Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 20 settembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. Con atto datato 20 settembre 2005 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni lamentando una denegata giustizia. Egli ha infatti segnalato di avere ricevuto dall'UE di __________ due avvisi di pignoramento (con il ricorso è stato comunque prodotto unicamente l'avviso 13 settembre 2005 concernente l'esecuzione __________ e relativo ad un credito complessivo di CHF 1'443.10 comprensivo di interessi e spese) segnalando di avere "a suo tempo" formulato opposizione a questi precetti. RI 1 lamenta nell'impugnativa il fatto di non dovere pagare premi della ex moglie, come la stessa avesse disdetto il rapporto assicurativo con CO 1 e come CO 1 avrebbe usato "i premi pagati da me per coprire quelli di mia moglie".
In particolare RI 1 osserva come dopo i precetti "la Cassa Malati non mi ha più scritto niente" e quindi "ritengo abbia commesso un abuso nei miei confronti".
Quale misura cautelare RI 1 ha chiesto il blocco dei pignoramenti.
Con il ricorso RI 1 ha prodotto l'avviso di pignoramento citato, il PE ad esso relativo (PE __________ del 3 dicembre 2004), uno scritto 10 dicembre 2004 di "opposizione vostro precetto esecuzione n° __________" in cui viene contestato il credito (scritto destinato alla __________, recupero crediti rappresentante della RI 1). Oltre a ciò RI 1 ha prodotto lo scritto 15 dicembre 2004 di CO 1, relativo all'esecuzione citata, con cui l'assicuratore malattia ha accertato il suo credito ed ha formalmente deciso di rigettare l'opposizione al PE notificando a RI 1 i corretti rimedi di diritto. Tra i documenti prodotti vi è corrispondenza relativa al PE __________, attestazione di ricevute di pagamento postale e corrispondenza con l'Ufficio Assicurazione Malattia nonché un atto CO 1 denominato "conto corrente globale".
B. Nonostante l'assenza di dettaglio dell'esposto, in considerazione dell'approssimarsi della data del previsto pignoramento, il giudice delegato ha intimato (il 21 settembre 2005) il gravame a CO 1 con termine breve (scadente il 27 settembre 2005) per esprimersi sulle misure provvisionali richieste e con termine ordinario per esprimersi nel merito. In pari tempo è stato chiesto all'UE di __________ l'inc. PE __________ pervenuto il 23 settembre successivo.
Dall'incarto trasmesso dall'UE emerge come CO 1 abbia accertato l'assenza di opposizione alla decisione 15 dicembre 2004. Tutta la documentazione è stata trasmessa alle parti per conoscenza. Nel termine per esprimersi sulle misure provvisionali richieste CO 1 ha ribadito l'assenza di opposizione alla decisione con cui ha rigettato l'opposizione al PE __________. L'assicuratore ha postulato di non accogliere la richiesta di sospendere gli atti di esecuzione. Con successivo invio pervenuto a mezzo fax CO 1 ha trasmesso le "copie delle conferme dell'invio" al ricorrente della decisione 15 dicembre 2004 (lista dei codici a barre e lista invii del 16 dicembre 2004).
C. Con decreto 30 settembre 2005 il giudice delegato ha respinto le richieste di provvedimenti cautelari rilevando in particolare l'assenza di un danno irreparabile per il ricorrente ed evidenziando ancora:
" D’altra parte il Tribunale, agli atti, dispone di copia della decisione (indicata come trasmessa per raccomandata al signor RI 1 al suo indirizzo di Via __________), circostanza questa che sembra contraddire la tesi del gravame. In effetti successivamente alla decisione 15 dicembre 2005 di rigetto dell'opposizione (che comunque il ricorrente ha prodotto quale doc. A5 e che, apparentemente, ha ricevuto intimata come sembra pure confermare il documento X trasmesso da CO 1 il 30 settembre 2005) non risulta essere stata interposta (il signor RI 1 non ha prodotto atti in questo senso) opposizione. Agli atti è consegnata una copia di uno scritto di opposizione del signor RI 1, datato 10 dicembre 2005, e quindi antecedente alla decisione dell’amministrazione di rigetto dell’opposizione, scritto 10 dicembre 2004 che risulta essere stato recapitato alla CO 1 il 13 dicembre successivo e comunque prima della decisione amministrativa di rigetto dell’opposizione al PE in discussione. Avverso il provvedimento 15 dicembre 2004 il ricorrente poteva formulare ulteriore opposizione (come desumibile dal testo stesso della decisione a pagina 2)."
