Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2005.125

 

cs

Lugano

1 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 agosto 2005 emanata da

 

Cassa malati CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002 __________ è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 

                                         L’assicurato non ha pagato i premi inerenti i mesi da aprile a luglio 2001 (premio mensile di fr. 218.20) e da gennaio a giugno 2002 (premio mensile di fr. 235.70).

 

                                         Le procedure esecutive intentate nei suoi confronti sono sfociate in due attestati di carenza beni (no. __________ e __________).

 

                                  B.   Il 10 gennaio 2005, su richiesta dell’assicuratore, a RI 1, moglie di __________, sono stati notificati due precetti esecutivi (PE) per i premi rimasti impagati dal marito, per un importo di fr. 1'513.20, rispettivamente di fr. 1’071.80, oltre le spese di diffida.

 

                                  C.   L’interessata ha presentato opposizione ad entrambi i PE.

 

                                         Con decisione del 10 giugno 2005, che annullava e sostituiva due decisioni del 18 gennaio 2005, CO 1 ha tolto l’opposizione ai predetti PE ed ha condannato l’assicurata al pagamento di complessivi fr. 2'795.

 

                                         Il 4 agosto 2005 l’assicuratore ha parzialmente accolto l’opposizione dell’interessata, riducendo le pretese a fr. 2'287, corrispondenti agli importi dei soli premi LAMal rimasti insoluti.

 

                                  D.   Con ricorso del 12 settembre 2005 RI 1 ha interposto tempestivo ricorso, contestando in particolare di essere debitrice dei premi del marito, con il quale vive in regime di separazione dei beni (doc. I).

 

                                         Nella risposta del 26 settembre 2005 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III).

 

                                  E.   In data 6 ottobre 2005 l’insorgente ha prodotto nuove prove (doc. V), sulle quali la Cassa ha potuto esprimersi in merito (doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

 

                                   2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAMal.

 

                                         Mentre le norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

 

                                         Nel merito

 

                                   3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                                         L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

                                         Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).

                                         L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4). L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.

                                   4.   Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

 

                                         Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600 franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

 

                                         A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

                                         Dal 1° gennaio 2004 la franchigia minima è stata portata a fr. 300 e la partecipazione ai costi annua a fr. 700 per gli adulti e fr. 350 per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cfr. art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal in vigore dal 1.1.2004). Dal 1° gennaio 2005 anche l’ammontare delle franchigie opzionali è stato modificato (la franchigia massima è ora di fr. 2'500).

 

                                         In virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia è dovuta per ogni anno civile.

 

                                   5.   Nel caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento di un importo complessivo di fr. 2'287 (cfr. doc. 10).

 

                                         La Cassa ha rinunciato a chiedere sia le spese di richiamo sia le spese di esecuzione, limitandosi a domandare il pagamento dei premi LAMal dovuti dal marito dal 1.04.2001 al 31.07.2001 (fr. 218.20 X 4) e dal 1.1.2002 al 30.06.2002 (fr. 235.70 X 6).

 

                                         Di principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa è corretto.

 

                                         Infatti, dal certificato di assicurazione 2001 (doc. 1), emerge che il premio mensile, con franchigia annua di fr. 600, ammontava a fr. 218.20, mentre nel 2002 (doc. 2) a fr. 235.70.

 

                                         Ciò corrisponde a fr. 872.80 per il 2001 e fr. 1'414.20 per il 2002, per complessivi fr. 2'287 come chiesto con la decisione su opposizione.

 

                                   6.   L’insorgente fa tuttavia valere di vivere nel regime della separazione dei beni e di non aver mai saputo nulla circa i debiti del marito nell’ambito della sua assicurazione malattia.

 

                                         Il problema della responsabilità solidale tra coniugi va risolto alla luce del diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto delle assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso (RAMI 1993 p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16).

 

                                         Per l'art. 163 CCS, intitolato mantenimento della famiglia,

 

"  1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale".

 

                                         Secondo l'art. 166 CCS

 

"  1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

 

                                         Il TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79 cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster, op. cit., p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CCS, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

 

                                         Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di una assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

                                         Nella sentenza federale citata (cfr. STFA del 18 ottobre 2002 nella causa R, K 60/00) la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

 

                                         Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al consid. 5.1 che “sia la stipulazione di un contratto d’assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell’assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all’art. 166)”. In quell’occasione l’Alta Corte ha inoltre stabilito che “con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag. 149).

                                         Nella già citata DTF 129 V 90 questa Corte ha modificato la propria giurisprudenza precisando che un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.”(sottolineatura del redattore).

 

                                         Nel caso concreto la ricorrente non contesta di avere una vita comune con il proprio marito, ma si limita a rilevare di vivere con il regime della separazione dei beni da diversi anni. Come visto quest’ultima circostanza non è sufficiente per evitare di doversi far carico dei debiti derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie contratti dal proprio coniuge. Indipendentemente dalla circostanza che l’interessata non sia stata informata dal marito circa l’esistenza di debiti derivanti dall’assicurazione, essa deve sopperire al mancato pagamento da parte del proprio marito.

 

                                         Per contro, la questione a sapere se la cassa poteva lasciare disdire il rapporto assicurativo per il 30 giugno 2002 al marito malgrado questi avesse dei debiti nei confronti della cassa non merita ulteriore approfondimento poiché oggetto della decisione impugnata è unicamente la questione a sapere se la moglie può essere chiamata a rispondere dei debiti contratti dal marito, vigente la separazione dei beni per il periodo da gennaio 2001 a giugno 2002. Abbondanzialmente, come già rilevato dalla cassa, va comunque evidenziato come l’allora art. 9 cpv. 3 OAMal che permetteva in determinati casi alle casse di impedire il cambiamento è stata giudicata carente di base legale dal TFA nella sentenza del 29 giugno 1999 (DTF 125 V 266). Per cui il cambiamento era possibile. Per sopperire alla mancanza di una base legale, il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 64a cpv. 4 LAMal che prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

 

                                         Non può neppure trovare accoglimento la richiesta in via subordinata di poter pagare il premio corrispondente alla franchigia massima. Infatti l’ammontare della franchigia non può essere aumentato retroattivamente ma deve essere fissato prima dell’inizio del periodo corrispondente al pagamento dei premi (cfr. art. 94 cpv. 1 OAMal).

 

                                         L’assicurata si lamenta del fatto che la convenuta non l’ha informata né della stipulazione del contratto da parte del marito, né del ritardo nel pagamento dei premi.

                                         In realtà spettava alla ricorrente, semmai, informarsi presso il marito sia a proposito della sua assicurazione sia della situazione debitoria.

                                         Infatti, è notorio che in Svizzera l’assicurazione contro le malattie è obbligatoria ormai dal 1996. L’interessata doveva pertanto sapere che anche il marito disponeva di un’assicurazione. Inoltre l’art. 170 cpv. 1 CC prevede che ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. Il cpv. 2 precisa che a sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

                                         L’insorgente avrebbe pertanto potuto informarsi presso il marito e chiedere informazioni a proposito della sua situazione patrimoniale.  

 

                                         La richiesta di una nuova procedura esecutiva contro il marito va respinta nel senso che, oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se la ricorrente può essere chiamata a rispondere dei debiti del marito nell’ambito dell’assicurazione sociale contro le malattie. Un nuova procedura contro il coniuge non modificherebbe questa circostanza.

 

                                         La ricorrente fa inoltre notare che sono passati diversi anni da quando suo marito non ha pagato i premi dovuti. Essa fa implicitamente valere la prescrizione.

                                         Con l’entrata in vigore della LPGA, l’art. 24 cpv. 1 prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. In precedenza veniva applicato, per analogia, l’art. 16 LAVS, che prevedeva anch’esso un termine di cinque anni (cfr. anche, in ambito LAMI, STFA del 17 giugno 2003, K 82/02)

 

                                         Come rileva anche Kieser in ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, pag. 274 n. 28 ad art. 24:

 

"  Für die Verwirkung der Prämienforderung war nach der bisherigen Rechtsprechung Art. 16 AHVG sinngemäss anwendbar (vgl. BGE 122 V 333); mit dem Inkraftreten des ATSG ist Art. 24 Abs. 1 ATSG anzuwenden, wobei sich keine materielle Anderung ergibt. Die Verwirkung des Anspruchs auf Leistungen war im bisherigen Recht nicht ausdrücklich geregelt (vgl dazu SVR 2002 KV Nr. 18; Eugster, Krankenversicherung, Rz. 221). Mit Art. 24 Abs. 1 ATSG wird die fünfjährige Nachzahlungsfrist anwendbar, wobei zu beachten ist, dass diese erst mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit einsetzt; dieser entspricht nicht dem Behandlungszeitpunkt, in welchem der Kostenerstattunganspruch entsteht (vgl dazu auch Rz. 12).“

 

                                         Poiché la Cassa, nel 2005, ha chiesto premi dovuti negli anni 2001 e 2002, la richiesta dell’assicuratore va ritenuta manifestamente tempestiva.

 

                                         Infine, per quanto concerne la ricevibilità delle osservazioni datate 27 ottobre 2005 della Cassa, che la ricorrente ritiene tardive, la questione può rimanere aperta perché comunque l’insorgente ha potuto determinarsi in merito e spetta al Giudice applicare d’ufficio il diritto, accertare autonomamente i fatti e valutare liberamente le prove.

 

                                         Poiché l’insorgente non ha prodotto alcuna prova circa eventuali pagamenti di premi arretrati da parte del marito nel periodo contestato, ed essendo il marito già stato oggetto di esecuzione sfociata in un attestato di carenza beni, la richiesta della Cassa, alla quale il marito era affiliato (cfr. anche doc. XII e allegati), di condannare la ricorrente al pagamento di fr. 2'287, si rivela corretta.

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione della Cassa deve essere confermata.

 

                                         L’opposizione al PE n. __________ del __________ dell’__________ di __________ va definitivamente rigettata per un importo di fr. 1'344.20 (doc. 6), mentre l’opposizione al PE n. __________ del __________ dell’__________ di __________ va rigettata limitatamente a fr. 942.80 (doc. 7).

 

                                         Va qui infine rammentato che le spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                         La decisione impugnata è confermata.

                                         Di conseguenza è rigettata in via definitiva:

                                         §    l’opposizione al PE n. __________ del __________ dell’__________ di __________ limitatamente all’importo di fr. 1’344.20 e

                                         §§                                   l’opposizione al PE n. __________ del __________ dell’__________ di __________ limitatamente all’importo di fr. 942.80.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti