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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 18 luglio 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 giugno 2004 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, cittadina italiana domiciliata a __________, al beneficio di un permesso G di frontaliere, esercita un'attività lucrativa in Svizzera dove è assicurata contro le malattie presso la __________.
In data 10 febbraio 2004, con lettera all'istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), l'assicurata ha chiesto di poter essere esonerata dall'obbligo assicurativo in Svizzera, facendo valere il diritto d'opzione, di cui si dirà in seguito, previsto dall'ALC concluso tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea.
In seguito al rifiuto dell'IAS, confermato tramite decisione su reclamo del 3 giugno 2004, di dar seguito alla sua richiesta, l'interessata si è aggravata al TCA affermando:
" con la presente intendo porre ricorso cautelativo alle decisioni prese dall'ufficio Assicurazione malattia del Cantone Ticino riguardanti il mio caso.
Sono una cittadina italiana con permesso per frontalieri G, per un breve periodo ho soggiornato sul suolo elvetico e quindi per maggior sicurezza mi ero assicurata presso un'assicurazione svizzera, nel frattempo sono tornata ad abitare in Italia e da qui la mia decisione di disdire la mia assicurazione malattia questo con l'aggiunta di altri motivi quali la nascita di una figlia e la mutazione della situazione finanziaria.
In sostanza mi trovo impossibilitata a disdire l'assicurazione in quanto non ho rispettato (causa svista) i termini per la scelta del paese dove assicuracurarmi (recte: assicurarmi) e quindi mi è stato attribuito d'ufficio l'obbligo assicurativo delle cure medico sanitarie svizzero, senza nessuna possibilità di optare per la soluzione Azienda Sanitaria Locale (mutua) al quale sono tutt'ora iscritta in quanto non ho mai optato personalmente per la scelta di abbandono del sistema sanitario italiano e di conseguenza per l'obbligo di assicurarmi in Svizzera. Sono inoltre rammaricata che l'unica via d'uscita che mi viene proposta è quella di depositare il permesso di lavoro e di tornare in Italia a lavorare, quando sono ormai 15 anni che lavoro in Svizzera.
Vi faccio notare che il mio reclamo arriva in ritardo in quanto la risposta dell'ufficio assicurazione malattia mi è giunta in data 15.7.2004 sul posto di lavoro dopo mio sollecito (la decisione presa dall'ufficio assicurazione malattia in data 3.6.2004 non è mai giunta al mio recapito)."
1.2. Con risposta del 17 agosto 2004 l'amministrazione ha affermato:
" (…)
1.2
Quanto alla tempestività del gravame - decisione UAM 3 giugno 2004; impugnativa 18 luglio 2004 - si specifica che gli invii da parte dell'Amministrazione cantonale sono avvenuti per mezzo di posta semplice. Già questo fatto impedisce di sollevare censure quanto alla tempestività del presente gravame.
Occorre inoltre precisare, per completezza di analisi, che in data 8 luglio 2004, per interposta persona, l'interessata ha sollecitato una decisione circa il reclamo 30 aprile 2004 (decisione intervenuta il 3 giugno 2004, ma che l'interessata indicava di non aver ricevuto).
Nella medesima data (8 luglio 2004) l'UAM ha pertanto rispedito all'interessata copia della decisione in questione.
Questo invio si è incrociato con una comunicazione scritta, per lettera raccomandata datata 12 luglio 2004, attraverso la quale l'interessata sollecitata una decisione UAM in margine al già citato reclamo 30 aprile 2004.
Quanto sopra può essere ritenuto quale indicatore che l'interessata è effettivamente venuta a conoscenza della decisione UAM 3 giugno 2004 soltanto, al più presto, il 9 luglio 2004.
Ciò può ragionevolmente far propendere per la tempestività - e quindi la ricevibilità - del gravame in oggetto.
2. NEL MERITO
2.1
La signora RI 1, cittadina italiana, è in possesso di un permesso G (frontaliere).
Con l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali CH/CE - 1 ° giugno 2002 - la stessa è diventata, di principio, soggetta all'assicurazione malattie in Svizzera, per quanto attiene alle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto sociale, in forza del principio di diritto europeo lex loci labori.
Residendo tuttavia in Italia, la stessa avrebbe potuto esercitare il diritto di opzione assicurativa verso il Paese di residenza, beneficiando a tal proposito di una clausola particolare che discende dai predetti Accordi bilaterali CH/CE [riferimento: art. 3 lett. b) della Sezione A dell'ALLEGATO II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone].
Interpellata al riguardo dall'Autorità cantonale preposta al controllo dell'obbligo d'assicurazione, l'interessata non vi ha mai dato seguito.
AI proposito la ricorrente ammette apertamente quanto segue: "non ho rispettato (causa svista) i termini per la scelta del paese dove assicurarmi".
In tal modo si viene ad applicarsi il già citato principio della lex loci labori e, in concreto, l'assoggettamento all'assicurazione malattie ai sensi del diritto svizzero. In questo contesto si rileva - fattore certamente fondamentale ai fini del presente giudizio - che lo statuto attraverso il quale l'interessata è legata alla Svizzera nel frattempo non è cambiato: la medesima è sempre titolare di un permesso G per lavoratori frontalieri.
Irrilevante diventa dunque il fatto che "per un breve periodo ho soggiornato sul suolo elvetico (...) nel frattempo sono tornata ad abitare in Italia".
2.2
L'art. 3 lett. b) della Sezione A dell'ALLEGATO II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, prevede che certe categorie di persone, previa domanda formale, possano esercitare il diritto di opzione nel campo dell'assicurazione sociale malattie.
Al riguardo il medesimo disposto prevede quanto segue:
"La domanda dev'essere presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria."
Ciò significa che:
• l'esercizio del diritto di opzione (in casu: assicurazione malattie in Italia) può essere esercitato entro un termine di tempo ben determinato (3 mesi);
• se entro i termini di cui sopra la persona interessata non fa valere il predetto diritto di opzione, automaticamente si applica il principio dell'assicurazione malattie in Svizzera, richiamato il già citato principio di diritto europeo lex loci labori;
• solo in casi giustificati tale istanza può essere presentata dopo i 3 mesi dall'insorgere dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera.
In sostanza - e per quanto può concernere il presente gravame - oggi come oggi i lavoratori frontalieri in Svizzera, di nazionalità CE (non tuttavia dei 10 nuovi Stati entrati a far parte della CE in data 1 ° maggio 2004) e residenti in Italia, Austria, Germania, Francia, possono esercitare una scelta quanto all'indirizzo assicurativo per se stessi e per i propri familiari senza attività lucrativa: o in Svizzera (luogo di lavoro), o nel proprio Paese (luogo di residenza).
Una volta operata, questa scelta ha carattere definitivo, e la stessa perdura fintanto che mantiene validità il permesso di lavoro G.
II già citato art. 3 lett. b) della Sezione A dell'ALLEGATO Il all'Accordo sulla libera circolazione delle persone non prevede infatti né la possibilità di revoca dell'opzione assicurativa esercitata, né la possibilità di modifica della stessa nel tempo.
Come già indicato, richiamato l'assunto lex loci labori, in via ordinaria e di principio la copertura assicurativa è da intendere nel Paese in cui si esercita l'attività lucrativa.
2.3
La ricorrente, in precedenza, aveva già formulato ben due istanze presso la scrivente Autorità di essere esonerata dall'obbligo d'assicurazione in Svizzera, ancorché, come già rilevato, quando è stata interpellata a riguardo dell'eventuale esercizio del diritto di opzione assicurativa da questa medesima Autorità, ella non abbia dato seguito alcuno.
2.4
Entrambe queste istanze sono state respinte perché ritenute manifestamente infondate.
2.5
II conseguente reclamo si fondava, in particolare, su due motivazioni (la prima delle quali ripresa nell'atto ricorsuale); e meglio:
a) i "già citati motivi economici ampiamente documentati con le buste paga degli ultimi mesi";
b) "non sono stata informata dell'obbligo di scelta della nazione al quale fare capo per l'assicurazione malattia".
2.6
Circa le motivazioni economiche, questa Autorità si riconferma pienamente nelle proprie decisioni 30 marzo e 3 giugno 2004.
La qui invocata situazione economica non può essere assimilata al concetto di "casi giustificati ex art. 3 lett. b), Sezione A, dell'ALLEGATO II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in quanto fa riferimento a una contingenza già manifesta ab initio dell'obbligo d'assicurazione in Svizzera. Accogliere l'istanza presentata in questi termini significherebbe contornare in maniera non accettabile lo spirito, ma anche la lettera, degli Accordi bilaterali CH/CE (e segnatamente al capitolo della Libera circolazione delle persone).
Non è infatti concepibile che una persona possa ad libitum restare assicurata nel Paese in cui esercita un'attività lucrativa fintanto che trova conveniente questa scelta, e invocare, successivamente, un "diritto di cambiamento" quando possono apparire più convenienti altri indirizzi dal profilo assicurativo contro le malattie.
Ciò porterebbe ad una situazione arbitraria, di certo non conforme né allo spirito, né alla lettera, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone; ossia ad una sorta di "codificazione dell'assicurazione secondo la convenienza personale". Come già più volte s'è ribadito in questa sede, il principio che deve presiedere all'assoggettamento assicurativo contro le malattie, in forza del diritto europeo, si fonda sul concetto lex loci labori, a cui solo certune persone possono derogare, e segnatamente in forza della situazione d'eccezione che si configura come il "diritto d'opzione".
Trattandosi di una situazione d'eccezione, che di principio deroga il diritto europeo ordinario, a più forte ragione è legittimo che sia soggetta a criteri ristrettivi, tra cui quello dei limiti temporali entro i quali poter esercitare tale diritto di opzione.
2.7
Destituita di ogni fondamento appare poi la censura relativa alla mancata informazione (non più ripresa, del resto, nell'atto ricorsuale in narrativa).
Come già più volte rilevato in questo contesto, alla ricorrente è stato inviato da parte di questa Autorità il modulo ufficiale per l'eventuale esercizio del diritto di opzione, a cui l'interessata non ha comunque dato seguito.
2.8
In conclusione ci si soffermerà brevemente sull'esternazione della ricorrente secondo cui 'l'unica via d'uscita che mi viene proposta è quella di depositare il permesso di lavoro e di tornare in Italia a lavorare". AI riguardo si precisa solamente che similare "suggerimento" non proviene di certo dall'Autorità cantonale preposta al controllo dell'obbligo d'assicurazione." (Doc. VI)
1.3. Pendente causa il TCA ha effettuato alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito.
in diritto
In ordine
2.1. Va innanzitutto esaminato se il ricorso contro la decisione del 3 giugno 2004, presentato il 18 luglio 2004, è tempestivo.
Ai sensi dell'art. 60 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa. Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 38 cpv. 1 LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato (cpv. 2).
Per il cpv. 3 se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.
Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA).
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
Per l'art. 40 LPGA il termine legale non può essere prorogato (cpv. 1). Se l'assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso d'inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate (cpv. 2). Il termine stabilito dall'assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (cpv. 3).
Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 41 cpv. 1 LPGA).
Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione (art. 41 cpv. 2 LPGA).
2.2. Se il termine per presentare ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito e la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37).
Secondo costante
giurisprudenza l’onere della prova dell’avvenuta notifica incombe all’autorità
amministrativa (cfr. DTF 115 V 113 con riferimenti).
Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa
stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c).
Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7 il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto dev'essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dall'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.
In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091 la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante.
Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in AJP 1995 pag. 1091-1092).
A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.
2.3. Nella fattispecie in esame l'amministrazione ha affermato che l'invio della decisione su reclamo datata 3 giugno 2004 è avvenuto per posta semplice e che l'8 luglio 2004 e il 12 luglio 2004 l'interessata ha sollecitato l'emanazione della decisione su opposizione.
L'insorgente nella sua impugnativa afferma di non aver mai ricevuto al suo domicilio in Italia la decisione su reclamo datata 3 giugno 2004. L'assicurata rileva di aver preso visione della decisione solo il 15 luglio 2004, presso il suo datore di lavoro.
In simili circostanze questo Tribunale, applicando l'abituale criterio della verosimiglianza preponderante e la giurisprudenza sopra riportata, deve concludere che il ricorso, presentato il 18 luglio 2004, è tempestivo e deve pertanto entrare nel merito dell'impugnativa.
Nel merito
2.4. Oggetto del contendere è la questione a sapere se la ricorrente, cittadina dell'Unione europea residente in Italia, al beneficio di un permesso per frontalieri, può far valere il diritto d'opzione previsto dalle norme internazionali ed essere esonerata dall'obbligo di assicurarsi contro le malattie in Svizzera.
2.5. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Da rilevare che l'ALC non si applica (ancora) ai dieci nuovi membri entrati nell'UE il 1° maggio 2004.
Il campo di applicazione è definito all'articolo 4 che "elenca i settori della sicurezza sociale disciplinati dal regolamento. Comprende tutte le prestazioni legali (incluse le disposizioni regionali e indipendentemente dalla legge cui sono soggette) che concernono le prestazioni di malattia e di maternità, d'invalidità, di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, le prestazioni di disoccupazione, gli assegni in caso di morte e le prestazioni familiari, indipendentemente dalle modalità di finanziamento." (cfr. Messaggio concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE, pag. 184).
Il titolo II del regolamento (art. 13-17a) si occupa dell'assoggettamento di una persona al diritto di uno o l'altro Paese e a tal fine allestisce un catalogo dettagliato delle regole relative ai conflitti di legge. Sono simili alle prescrizioni in materia di assoggettamento contenute nelle convenzioni bilaterali in vigore, ma hanno un'applicazione multilaterale.
Queste norme determinano essenzialmente quanto segue:
" Le persone coperte dal regolamento sono soggette esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale). Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera, i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.
Una clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo sussidiario il principio del Paese di residenza." (Messaggio, pag. 185, sottolineatura del redattore)
2.6. Va innanzitutto esaminato se nel caso di specie trova applicazione l'ALC.
La decisione impugnata concerne un periodo successivo alla sua entrata in vigore ed è stata emanata nel corso del 2004.
Dal punto di vista temporale l'ALC e i regolamenti cui fa riferimento sono applicabili (cfr. DTF 128 V 315).
Dal punto di vista personale, il TFA con sentenza del 20 febbraio 2004 nella causa P., inc. H 197/03, concernente una cittadina germanica che beneficiava in Svizzera di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, ha affermato:
" Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde nach Inkraft-Treten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie Arbeitnehmerin war, für welche die Rechstvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71)."
In concreto, trattandosi di una cittadina italiana beneficiaria di un permesso per frontalieri di tipo G che svolge la propria attività lavorativa in Svizzera, l'ALC trova applicazione anche dal punto di vista personale.
2.7. L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al regolamento (CEE) n. 1408/71.
Il Titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (art. 13-17bis) contiene le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Di principio gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento contributivo).
Tuttavia, in ambito di assoggettamento all'assicurazione malattie per alcuni Paesi vige il diritto di opzione, nel senso che i cittadini dell'Unione europea residenti in questi Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo di residenza o l'assicurazione in Svizzera.
L'art. 89 del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".
Conformemente all'Allegato II, Sezione A dell'ALC, nell'allegato VI è aggiunto un testo relativo all'Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione. Il punto 1, lett. o, cifra 3, lett. a prevede al riguardo:
" a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione malattia
obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in
virtù del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in
virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone che ricevono indennità di disoccupazione
dall'assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e iii) o di un
lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia e Regno Unito;
v) i familiari delle persone citate al punto ii) o di un titolare di
pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.
Per 'familiari' si intendono quelle persone ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e - nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia.
La domanda
aa) dev'essere presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di
assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;
bb) si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato."
I lavoratori frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque scegliere liberamente se assicurarsi nel loro Paese di residenza o in Svizzera. In virtù dell'ALC i cittadini italiani possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza. Questa facoltà è accordata in particolare pure ai residenti in Francia, Germania e Austria. Questa regola è comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano esclusivamente in Svizzera. Se, per esempio, essi lavorano sia in Svizzera che in uno degli Stati UE che prevedono l'opzione, allora sono tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di residenza (cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).
La decisione di non adesione all'assicurazione svizzera (cioè il mantenimento al servizio sanitario nazionale) deve essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell'"opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30.). Anche ai familiari residenti in Italia, di lavoratori residenti in Svizzera, è garantito il diritto di opzione.
2.8. Nel caso di specie l'assicurata, quale cittadina dell'Unione europea, domiciliata in Italia ed esercitante attività lucrativa in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento (CEE) 1408/71, di principio, deve assicurarsi in Svizzera contro le malattie. Tuttavia, come visto, l'allegato II, Sezione A, punto 1, lett. o), cifra 3, lett. b all'ALC prevede la possibilità per i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia ed esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera di optare per il sistema sanitario italiano.
La domanda, conformemente all'allegato II, Sezione A, punto 1 lett. o) cifra 3 lett. b/aa all'ALC deve essere presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera. Unica eccezione prevista dall'allegato è la presenza di un "caso giustificato".
2.9.1. In concreto dagli atti emerge che l'insorgente ha presentato due istanze volte ad ottenere l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera.
Il 6 maggio 2003 l'IAS ha scritto all'insorgente e richiamandosi ad un colloquio telefonico del 23 aprile 2003 ha confermato la tardività della richiesta di esonero:
" facciamo riferimento al colloquio telefonico intercorso il 23 aprile 2003 per quanto in entrata e con la presente le comunichiamo quanto segue.
Il termine per poter esercitare il diritto d'opzione (scelta di assicurarsi in Italia) per i lavoratori frontalieri che, come nel suo caso, al momento dell'entrata in vigore degli Accordi bilaterali CH/UE (1° giugno 2002) esercitavano attività lucrativa in Svizzera è scaduto.
La sua richiesta di aderire al Sistema sanitario italiano giunge con diversi mesi di ritardo e quindi non può essere accolta." (doc. 1)
La seconda istanza (datata 10 febbraio 2004) è invece sfociata nella decisione impugnata (doc. 2).
In entrambi i casi le istanze (23 aprile 2003 e 10 febbraio 2004) sono state presentate oltre il termine di tre mesi previsto dall'ALC per optare per il sistema sanitario del Paese di residenza (l'ALC è entrato in vigore l'1.6.2002) e sono pertanto tardive.
Ciò è del resto ammesso dall'insorgente secondo la quale il ritardo nel far valere l'opzione è dovuto ad una svista.
Quale giustificazione l'assicurata fa valere le difficoltà economiche dovute in particolare alla nascita di una bambina.
Interpellata dal TCA sulla questione a sapere quando è stata domiciliata in Svizzera e da quando è domiciliata in Italia ed in particolare se dal 1.6.2002 al 1.2.2003 (data d'inizio di un contratto di locazione di un appartamento in Italia) era domiciliata nel nostro Paese, l'insorgente ha affermato:
" con la presente vi informo che la mia presenza sul suolo elvetico è avvenuta sotto la forma di frontaliera soggiornante (obbligo di rientro al luogo di domicilio al Week-end) e che questo periodo è intercorso a partire dal 01.08.2002 al 28.02.2003 (controllo abitanti di __________). Per quel che riguarda il luogo di residenza ero alloggiata presso il mio compagno in __________ - __________.
Il mio domicilio in Italia durante il periodo antecedente il 01.02.2003 era presso i miei genitori in __________ ITALIA." (doc. IX)
Alcuni giorni dopo la ricorrente ha fatto pervenire un nuovo scritto con il quale ha affermato:
" (…)
1) Causa svista non ho letto i formulari riguardanti l'assoggettamento all'assicurazione malattie in Svizzera a partire dal 1 Giugno 2002, quindi non ero informata in materia.
2) Non ho mai scelto personalmente la nazione al quale fare capo per l'assicurazione malattia.
3) Non ho mai dato seguito all'interpellanza dell'Autorità Cantonale in quanto non avendo letto la documentazione ne ero completamente all'oscuro.
4) Non sapendo di aver scelto di assicurarmi in Svizzera in maniera definitiva non ho neanche minimamente pensato e saputo che il periodo concesso per esercitare il diritto d'opzione doveva essere presentato entro i 3 mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera.
5) Mi sono assicurata in Svizzera perché soggiornando nel paese (dal 1 agosto 2002 al 28 febbraio 2003) ho ritenuto necessario prendere delle precauzioni assicurative.
6) Non ho ricevuto alcun richiamo o sollecito per non aver dato seguito all'interpellanza dell'autorità preposta (ritengo che sia diritto di ogni lavoratore essere informati su questioni così determinanti per il proseguio della propria esistenza).
Concludendo le chiedo che mi venga data la possibilità di rescindere il contratto dell'assicurazione malattie in Svizzera e che quindi la disdetta inoltrata a suo tempo dall'assicurazione __________ sia ritenuta valida." (doc. XI)
La convenuta ha potuto prendere posizione in merito (doc. XII-XIV).
Alla luce delle dichiarazioni della ricorrente emerge che l'insorgente non è mai stata domiciliata in Svizzera ma ha sempre beneficiato di un permesso per frontaliera (dal 1.8.2002 al 28.02.2003 di frontaliera soggiornante).
Per cui il termine di tre mesi per far valere il diritto d'opzione parte dall'entrata in vigore dell'ALC, ossia dall'1.6.2002.
L'istanza del 10 febbraio 2004 (così come quella del 23 aprile 2003) è pertanto tardiva poiché inoltrata oltre il termine fissato dagli Accordi internazionali.
Dalle risposte della ricorrente emerge inoltre che l'autorità cantonale l'ha interpellata, trasmettendole la documentazione necessaria all'espletamento del suo diritto di opzione.
Tuttavia, malgrado fosse stata informata in merito, l'assicurata non ha dato seguito allo scritto dell'amministrazione e non ha letto la documentazione inviatale.
Ne discende che in virtù dell'ALC ed in particolare del regolamento (CEE) 1408/71 che prevede l'affiliazione obbligatoria nello Stato in cui viene svolta l'attività lucrativa, tranne, in determinati casi (cfr. consid. 2.7), se si fa valere il proprio diritto d'opzione entro 3 mesi dall'inizio dell'obbligo assicurativo, a giusta ragione l'amministrazione ha negato all'insorgente la possibilità di affiliarsi nel suo Paese di residenza.
2.9.2. L'assicurata, quale giustificazione per il ritardo nell'optare per il sistema sanitario del suo Paese di residenza, fa valere le ristrettezze economiche e la nascita di una bambina.
Queste circostanze, tuttavia, non possono essere intese quali "caso giustificato".
Infatti, le difficili condizioni economiche sono comunque intervenute dopo il periodo di tre mesi entro il quale l'insorgente poteva far valere il diritto d'opzione ed in ogni caso non sono un motivo che possono sanare un ritardo nella richiesta dell'esonero dall'assicurazione obbligatoria svizzera, quale invece poteva essere una grave malattia improvvisa che avrebbe impedito l'assicurata di agire tempestivamente o l'impossibilità, per altri motivi (per esempio un incidente), di compiere gli atti necessari entro il termine previsto per far valere l'opzione. Lo stesso dicasi per la nascita della figlia, argomento sollevato con l'impugnativa e non più ripreso nello scritto 1° settembre 2004 (doc. XI), con il rilievo che la nascita della figlia dell'assicurata non ha costituito – circostanza neppure sostenuta nell'impugnativa – reale e sostanziale impedimento al rispetto del termine per l'esercizio dell'opzione.
Nel caso di specie le difficoltà economiche potrebbero invece far sorgere il diritto al pagamento del sussidio del premio dell'assicurazione malattia. Infatti, l'art. 65a LAMal prevede che i Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia:
ai frontalieri e ai loro familiari (lett. a), ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati (lett. b) e ai beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari (lett. c).
In concreto non risulta che l'amministrazione abbia deciso sulla possibilità della concessione di un sussidio, verosimilmente in attesa della conclusione della presente vertenza. Spetterà tuttavia all'IAS fornire all'assicurata tutte le informazioni utili all'ottenimento del sussidio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti