Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2004.89

 

ir/td

Lugano

17 agosto 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 luglio 2004 di

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 giugno 2004 emanata da

 

__________

 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

                                     -   che il 14 giugno 2004 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo formulato da __________ contro la decisione amministrativa 15 aprile 2004 dello stesso ufficio in materia di obbligo d'assicurazione;

 

                                     -   che con la decisione su reclamo l'autorità ha ritenuto non fossero adempiuti gli estremi dell'art. 2 cpv. 7 OAMal per l'ottenimento dell'esenzione.

                                         In particolare l'UAM ha considerato:

 

"  Nel caso di specie, in data 6 ottobre 2003, l'interessata, per il tramite della fiduciaria __________, ha avanzato richiesta di esenzione utilizzando il predetto modulo ufficiale TI 9.2.

Lo stesso è stato respinto dallo scrivente Ufficio, in quanto sprovvisto della vidimazione da parte dell'assicuratore malattie estero.

Alla signora __________ è stato concesso ancora diverso tempo per presentare la documentazione necessaria, ma la stessa non ha dato alcun riscontro nel merito.

Da cui la logica e conseguente decisione 15 aprile 2004 con cui si è respinta la domanda d'esenzione dall'obbligo d'assicurazione per la signora __________." (Doc. _)

 

                                         non entrando in considerazione una proroga alla luce dei tempi concessi all'assicurata per comprovare quanto necessario;

 

                                     -   che con ricorso 15 luglio 2004 – con il patrocinio sempre dell'avv. __________ – la signora __________ ha ribadito l'esistenza di eccezione possibile all'obbligo d'assicurazione contro le malattie rilevando:

 

"  La ricorrente è assicurata presso la __________, per tempo illimitato, valida in tutta l'Europa, quindi anche in Svizzera e ciò per malattia e cure mediche sanitarie, ambulante o stazionarie e in più per prestazioni odontoiatriche ciò risulta dalla dichiarazione della __________ del 18 giugno 2003 già allegata come doc. _ al reclamo del 18 maggio 2004.

 

L'equivalenza della assistenza assicurativa della __________ con quella richiesta dalla legge svizzera risulta poi dal modulo TI 9.2, firmato dalla __________ quale assicuratrice della signora __________ (doc. _).

 

I premi annuali che vengono pagati dalla ricorrente sono certificati dal doc. _ dell'assicuratrice. Ne risulta un premio annuo di EURO 7'359.72 (CHF 11'113.17)." (Doc. _)

 

                                     -   che la signora __________ ha pure fornito informazioni sull'assicuratore tedesco ed ha prodotto attestazione dell'autorità di vigilanza tedesca – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs Aufsciht di __________– relativa al riconoscimento di __________ quale assicuratore riconosciuto in Germania;

 

                                     -   che la ricorrente è 88enne e vive di rendita e, come rammenta il ricorso, è titolare di un permesso (libretto per stranieri B);

 

                                     -   che, a complemento dell'impugnativa, il 28 luglio 2004 l'avv. __________ ha prodotto attestazione della Bundesanstalt citata datata 22 luglio 2004;

 

                                     -   che con scritto 3 agosto 2004 l'Ufficio preposto ha deciso la revoca della decisone impugnata ed ha deciso come "Nel caso di specie non incombe pertanto l'obbligo d'iscrizione presso un assicuratore riconosciuto ed autorizzato all'esercizio ai sensi della LAMal fintanto che le condizioni di cui ai considerandi rimangono valide";

 

                                     -   che l'avv. __________ ha quindi chiesto al Tribunale di considerare "privi di fondamento i punti 1 e 2 del ricorso";

 

                                     -   che l'amministrazione ha postulato lo stralcio della procedura (scritto 9/12 agosto 2004);

 

                                     -   che la causa è, alla luce di quanto precede, divenuta priva d'oggetto. Va ricordato infatti che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 LPTCA, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della risposta di causa, riesaminare la decisione impugnata;

 

                                     -   che la procedura può quindi essere stralciata senza tasse e spese e con l'attribuzione a __________ di ripetibili cifrate in CHF 400.- ritenuta la sostanziale vittoria di causa.

 

                                        

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La procedura é stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto.

 

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese mentre l'amministrazione verserà alla ricorrente l'importo di CHF 400.- (comprensivi di IVA) a titolo di ripetibili.    

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

terzi implicati

 

                                  Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                           Il giudice delegato          

 

                                                                           Ivano Ranzanici