In data 6 ottobre 2005 l'UE di __________ ha trasmesso un attestato di ricevuta - da RI 1 - dell'importo oggetto dell'esecuzione __________. Con scritto 3 novembre 2005 CO 1 ha preso posizione nel merito della vertenza rammentando l'origine del suo credito nei confronti del ricorrente, l'assenza di pagamento degli importi dovuti, l'istoriato dell'esecuzione ed il suo saldo. CO 1 ricorda come la decisione formale 15 dicembre 2004 sia stata regolarmente notificata al ricorrente e questi non l'abbia contestata con l'opposizione.
A RI 1 è stata offerta la possibilità di chiedere l'assunzione di nuove prove e di ulteriormente esprimersi in merito.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
2. Va rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) a seguito della quale il legislatore ha apportato delle modifiche alla LAMal. Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b). Dal profilo procedurale la LPGA è invece immediatamente applicabile. Nel merito si applicano le disposizioni in vigore in precedenza, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda, di regola, sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02). In concreto sia i fatti posti alla base del credito vantato dall’assicuratore (dicembre 2003) che le decisioni emesse sono successive all’entrata in vigore della LPGA che torna totalmente applicabile.
3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Avverso le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
L’assicuratore malattia ha la facoltà di procedere all’incasso di proprie pretese emanando preventivamente una decisione formale con cui accerta l’esistenza di un suo credito per premi e/o partecipazioni, l’assicuratore può – a fronte della sua decisione cresciuta in giudicato – procedere a far spiccare un precetto esecutivo per l’incasso di quanto dovuto. D’altra parte è pure possibile all’amministrazione procedere mediante la richiesta di emanazione di un precetto esecutivo prima della decisione formale soggetta ad impugnativa. A fronte dell’opposizione dell’assicurato al PE all’amministrazione sarà possibile emanare una decisione formale di rigetto dell’opposizione e di accertamento del proprio credito, come indicato, soggetta ad impugnativa dapprima mediante opposizione e quindi, semmai, con ricorso.
Per l'art. 79 cpv. 1 LEF se è stata formulata opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione. L'art. 80 cpv. 1 LEF prevede che se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Per il cpv. 2 sono parificati alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (cifra 1), le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie (cifra 2) e, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (cifra 3). Per l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Con una sentenza del 1° giugno 1973, pubblicata in DTF 99 V 78, il TFA ha affermato:
" (….)
En cas d'opposition, à défaut d'une décision passée en force, la voie de la mainlevée provisoire pourrait être ouverte (art. 82ss LP), avec la possibilité d'une action en libération de dette en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Or le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier, si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, juge ordinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance maladie, dans la plupart des cas." (sottolineatura del redattore)
Il 2 luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:
" (….)
Il n'y alors aucun motif de dénier aux autorités ou tribunaux administratifs, appelés à statuer sur le fond ensuite de l'opposition, les compétences qui sont reconnues au juge civil saisi de l'action en reconnaisance de dette. La lettre même de l'art. 79 LP, si elle paraît viser en premier lieu la juridiction civile, n'interdit pas d'y assimiler les voies de la procédure administrative. (…) De telles solutions ne sont nullement incompatibles avec le système de la loi. Elles apparaissent au contraire indispensable pour compléter l'oeuvre du législateur qui, à une époque où l'action de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin de régler de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite ou la faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des prononcés administratifs aux jugements civils, lorqu'ils sont rendus sur opposition à la poursuite, se justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi l'impose quand ces titres sont antérieur au commandement de payer (art. 80 al. 2 LP)." (sottolineatura del redattore)
Il 23 febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:
" (…)
a) Lorsqu'il n'existe pas de décision formelle relative à la dette du débiteur et que celui-ci forme opposition, la voie à suivre est celle de la mainlevée provisoire selon les art. 82 et ss LP, avec possibilité d'intenter une action en libération de dette en la forme ordinarie (art. 83 al. 2 LP). Le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, qui est le juge odinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance-maladie, dans la plupart des cas tout au moins (ATF 99 V 79 consid. a). Cette procédure n'entre toutefois pas en ligne de compte ici, dès lors qu'il existe une décision formelle de la caisse intimée.
b) Dans un arrêt récent, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui, sur opposition à sa poursuite, a fait reconnaître ses droits par voie de procédure ordinaire (art. 79 LP) peut requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la procédure de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; qu'il en va de même lorsque la décision rendue d'après l'art. 79 LP émane d'une autorité ou d'un tribunal administratif de la Confédération ou du canton du for de la poursuite, dans la mesure où le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire à leurs décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie, personne morale de droit public, peut rendre à l'égard de ses assurés des décisions exécutoires en vertu tant du droit cantonal que du droit fédéral; qu'enfin, si une telle décision lève formellement l'opposition à la poursuite et qu'elle soit entrée en force, l'office doit continuer la poursuite sur simple rèquisition (ATF 107 III 60).
Cette jurisprudence se distingue de la cause Chollet jugée le 18 mars 1968, où la Cour des céans relève que la décision de la caisse-maladie devenue définitive et exécutoire permet d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La procédure du tribunal fédéral est plus directe et est applicable dans la mesure où le dispositif du prononcé administratif se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé. Si tel n'est pas le cas, mais dans cette hypothèse seulement, le créancier doit solliciter du juge un prononcé de mainlevée définitive avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite (ATF 107 III 60).
c) Une voie couramment utilisés dans la pratique est celle de la poursuite préalable à la décision, cette dernière étant la conséquence de l'opposition au commandement de payer. Cela conduit la caisse à rendre une décision qui sera définitive et exécutoire soit parce qu'elle n'est contestée, soit parce qu'elle aura été confirmée en tout ou partie par le juge des assurances sociales (…)."
Alla luce di quanto sopra esposto, come detto in precedenza, emerge che il giudice delle assicurazioni sociali può rigettare l'opposizione, di regola, solo quando deve statuire anche nel merito della questione. Ciò avviene nell'ambito della procedura prevista dall'art. 79 LEF, laddove, prima di avviare la procedura, la Cassa ha fatto spiccare il precetto esecutivo. Il giudice amministrativo non è invece competente quando si tratta di rigettare definitivamente l'opposizione sulla base dell'art. 80 LEF, ossia sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.
4. Nel caso concreto l’assicuratore ha fatto spiccare il PE ricordato in corso di motivazione nei confronti di RI 1 che vi ha interposto opposizione. L’amministrazione ha quindi deciso il rigetto dell’opposizione mediante decisione del 15 dicembre 2004 più volte citata. La decisione (come già evocato anche nella sentenza 4 agosto 2004 in re B. e relativa alla qui resistente, cfr pag. 11) non brilla per chiarezza ma appare sufficientemente esplicita e comprensibile.
Il rigetto dell’opposizione interposta all’esecuzione risulta essere stato regolarmente intimato al ricorrente, la decisione del 15 dicembre 2004 è stata regolarmente notificata mediante invio raccomandato come dimostrato da CO 1 (invio della lista delle raccomandate consegnate alla posta di __________) e non risulta che RI 1 abbia interposto regolare e tempestiva opposizione non costituendo tempestiva e valida opposizione lo scritto (10 dicembre 2004) antecedente alla decisione, scritto spedito al rappresentante dell’assicuratore ed avente per oggetto il PE e non il rigetto dell’opposizione deciso successivamente. L’intimazione della decisione essendo avvenuta regolarmente e la missiva ricordata del 10 dicembre 2004 non costituendo valida opposizione alla decisione formale successiva, questa risulta definitiva e, correttamente, l’assicuratore ha domandato la prosecuzione dell’esecuzione.
5. Nel caso concreto CO 1 ha emanato il provvedimento di sua competenza pochi giorni dopo l'opposizione al PE ribadita con lo scritto 10 dicembre 2004. Non vi è stato quindi alcun ritardo ed alcuna omissione nel decidere. RI 1 non si è aggravato tempestivamente avverso la decisione 15 dicembre 2004 che è divenuta definitiva e costituiva valido titolo per domandare il proseguimento dell'esecuzione.
Alla luce di ciò il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti