Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 31 agosto 2005 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. Salariato e divorziato con un figlio avuto dal primo matrimonio, attualmente risposato con coniuge salariata da cui ha avuto altri due figli, RI 1 ha tempestivamente postulato la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2005, corredando l'istanza con la notifica di tassazione per il 2003. L'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) ha respinto la domanda per superamento dei limiti di reddito.
Con reclamo del 20 aprile 2005 (doc. 2) l'assicurato fa valere di dover mantenere due figli e che le "entrate" stabilite con la notifica di tassazione del 2003 sono inferiori rispetto ai redditi fissati con la notifica di tassazione 2001/2002. Dopo aver accertato presso l'interessato medesimo i redditi conseguiti da quest'ultimo e da sua moglie durante il 2005 (doc. 5), con decisione su reclamo del 31 agosto 2005 (doc. 8) l'UAM ha confermato la decisione di rifiuto di concessione del sussidio di cassa malati.
B. Con ricorso del 26 settembre 2005 (doc. I) interposto per il tramite del RA 1, l'assicurato evidenzia nuovamente la sua precaria situazione economica dovuta anche al mantenimento del figlio nato durante il primo matrimonio, comprovandola con la diminuzione dei redditi attestata dalla notifica di tassazione 2003 e contestando quindi che l'UAM abbia fatto riferimento ai redditi conseguiti dai coniugi nel 2005. Il ricorrente fa inoltre valere dei costi supplementari a cui deve fare fronte la famiglia a causa della malattia del figlio.
L'UAM ha proposto la reiezione del ricorso, a motivo che non vi sarebbe stata nel 2005 una diminuzione dei loro redditi, come comproverebbero i calcoli eseguiti (doc. III). Il ricorrente ha prodotto la decisione su reclamo di tassazione 2004 (doc. V).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 26 settembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie, mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.
5. A proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; ultima: STCA del 15 febbraio 2006 in re M., 36.2006.7) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
6. Come visto, il sussidio per l'anno 2005 si basa sul reddito imponibile 2001/2002 del richiedente, pari a Fr. 40'941.-; quest'importo non gli permette di ottenere la riduzione del premio di cassa malati. Tuttavia, dato che il ricorrente lamenta una riduzione delle proprie "entrate" - da intendere come reddito imponibile - e la comprova mediante la notifica di tassazione 2003 (Fr. 25'100.-) (doc. B) e successivamente anche con la notifica per il 2004 (Fr. 32'300.-) (doc. F), sulla scorta del citato art. 67 lett. m RLCAMal l'UAM ha correttamente provveduto ad accertare i redditi lordi dei coniugi. Il passo successivo, a dipendenza del risultato ottenuto, è di convertire il reddito lordo con le apposite tabelle (art. 72 RLCAMal).
In merito, il ricorrente erra quando sostiene che non ci si debba riferire, per il raffronto dei redditi, ai salari conseguiti durante il 2005, bensì alle decisioni di tassazione già a disposizione, ovvero la 2003 e la 2004. Al considerando precedente si è illustrato che quando si fa valere una diminuzione dei redditi, vanno confrontati i redditi lordi conseguiti nell'anno di riferimento deciso dal Consiglio di Stato (nel nostro caso, per il sussidio del 2005 valgono gli anni 2001/2002) con i redditi lordi conseguiti nell'anno per il quale è stato chiesto il sussidio (il 2005), motivo per cui il preposto ufficio ha chiesto all'istante di comprovare i redditi che il nucleo familiare ha conseguito fino a quel momento.
Sulla scorta delle indicazioni del ricorrente, che ha prodotto le sue buste paghe e quelle della moglie di gennaio-giugno 2005, l'UAM ha determinato in Fr. 104'760,10 il reddito lordo dei coniugi RI 1 (doc. III). Ritenuto un reddito lordo mensile del marito pari a Fr. 5'100.- (doc. 6), riportato sull'arco di un anno esso ammonta a Fr. 66'300.-, compresa la tredicesima. A questo importo si aggiungono Fr. 4'392.- per gli assegni familiari per il mantenimento dei due figli che vivono con lui in Ticino (Fr. 183.- x 2 x 12 mesi), mentre l'assegno che riceve per il primo figlio non va conteggiato nei suoi redditi, siccome riversato alla mamma con cui il bambino vive ad __________, la quale provvede interamente al suo sostentamento. La somma dei redditi conseguiti dalla moglie nei primi sei mesi del 2005 è pari a Fr. 15'723,75 (doc. 6); adattando questo dato sull'intero anno, si ottiene un salario lordo ipotetico di Fr. 31'447,50, a cui va ancora aggiunta la tredicesima mensilità corrispondente a Fr. 2'620,60.
Confrontando, dunque, i redditi lordi totali realizzati nel 2005 dalla famiglia RI 1 (Fr. 104'760,10) con le entrate lorde conseguite negli anni di riferimento 1999 e 2000, oggetto della tassazione biennale 2001/2002 (Fr. 96'837.-), il TCA rileva che nell'anno per il quale l'istante postula il sussidio per i premi di cassa malati non v'è stata una diminuzione dei redditi lordi. In queste circostanze, non è dunque possibile applicare al caso concreto l'ipotesi contemplata dalla lettera m dell'art. 67 RLCAMal, che rinvia alla conversione del reddito lordo a mezzo delle citate tabelle. Ci si deve pertanto attenere ai limiti di reddito fissati dal Consiglio di Stato che, lo si ripete, portano sul reddito imponibile e non lordo dell'assicurato. Ciò significa che il reddito imponibile 2001/2002 di Fr. 41'000.- non consente, come ha rettamente sostenuto l'UAM, di accordare la riduzione dei premi di cassa malati alla famiglia del ricorrente.
Di conseguenza, il ricorso va respinto.
7. Va ancora rilevato che l’autorità amministrativa non può, come richiede l'interessato, fare uso della decisione di tassazione riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002. (…)."
Poiché per la determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2005 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di tassazione 2001/2002, le decisioni di tassazione per gli anni 2003 e 2004 non hanno alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale (da ultimo la sentenza 36.2005.170 in re D. del 20 gennaio 2006),
" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non sono stati aumentati."
8. Nemmeno la circostanza che l'insorgente deve fare fronte a maggiori spese dovute alle cure di cui necessita un figlio può modificare l'esito del presente giudizio.
Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è già espresso in proposito nella sentenza del 6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re G.S. pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 e segg. in specie pag. 93), ripresa nella più recente STCA del 2 febbraio 2006 in re G.P., 36.2006.4, consid. 7:
" (…) Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata.".
L’esecutivo cantonale ha quindi sostanzialmente considerato soltanto gli elementi che incidono direttamente sulle entrate delle persone, sui redditi, e non ha invece ritenuto l’aumento delle uscite, delle spese. Analogamente a questi precetti deve valere l'assunzione dei costi dovuti alle cure mediche di cui necessita un figlio. È vero che l'ergoterapia praticata dal figlio del ricorrente, indispensabile a causa dell'asma di cui soffre, incide in maniera importante sulle uscite della famiglia dell'istante. Purtroppo, però, il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla giurisprudenza.
Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Trovando applicazione la LPAmm la procedura è soggetta a percezione di tasse e spese che - alla luce dell'esito della procedura e della sua natura - sono da caricare al ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- La tassa di giustizia fissata in CHF 350.-- e le spese cifrate in CHF 50.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.- Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti