Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2005.104 e 105

 

cs

Lugano

19 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 agosto 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione dell’8 e 11 luglio 2005 emanate da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nato nel __________, celibe, ha chiesto all'Ufficio assicurazione malattia (di seguito: UAM), la concessione del sussidio per fronteggiare i premi LAMal obbligatori per l'anno 2005 e per il 2004.

 

                                         Le istanze sono state respinte dall’UAM, che, con decisioni su reclamo dell’8 e dell'11 luglio 2005, ha confermato il rifiuto siccome i parametri evinti dalla tassazione intermedia 2001-2002 non permettono l’erogazione dell’aiuto statale a causa di un reddito determinante di fr. 25'000 (doc. A).

                                  B.   Con ricorso del 10 agosto 2005 RI 1 ripropone le sue censure evidenziando come le decisioni di tassazione 2003 e 2004 prevedano un reddito imponibile inferiore al limite per ottenere il sussidio (doc. I).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                                   2.   Per l'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

 

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

 

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

 

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

 

                                         Sia per quanto attiene al 2004 che per il 2005 l’esecutivo cantonale, verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle nome della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili ha mantenuto i parametri fissati per l'anno precedente ossia il riferimento alla tassazione del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.—per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005 e DE 12 novembre 2003 per il 2004).

 

                                   3.   Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da solo il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

 

"  a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

 

                                         In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi":

 

"  a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

 

                                   4.   L’insorgente si lamenta in particolare del fatto di non aver avuto abbastanza esperienza nel compilare la tassazione intermedia 2001-2002 e pertanto, contrariamente alle tassazioni 2003 e 2004, “non ho potuto beneficiare a pieno di tutte le deduzioni ammesse dalla legge.” (doc. I). Il ricorrente rileva che con il medesimo reddito di fr. 3'000 mensili nel 2003 l’autorità fiscale lo ha imposto sulla base di fr. 15'900 e nel 2004 sulla base di fr. 18'300 a fronte di fr. 24'897 della tassazione intermedia 2001-2002, egli conclude affermando che “il calcolo del reddito lordo per l’anno 2002 si basa in effetti sul mio reddito effettivamente conseguito di Fr. 11'875.- e rapportato a 12 mesi che ne deriva un reddito di Fr. 40'330.- che non ho mai percepito, neanche negli anni successivi.” (doc. I)

 

                                         Come visto, nel caso di specie la tassazione determinata dal Consiglio di Stato, ossia quella 2001-2002 prevede un reddito imponibile che supera i limiti fissati per la concessione del sussidio (fr. 24'897, cfr. doc. A11 dell’inc. 36.2005.104 qui richiamato). Rettamente l'UAM non ha invece fatto capo alle tassazioni ordinarie per altri periodi (2003 e 2004), trattandosi di tassazioni riferite a periodi fiscali diversi da quelli fissati dall'Esecutivo cantonale sulla base dell'art. 49 LCAMal

 

                                         L’assicurato sostiene tuttavia di non aver effettuato tutte le deduzioni possibili.

                                        

                                         La lamentela non può essere recepita. Infatti, per costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

                                         L'autorità di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

                                     

                                         In concreto spettava pertanto all’assicurato contestare in sede fiscale la presunta dimenticanza di alcune deduzioni. Va tuttavia rilevato che da un esame delle tassazioni 2001-2002, 2003 e 2004 (doc. A11 inc. 36.2004.104 e allegati al doc. 1), emerge che l’unica vera grande differenza consiste nella deduzione, avvenuta nel 2003 e nel 2004 dell’importo di fr. 6'077 versati al 3. pilastro e dell’importo di fr. 2'000 per spese di perfezionamento (complessivamente fr. 8'077). Si tratta di deduzioni che se l’insorgente riteneva fossero possibili anche in precedenza, avrebbe dovuto far valere subito ed eventualmente in sede di reclamo all’autorità fiscale, come del resto ha fatto per quanto concerne la tassazione 2003 (cfr. allegato al doc. 1: contributi al 3. pilastro: “dati accertati IC : 0” ; “dati accertati su reclamo IC: 6’077”).

 

                                         Inoltre, per quanto concerne la tassazione intermedia 2001/2002 va ancora rilevato che l’importo di fr. 40'330, pur non essendo stato percepito in quegli anni, è il reddito conseguito nei 3 mesi e mezzo di attività lavorativa, rapportato su dodici mesi. In effetti il reddito imponibile è determinato sulla base di 12 mesi e la cifra di fr. 24’897.- corrisponde quindi, a seguito delle deduzioni dal reddito lordo, al reddito imponibile medio su base annua.

 

                                         Come già giudicato con STCA dell’8 gennaio 2004 nella causa Z. (inc. 36.2003.78-93), il valore ritenuto dall'autorità fiscale è riportato su base annua ed è tale dato che funge da elemento di verifica del superamento dei limiti fissati dall'Esecutivo cantonale.

                                         Il fatto che egli sia stato astretto al pagamento delle imposte quale persona con attività lucrativa per soli 3 mesi e mezzo (da metà settembre a fine anno) non giustifica di ridurre il reddito imponibile ai soli 3 mesi e mezzo per considerarlo come superato dai valori limite fissati dal Consiglio di Stato. I valori fissati nelle norme vanno rapportati al dato fiscale riferito all'anno intero.

 

                                   5.   L'amministrazione ha quindi verificato se sussistesse una importante diminuzione del reddito lordo ai sensi del citato art. 67 lett. m Reg LCAMal. L'UAM ha ritenuto, per l'anno 2004, un reddito di fr. 41'899 al netto degli oneri sociali (doc. 5, corrispondente alla tassazione 2004 dove deve essere indicato il reddito netto), superiore al reddito lordo della tassazione 2001/2002 (fr. 40'330; cfr. anche ricorso: “”dal 15.09.2002 al 31.12.2003 il mio reddito lordo dal lavoro è rimasto invariato e che, nonostante l’aumento avuto nel 2004 di fr. 300.- mensili (…)”). Questi dati non sono stati contestati dall’insorgente.

 

                                         In concreto non sono date le condizioni di applicazione dell’art. 67 lett. m Reg. LCAMal. Correttamente l’autorità cantonale ha fatto capo alla tassazione intermedia 2001/2002, così come imposto dal Decreto del Consiglio di Stato. Purtroppo gli importi ritenuti in sede fiscale non permettono all’insorgente di beneficiare dei sussidi.

 

                                         Ne discende che il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

 

                                         La presente decisione è definitiva.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.  

 

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti