Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
cs |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul “ricorso” del 16 agosto 2005 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
|
|
|
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto che RI 1, cittadina svizzera nata nel __________, si è rivolta a questo TCA in data 16 agosto 2005 tramite uno scritto intitolato “Oggetto: Istanza d’accertamento, a) d’inesistenza del debito art. 85 e segg. LEF, b) d’inesistenza dell’obbligo sotto la cassa malattia svizzera fino 10/2004”, chiedendo “1) L’accertamento che l’attore non deve l’importo oggetto del precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti, 2) L’accertamento che la procedura esecutiva è stata promossa indebitamente, per cui ne va accertata la nullità, rispettivamente il suo annullamento, 3) L’ordine all’ufficiale delle esecuzioni e fallimenti di cancellare quell’esecuzione, rispettivamente di non comunicarla a terze persone, 4) L’accertamento della nullità di tutte le fatture nei confronti dell’attore. 5) Protestate spese, tasse e indennità per a) e b).” ed indicando quale convenuta la cassa malati CO 1 (doc. I),
con scritto del 18 agosto 2005 il TCA ha chiesto all’interessata di trasmettere la decisione su opposizione contro la quale ha inoltrato ricorso (doc. II),
l’assicurata ha prodotto una lettera del 5 luglio 2004 tramite la quale l’__________ l’ha invitata a trasmettere entro 20 giorni un documento comprovante l’avvenuta iscrizione presso un assicuratore autorizzato dall’Ufficio federale della sanità pubblica ad esercitare l’assicurazione sociale contro le malattie (doc. B2), nonché uno scritto del 3 agosto 2004 dell’__________ tramite il quale veniva invitata ad affiliarsi presso una Cassa malati con sede in Svizzera (doc. B3),
con risposta del 2 settembre 2005 CO 1 propone la reiezione del “ricorso” (doc. VI),
il TCA ha richiamato dall’__________ l’incarto dell’assicurata, dal quale emerge che il 24 agosto 2004 l’__________ ha notificato una decisione ad RI 1 tramite la quale ha decretato la sua iscrizione d’ufficio presso la CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dal 1° agosto 2004, indicando la possibilità di inoltrare reclamo entro 30 giorni,
la decisione, notificata tramite raccomandata, non è stata ritirata dall’assicurata (doc. 7),
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),
la decisione dell’__________ del 24 agosto 2004 non può essere oggetto del presente ricorso poiché cresciuta incontestata in giudicato,
infatti un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.
Questa finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione sarebbe potuta realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).
Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144),
in concreto l’interessata aveva ricevuto lo scritto del 5 luglio 2004 dell’__________ che la invitava ad affiliarsi presso un assicuratore riconosciuto entro 20 giorni (cfr. doc. V),
essa doveva pertanto aspettarsi di ricevere una decisione. Del resto, con scritto del 26 luglio 2004 (doc. V), l’assicurata aveva chiesto __________ ulteriori informazioni,
la decisione dell’__________ del 24 agosto 2004 essendo stata regolarmente notificata all’interessata, un eventuale ricorso al TCA è da considerarsi tardivo,
va pertanto esaminato se CO 1 ha emanato una decisione,
per l'art. 56 LPGA infatti le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
l’art. 52 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate,
nel caso di specie l’assicuratore non ha emanato alcuna decisione ma ha unicamente fatto spiccare un precetto esecutivo,
per l'art. 79 cpv. 1 LEF se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione,
l'art. 82 cpv. 1 LEF prevede che se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Per il cpv. 2 il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito,
per l’art. 83 cpv. 2 LEF l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione,
l’art. 85 LEF, cui accenna la ricorrente, prevede che se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione,
con una sentenza del 1° giugno 1973, pubblicata in DTF 99 V 78, il TFA ha affermato:
" (….)
En cas d'opposition, à défaut d'une décision passée en force, la voie de la mainlevée provisoire pourrait être ouverte (art. 82ss LP), avec la possibilité d'une action en libération de dette en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Or le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier, si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, juge ordinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance maladie, dans la plupart des cas." (sottolineatura del redattore)
Il 2 luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:
" (….)
Il n'y alors aucun motif de dénier aux autorités ou tribunaux administratifs, appelés à statuer sur le fond ensuite de l'opposition, les compétences qui sont reconnues au juge civil saisi de l'action en reconnaissance de dette. La lettre même de l'art. 79 LP, si elle paraît viser en premier lieu la juridiction civile, n'interdit pas d'y assimiler les voies de la procédure administrative. (…) De telles solutions ne sont nullement incompatibles avec le système de la loi. Elles apparaissent au contraire indispensable pour compléter l'oeuvre du législateur qui, à une époque où l'action de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin de régler de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite ou la faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des prononcés administratifs aux jugements civils, lorqu'ils sont rendus sur opposition à la poursuite, se justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi l'impose quand ces titres sont antérieur au commandement de payer (art. 80 al. 2 LP)."
Il 23 febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:
" (…)
a) Lorsqu'il n'existe pas de décision formelle relative à la dette du débiteur et que celui-ci forme opposition, la voie à suivre est celle de la mainlevée provisoire selon les art. 82 et ss LP, avec possibilité d'intenter une action en libération de dette en la forme ordinarie (art. 83 al. 2 LP). Le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, qui est le juge odinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance-maladie, dans la plupart des cas tout au moins (ATF 99 V 79 consid. a). Cette procédure n'entre toutefois pas en ligne de compte ici, dès lors qu'il existe une décision formelle de la caisse intimée.
b) Dans un arrêt récent, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui, sur opposition à sa poursuite, a fait reconnaitre ses droits par voie de procédure ordinaire (art. 79 LP) peut requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la procédure de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; qu'il en va de même lorsque la décision rendue d'après l'art. 79 LP émane d'une autorité ou d'un tribunal administratif de la Confédération ou du canton du for de la poursuite, dans la mesure où le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire à leurs décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie, personne morale de droit public, peut rendre à l'égard de ses assurés des décisions exécutoires en vertu tant du droit cantonal que du droit fédéral; qu'enfin, si une telle décision lève formellement l'opposition à la poursuite et qu'elle soit entrée en force, l'office doit continuer la poursuite sur simple rèquisition (ATF 107 III 60).
Cette jurisprudence se distingue de la cause Chollet jugée le 18 mars 1968, où la Cour des céans relève que la décision de la caisse-maladie devenue définitive et exécutoire permet d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La procédure du tribunal fédéral est plus directe et est applicable dans la mesure où le dispositif du prononcé administratif se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé. Si tel n'est pas le cas, mais dans cette hypothèse seulement, le créancier doit solliciter du juge un prononcé de mainlevée définitive avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite (ATF 107 III 60).
c) Une voie couramment utilisée dans la pratique est celle de la poursuite préalable à la décision, cette dernière étant la conséquence de l'opposition au commandement de payer. Cela conduit la caisse à rendre une décision qui sera définitive et exécutoire soit parce qu'elle n'est contestée, soit parce qu'elle aura été confirmée en tout ou partie par le juge des assurances sociales. Or si, selon l'arrêt Chollet, une telle procédure est irrégulière, il n'y a cependant pas lieu d'annuler l'arrêt cantonal rendu dans ces conditions, puisque le tribunal des assurances est compétent, comme juge ordinaire au sens de l'art. 79 LP, pour lever, par son jugement sur le fond, l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19 consid. 1).” (sottolineature del redattore)
nel caso di specie la cassa non ha emanato alcuna decisione neppure quo ad un eventuale rigetto provvisorio della decisione ciò che avrebbe permesso all’interessata, conformemente all’art. 83 cpv. 2 LEF, l’inoltro di un’azione di disconoscimento del debito (cfr. anche DTF 109 V 46),
in concreto il ricorso, in mancanza di una decisione su opposizione impugnabile, deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
il “ricorso” va pertanto trattato come una richiesta di emanare una decisione da parte della Cassa, alla quale gli atti vanno trasmessi affinché prenda posizione, tramite una decisione formale, sulle richieste dell’insorgente. CO 1 dovrà inoltre coinvolgere anche l’assicuratore __________ presso il quale la ricorrente si è pure assicurata,
copia di questa sentenza va trasmessa anche all’__________, parte interessata,
indipendentemente dall’esito della presente vertenza questo TCA invita la ricorrente a voler chiarire la situazione in vista del 2006, nel senso di disdire il rapporto assicurativo con una delle due casse presso la quale attualmente risulta affiliata (CO 1 e __________) entro i termini previsti dall’art. 7 cpv. 2 LAMal.
In particolare RI 1, per evitare disguidi anche per il prossimo anno, deve disdire il contratto con una lettera che deve arrivare alla Cassa entro il 30 novembre 2005, con effetto al 31 dicembre 2005. Essa deve inoltre chiedere alla Cassa presso la quale intende rimanere assicurata di comunicare al vecchio assicuratore la continuazione senza interruzione della protezione assicurativa entro il 31 dicembre 2005 (art. 7 cpv. 5 LAMal).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi ad CO 1 affinché proceda all’emanazione di una decisione formale.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti