Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2005.103

 

cs

Lugano

25 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 9 agosto 2005 interposto da

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 luglio 2005 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la risposta del 31 agosto 2005 presentata dalla parte convenuta;

 

rilevato che in data 24 ottobre 2005 la parte ricorrente, chiamata a presentare eventuali osservazioni in merito alla duplica della convenuta, ha affermato:

 

“mi riferisco al vostro scritto raccomandato del 18 ottobre nel quale mi informate che ho la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro il 25 ottobre e, preso atto che i miei diritti posso esercitarli solo con l’ausilio di un avvocato, (le mie finanze non me lo permettono) infatti gli articoli citati sulla duplica da parte dell’istituto di assicurazioni sono a me sconosciuti, vi sollecito a voler stralciare l’incarto 36.2005.103. Ritiro la causa.” (doc. XII);

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici