Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 12 settembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 settembre 2005 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. Mediante richiesta 2/4 dicembre 2004 RI 1, __________, coniugato con __________, domiciliato a __________ senza attività lucrativa, ha chiesto il sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro la malattia per il 2005. A fondamento della propria richiesta RI 1 ha prodotto attestazioni della Cassa disoccupazione. La domanda è stata respinta ed il successivo reclamo 7 giugno 2005 non ha avuto miglior sorte poiché rigettato con la decisione 5 settembre 2005 qui impugnata.
B. Con ricorso pervenuto il 13 settembre 2005 RI 1 rammenta il suo arresto nell'ambito di una procedura penale con conseguente blocco dei sui averi. La scarcerazione è avvenuta il 24 settembre 2004 e, dopo la stessa, l'assicurato ha beneficiato dell'aiuto della collettività grazie alla pubblica assistenza (versamenti mensili di CHF 1'700.-- e "sussidi di cassa malattia").
I versamenti della pubblica assistenza sono avvenuti sino a gennaio 2005. Di seguito il ricorrente ha fatto capo alla disoccupazione e "dal mese di gennaio … percepisco ca.
5'300.-- Sfr. netti, che comunque non mi permettono di vivere" per via di debiti arretrati. Il ricorrente si dice convinto che la prossima tassazione fisserà un reddito imponibile inferiore ai CHF 34'000.--. Pur dicendosi "cosciente di non voler essere di peso per le assicurazioni sociali" (da qui la richiesta di sussidio "solamente per i primi 6 mesi") RI 1 chiede nella sostanza intervento del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in suo favore.
C. Con puntuali osservazioni 27 settembre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia propone la reiezione dell'impugnativa rilevando introiti mensili di CHF 5'742.-- importo che, convertito, non permette la concessione del sussidio.
Il Tribunale ha eseguito gli accertamenti di cui sarà cenno in corso di motivazione, in particolare sono stati acquisiti gli atti fiscali del ricorrente e - senza il beneficio di risposta - al signor RI 1 è stato chiesto di comprovare gli interessi passivi versati.
in diritto
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel merito
3. Come più volte evocato in numerose decisioni recenti di questo Tribunale (cfr. da ultimo 36.2005.6 in re M. del 7 marzo 2005 e 36.2004.164 del 19 maggio 2005 in re S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per il sussidio dell'anno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato i parametri validi per i due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche apportate alle nome della Legge Tributaria con cui sono stati aumentati gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31 LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004 in re M. 36.2004.129) ha considerato:
" Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari."
Questa Corte ha soggiunto che:
" Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
Va ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre 2004 in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto infatti che:
" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire."
A tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con la recente modifica (L. 14 dicembre 2004 in vigore dal 1° gennaio 2005, v. BU 2005, 51) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Per quanto qui in discussione valgono le norme precedentemente vigenti.
L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, nel tenore applicabile al caso di specie, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, mentre per gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito, ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso, regola questa pensata per i casi di cui all'art. 67 Reg. LCAMal.
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel caso in esame occorre rilevare come, per valutare se siano dati gli estremi per la concessione del sussidio, l'Ufficio Assicurazione Malattia deve di principio fare riferimento alla tassazione 2001-2002 in virtù del DE evocato. Per il ricorrente nel biennio citato il reddito imponibile considerato dalle autorità fiscali competenti era di CHF 281'956.—e ciò a fronte di un reddito da lavoro di CHF 221'000.--, un reddito aziendale di CHF 25'000.— e di un reddito d’altra fonte di CHF 100'000.— oltre ai valori locativi ritenuti. Questi dati non permettono palesemente la concessione del sussidio.
7. D'avviso dell'amministrazione in concreto sono dati gli estremi di cui alla litt. f. dell'art. 67 Reg.LCAMal ciò che permette all'Ufficio Assicurazione Malattia di calcolare autonomamente il reddito lordo dei signori __________ per una successiva conversione dello stesso in reddito determinante. Ebbene i signori __________ percepiscono un reddito lordo medio di CHF 5'742.--, decisamente superiore al reddito conseguito mediamente da molte famiglie ticinesi che si rivolgono, pure con situazione debitorie compromettenti, a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
Da tale reddito conseguito dal ricorrente non può essere dedotto onere siccome non sostenuto e non comprovato, ciò nei limiti in cui le deduzioni siano ammesse della giurisprudenza di questo Tribunale, prassi restrittiva come noto. Ebbene nonostante quanto sostenuto in sede di ricorso e nonostante la specifica richiesta di produzione di un calcolo e dei giustificativi relativi agli interessi passivi versati dal ricorrente, nulla di concreto e sufficiente è stato prodotto. Questo Tribunale non può ritenere quindi una situazione diversa rispetto a quella considerata dall’amministrazione nella sua indagine. L’assenza di elementi giustificativi non permette infatti di considerare riduzioni del reddito più ampie di quanto non già ammesso implicitamente con le tabelle di conversione il cui utilizzo è, come detto, obbligatorio.
Ebbene per una coppia senza figli a carico il reddito lordo mensile di CHF 5'742.-- corrisponde ad un reddito determinante decisamente superiore ai limiti per la concessione del sussidio. Infatti le tabelle neppure contemplano tale reddito essendo palesemente elevato e tale da non permettere l’ammissione dell’aiuto sociale per la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, si pensi che con un reddito lordo di CHF 4'500.-- mensili il reddito convertito su base annua assomma a CHF 40'000.-- (ben al di là dei bassi limiti ritenuti dall’esecutivo cantonale per la concessione del sussidio).
8. Va aggiunto che l’autorità amministrativa non può, come sembra richiedere il ricorrente nel suo esposto, fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002."
Nel caso concreto non è possibile quindi attendere la decisione di tassazione relativa all’anno 2004 anche se più attuale e verosimilmente più favorevole. La scelta dell’esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata in dubbio dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito) non permette di fare capo – il principio di legalità lo vieta – a dati diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata, come evocato, dalle recenti modifiche della Legge Tributaria (che ha aumentato la possibilità di deduzioni con l’adozione in particolare del cd 4 pacchetto fiscale) e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non sono stati aumentati. La lamentela di RI 1, conseguente alla sua attuale situazione economica dipendente da procedura giudiziaria aperta nei suoi confronti che ha radicalmente modificato le sue entrate diminuendole in maniera significativa, non può essere recepita in questa sede. La mancanza di attualità dei dati contenuti nella decisione fiscale indicata dal DE (in casu quella del 2001 – 2002) appare correggibile grazie alla possibilità per l’amministrazione di determinare autonomamente il reddito (art. 67 Reg LCAMal e dalle relative tabelle di conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente pubblicate da parte dell'amministrazione cantonale).
Alla luce di quanto precede il reddito dell’assicurato, e della sua famiglia, conseguito nel recente periodo, inferiore rispetto a quello ottenuto negli anni di calcolo della tassazione 2001 – 2002, e convertito mediante l’utilizzo delle apposite ed obbligatorie tabelle non consente la concessione del sussidio. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia rettamente non ha fatto capo a dati fiscali diversi. Il ricorso va allora respinto. Alla luce della procedura applicabile, la LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA non impone gratuità della procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati. La presente decisione, che si fonda sull'applicazione del diritto cantonale, è definitiva.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti