rendita di vecchiaia svizzera, seppur minima, in virtù dell'ALC e del regolamento (CE) 1408/71 sono tenuti ad affiliarsi nel nostro Paese.
2.6. Va ora esaminato se l'esonero può essere ottenuto in virtù del diritto interno svizzero, in particolare dell'invocato art. 2 cpv. 8 OAMal, poiché in concreto gli assicurati sono coperti tramite un'assicurazione privata estera.
Per quanto concerne l'applicazione di questo disposto va rammentato che con sentenza del 4 febbraio 2004 nella causa E., inc. 36.2003.14, questo Tribunale ha confermato la conformità dell'art. 2 cpv. 8 OAMal alla LAMal e al diritto europeo.
Il TCA, circa l'applicazione di questa norma, ha in particolare affermato:
" A proposito dell'interpretazione del citato disposto, dalla sentenza dell'Alta Corte emerge innanzitutto che, prima di accordare un eventuale esonero dall'assicurazione obbligatoria e dunque prima di esaminare se i presupposti dell'art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati (netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi, impossibilità di stipulare un'assicurazione complementare equiparabile a causa dello stato di salute e/o età oppure possibilità ma solo a condizioni difficilmente sostenibili), occorre innanzitutto accertare se l'assicurato può mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro Paese per le cure di base.
Se vi è una possibilità in tal senso, un esonero è escluso.
Infatti, l'art. 2 cpv. 8 OAMal, che prevede un'eccezione all'obbligo assicurativo, e va dunque interpretato restrittivamente, va inteso nel senso che un esonero assicurativo è possibile se, oltre alle condizioni enumerate nella norma, l'assicurato non può mantenere l'assicurazione estera più estesa per le prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria Svizzera.
In altre parole se l'assicurato all'estero beneficia di una copertura più estesa rispetto a quella cui avrebbe diritto in Svizzera che comprende, per ipotesi, l'assicurazione per la camera privata, prima di concedere l'esonero, l'amministrazione deve verificare se l'interessato può mantenere presso l'assicuratore estero unicamente la copertura per la camera privata e resiliare tutte le coperture per le quali esiste una prestazione in Svizzera.
Solo ove ciò non fosse possibile, andrebbe applicato l'art. 2 cpv. 8 OAMal. Per cui, contrariamente all'opinione dell'IAS, che interpreta estensivamente il disposto dell'ordinanza, le eccezioni sono numericamente ridotte e circoscritte.
Infatti le persone che beneficiano di assicurazioni più estese all'estero, prima di poter invocare l'esonero previsto dall'art. 2 cpv. 8 OAMal, devono comprovare di essere impossibilitate a mantenere unicamente le coperture non assicurabili in Svizzera.
In un secondo tempo, se effettivamente viene comprovata la necessità di resiliare l'intera copertura assicurativa, l'amministrazione dovrà esaminare se i presupposti dell'art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati.
Anche in questo caso la norma va interpretata restrittivamente. Innanzitutto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria può essere concesso unicamente se all'estero i rischi assicurati sono coperti qualitativamente e quantitativamente meglio che non in Svizzera. Occorre in altre parole effettuare una valutazione complessiva e globale della situazione e, solo se l'assicurazione estera permette una copertura nettamente più estesa rispetto a quella prevista dalla LAMal, l'amministrazione potrà ritenere adempiuta la prima condizione ("l'assoggettamento in Svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi").
Infine, se anche questo requisito sarà adempiuto, l'amministrazione dovrà esaminare l'ultima condizione, ossia stabilire se a causa dell'età e/o dello stato di salute dell'interessato non è possibile stipulare un'assicurazione complementare equiparabile a quella estera o è possibile solo a condizioni estremamente difficili.
Solo se tutte le sopra citate condizioni sono adempiute l'assicurato può beneficiare dell'esonero.
La possibilità di ottenere l'esenzione dall'assicurazione obbligatoria appare di conseguenza assai limitata."
2.7. Va innanzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, il TCA non ha mai fissato un limite di età a 55 anni nell'esame della possibilità di stipulare un'assicurazione complementare in Svizzera.
Tale limite è stato indicato in una circolare dell'UFAS ai Cantoni, citata da questo Tribunale nella sentenza del 4 febbraio 2004 nella causa E. (inc. 36.2003.14), ma non è stato fatto proprio dal TCA.
Sia come sia, va esaminato se le condizioni per un esonero, nel caso di specie, sono date.
L'amministrazione ha interpellato l'assicuratore estero chiedendogli se fosse possibile sospendere oppure disdire le prestazioni già previste dalla LAMal (cfr. doc. C), tramite un formulario preparato a questo scopo. La cassa malati germanica ha risposto affermativamente:
" (…)
MOGLICHKEIT ZUR HERABSETZUNG DER VEZSICHERUNGSDECKUNG
Die erwähnten Personen sind grundsätzlich der Versicherungspflicht in der Schweiz unterstellt (soziale Versicherung der medizinischen Behandlungen).
Der mit dem Privatversicherer abgeschlossene Vertrag:
1. Erlaubt eine Kürzung der von der obligatorischen Krankenversicherung eines ausländischen Staates gedeckten Leistungen mittels der Streichung oder der vorübergehenden Aussetzunq gewisser Leistungen?
X JA c Nein
2. Bei einer negativen Antwort bitte die Vorschriften des Versicherers, welche diese Möglichkeit ausschliessen, genau angeben.
(bitte Vorschriften beilegen)
(…)" (Doc C, pag 2)
Successivamente l'assicuratore estero è entrato in contatto con i ricorrenti, informandoli della possibilità di mantenere solo parte dell'assicurazione.
Con e-mail del 26 maggio 2004 una collaboratrice della Cassa malati germanica ha affermato:
" (…)
Wenn Sie beabsichtigen, Ihren Wohnsitz noch einmal nach Deutschland zu verlegen, wäre es sinnvoll die Versicherungen bei uns fortzuführen. Wir bieten Ihnen dann für die Zeit bis zu Ihrer Rückkehr eine Anwartschaftsvereinbarung für die Krankheitskostenversicherungen für Sie und Ihre Gattin an.
Der Versicherungsschutz ruht zwar in der Zeit der Anwartschaft. Er lebt aber mit der Rückkehr nach Deutschland unverändert und ohne finanziellen Nachteil wieder auf. Der Anwartschaftsbeitrag wäre für Ihre Krankheitskostenversicherung 159,04 EUR (z.Zt. sind 530,15 EUR zu zahlen) und für die Krankheitskostenversicherung Ihrer Frau 108,67 EUR (Beitrag z.Zt. 543,37 EUR).
Die Pflegepflichtversicherungen könnten ebenfalls für die Zeit der Versicherungspflicht in der Schweiz in Anwartschaft geführt werden. Der Beitrag hierfür wäre je 4,60 EUR (bisher je 59,28 EUR).
Wenn Sie an einer Anwartschaft interessiert sind, melden Sie sich bitte noch einmal kurz. Wir lassen Ihnen dann gerne auf dem Postweg die Unterlagen zukommen.
Alternativ können wir Ihnen die Beendigung des Vertrages anbieten. Eine Rückkehr zu einem späteren Zeitpunkt in die private Krankenversicherung wäre dann allerdings nicht mehr möglich. Die Versicherungen müssten in diesem Fall neu abgeschlossen werden. Ein Neuabschluss ist aber nur bis zum Alter 70 möglich.
Wenn Sie eine Vertragsaufhebung wünschen, senden Sie uns bitte eine von Ihnen und Ihrer Frau unterschriebene Kündigung.
Selbstverständlich können Sie die Versicherungen auch wie bisher fortführen.
In der Konsequenz haben Sie dann allerdings, wie Sie richtig schreiben, zwei Krankenversicherungen.
(…)" (Doc. M, sottolineatura del redattore)
In data 28 maggio 2004 l'assicuratore ha precisato:
" (…)
Das Ehepaar RI1 ist bei uns krankenversichert nach den Tarifen __________. Es besteht außerdem die in Deutschland vorgeschriebene private Pflegepflichtversicherung. Die genauen Leistungen entnehmen Sie bitte den beiliegenden Tarifbedingungen.
Der monatliche Beitrag beträgt für die Krankenversicherung von Herrn RI1 530,15 EUR und von Frau RI2 543,37 EUR. Für die Pflegepflichtversicherungen sind je 59,28 EUR zu zahlen.
Im Bereich der privaten Krankenversicherung, zu der auch die __________ gehört, ist es möglich, den Versicherungsschutz individuell zu gestalten. Der Versicherungsnehmer hat die Wahl zwischen Ambulanttarifen mit und ohne Selbstbesteiligung, Zahntarifen, die unterschiedliche Erstattungssätze vorsehen und Stationärtarifen für das Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer im Krankenhaus.
Die Möglichkeit den Versicherungsschutz zu ändern bzw. zu reduzieren, ist ihm nach __________ gegeben. Ein Auszug des Gesetztestextes liegt für Sie bei.
Außerdem könnten Herr und Frau RI2 auf die Pflegeversicherung verzichten. Mit ihrem Wohnsitz im Ausland unterliegen Sie nicht mehr der Versicherungspflicht.
Aufgrund der individuellen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es auch nicht "die Grundversicherung" in der privaten Krankenversicherung. Eine solche Absicherung besteht über die gesetzliche Krankenkasse in Deutschland. Eine Möglichkeit sich dort zu versichern besteht u.E. für das Ehepaar RI1 aber nicht.
(…)" (Doc. O, sottolineatura del redattore)
Con fax del 7 giugno 2004 l'assicuratore ha infine rilevato:
" (…)
hiermit bestätigen wir ihnen, dass der Krankenversicherungsschutz des Ehepaares RI2 in Ergänzungsversicherungen zum obligatorischen Krankenversicherungsschutz in der Schweiz umwandeln ließe. Der monatliche Beitrag für Herrn RI1 Versicherung würde sich durch diese Änderung auf 31,15 EUR reduzieren, der monatliche Beitrag für Frau RI2 Versicherung auf 99,99 EUR. Das entspricht einer Verminderung des monatlichen Gesamtbeitrages um 942,38 EUR.
Soll der Versicherungsschutz des Ehepaares RI1 bei ihrer eventuellen Rückkehr nach Deutschland wieder in den jetzigen Stand versetzt werden, ist dies - wie jede Verbesserung des Versicherungsschutzes - allerdings von einer versicherungsmedizinischen Prüfung, abhängig.
Dabei kann sich herausstellen, dass eine Verbesserung des Versicherungsschutzes nicht möglich ist.
Da das Ehepaar RI1 aufgrund seines Alters auch in der deutschen gesetzlichen Krankenkasse nicht mehr aufgenommen wird, bestünde bei einer Umwandlung des derzeitigen Versicherungsschutzes in Ergänzungstarife somit das Risiko, dass bei einer Rückkehr nach Deutschland gar kein "Grundversicherungsschutz" in Deutschland mehr versichert werden kann. (…)"
(Doc. N, sottolineature del redattore)
2.8. Alla luce di quanto sopra riportato, emerge che gli assicurati possono, se lo vogliono, sospendere le prestazioni già coperte dall'assicurazione svizzera oppure disdire le assicurazioni già previste dalla LAMal. Essi possono pure trasformare le loro assicurazioni in assicurazione complementare a quella svizzera, con, tra l'altro, un grande beneficio economico (cfr. doc. N).
I ricorrenti hanno pertanto la possibilità di mantenere il loro livello assicurativo attuale modificando le prestazioni assicurate presso la cassa malati germanica.
Dal doc. M emerge in particolare che gli insorgenti possono sospendere le assicurazioni le quali, in caso di ritorno in Germania, sarebbero ripristinate senza modifiche e senza alcuno svantaggio economico ("Der Versicherungschutz ruht zwar in der Zeit der Anwartchaft. Er lebt aber mit der Rückkehr nach Deutschland unverändert und ohne finanziellen Nachteil wieder auf."). A questo scopo devono pagare un importo mensile che tuttavia non dovrebbe causare alcun inconveniente, considerato che fino ad oggi i ricorrenti hanno pagato, per mantenere l'assicurazione germanica, importi ben superiori.
In altri termini non occorre che i ricorrenti riducano le coperture assicurative presso la __________ ritenuto come le stesse possano essere, come evidenziato, sospese.
Per cui, già solo per questo motivo l'art. 2 cpv. 8 OAMal non può trovare applicazione.
Scopo dell'art. 2 cpv. 8 OAMal è infatti quello di evitare che le persone assicurate all'estero tramite assicurazioni private, allorché sono obbligate ad assicurarsi in Svizzera, perdano i loro diritti in caso di disdetta dell'assicurazione privata estera.
In altre parole scopo della norma è di evitare che l'obbligo assicurativo svizzero comporti l'obbligo di disdire le assicurazioni private estere con la conseguenza che i cittadini svizzeri, dell'UE e dell'AELS si trovino meno bene assicurati rispetto a quanto lo erano in precedenza in Stati dell'UE o dell'AELS.
Come sottolinea Locher, questa norma dell'ordinanza, realizza il principio della protezione della situazione acquisita, valido anche nell'ambito del diritto internazionale della sicurezza sociale (cfr. Th. Locher, "Auswirkungen des Freizügigkeits Abkommens auf das schweizerisches Sozialversicherungsrecht" in "Die sektoriellen Abkommen Schweiz-EG", Ed. Stämpfli, Berna 2002, pag. 39 seg.):
" Diese Verordnung ist Ausdruck der Besitzstandgarantie (vgl. oben II, B, 2 am Ende). Die Regelung ist aber nicht geglückt und wird in der Rechtsanwendung zweifellos zu erheblichen Schwierigkeiten führen, weil sie sehr weitgefasste auslegungsbedürftige unbestimmte Rechtsbegriffe ("klare Verschlechterung", "kaum tragbare Bedingungen") enthält und zudem systemwidrig erst noch die Zusatzversicherungen, die nicht eine Sozialversicherung bilden, sondern zu den Privatversicherungen gehören, in das Sicherungssystem mit einbeziehen." (pag. 59)
e
" Zu erwähnen ist schliesslich noch das auf ein Leiturteil des EuGH abgestützte Prinzip der Besitzstandgarantie, welche zum Inhalt hat, dass einmal nach nationalem Recht erworbene Ansprüche durch Europäische Sozialrecht niemals gekürzt, sondern nur koordiniert werden können. (Urteil i.S. Petroni vom 21. Oktober 1975 (EuGH, Rs 24/75, Slg. 1975, 1149). BERGMANN (Anm. 18), S. 40 ff. verwendet deshalb den Ausdruck "Petroni-Prinzip".) (pag. 47)
Nel caso di specie tuttavia i ricorrenti non perdono i loro diritti nella misura in cui possono sospendere l'assicurazione privata estera e ripristinarla in caso di ritorno nel loro Paese d'origine (cfr. doc. M).
Circa l'asserita limitazione della libertà di scelta poiché l'assicurazione germanica permetterebbe una copertura supplementare per tutte le prestazioni ambulatorie, anche all'estero, va rilevato che, notoriamente, il catalogo delle prestazioni in Svizzera è esteso. Per cui non vi è motivo di temere una riduzione della qualità delle prestazioni offerte.
Circa le cure all'estero, va rammentato che l'art. 36 OAMal prevede la possibilità di recarsi all'estero se una prestazione prevista agli articoli 25 capoverso 2 e 29 della legge non può essere effettuata in Svizzera o se ci si trova all'estero in caso di urgenza.
Ciò vale a maggior ragione dal 1° giugno 2002 con l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone e del relativo regolamento (CE) 1408/71 che prevede, a livello europeo, una norma analoga (cfr. art. 22 del regolamento (CE) 1408/71).
Per cui, considerato che, notoriamente, le cure fornite in Europa in generale ed in Svizzera in particolare, di principio, sono di alto livello, questo TCA deve concludere che non vi è un netto peggioramento delle condizioni assicurative se gli interessati sono tenuti ad assicurarsi obbligatoriamente in Svizzera e non hanno più la possibilità di scegliere liberamente dove ottenere le proprie prestazioni all'estero.
Infine la circostanza che gli assicurati non hanno mai beneficiato di prestazioni dall'assicuratore malattia svizzero, non è un motivo che permette di sfuggire all'obbligo assicurativo.
In queste circostanze i ricorrenti sono tenuti ad affiliarsi in Svizzera per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. La loro domanda di esonero deve di conseguenza essere respinta.
Va qui rilevato che, come tutte le persone obbligate ad affiliarsi in Svizzera, anche i ricorrenti possono richiedere di essere messi al beneficio del sussidio per il premio dell'assicurazione obbligatoria. Il relativo formulario può essere richiesto presso il Comune di domicilio.
2.9. I ricorrenti chiedono l'assunzione di ulteriori prove. In particolare chiedono che venga sentito quale teste un collaboratore dell'assicuratore germanico, nonché il richiamo dell'incarto dei ricorrenti presso l'amministrazione.
Va qui evidenziato come l'incarto richiamato sia stato prodotto dall'amministrazione con la risposta di causa.
Per quanto concerne invece l'assunzione del teste, va rilevato come gli atti di causa, ed in particolare la documentazione prodotta, hanno permesso a questo Tribunale di stabilire la possibilità, per gli assicurati, di sospendere o rinunciare a quelle assicurazioni già previste dalla LAMal. Per cui un'esenzione dall'obbligo assicurativo non è possibile. Un'eventuale audizione non potrebbe che confermare questa conclusione.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti