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Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano |
In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 9 settembre 2005 formulato da
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 agosto 2005 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto ed in diritto
considerato come il 16 agosto 2005 CO 1 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha accertato la scadenza del pagamento di premi dovuti dall’assicurata all’assicuratore, la successiva procedura esecutiva incoata nei confronti della debitrice e l’emissione di un attestato di carenza beni a seguito della stessa;
che CO 1 ha richiamato il tenore dell’art. 90 cifra 4 OAMal, dopo avere postulato l’intervento dell’autorità d’assistenza sociale, sospendendo conseguentemente la remunerazione delle prestazioni a partire dall’8 luglio 2005;
che RI 1 si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso del 9 settembre 2005 senza entrare nel merito del debito come tale ma richiamando il tenore dell'art. 22 LCAMal e concludendo per l’annullamento della decisione impugnata e la ripresa delle prestazioni;
che in luogo della risposta di causa l’assicuratore ha trasmesso direttamente all’assicurata – con copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni – una nuova decisione con cui “decide di annullare la decisione di sospensione … di prestazioni assicurative” ;
che con il suo provvedimento nuovo CO 1 ha comunicato nella sostanza di avere rivalutato il caso rinunciando a postulare l’applicazione dell’art. 90 OAMal con sostanziale adesione alla richiesta dell’assicurata;
che l’annullamento della decisione impugnata a con il nuovo provvedimento impone all’assicuratore il ripristino della copertura secondo la legge a partire dall’8 luglio 2005 compreso, in pratica l’assicuratore si impegna ad agire come se la decisione impugnata non fosse mai stata emessa;
che la causa può essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. In effetti, in virtù della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;
che, in concreto, CO 1 ha trasmesso la decisione 15 settembre 2005 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in copia, decisione notificata alla parte ricorrente con cui il provvedimento impugnato è stato annullato;
che non sussiste motivo per proseguire la trattazione della procedura che può conseguentemente essere stralciata dai ruoli;
che non vengono percepite tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.
2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
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terzi implicati |
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Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici