Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2005.155

 

ir/td

Lugano

2 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 30 settembre 2005 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,

6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

                                     

                                  A.   RI 1, nato nel 1986, allora domiciliato a __________, ha chiesto la concessione del sussidio per fronteggiare il premio dell’assicurazione malattia 2005, con formulario apposito reperito presso la Cancelleria Comunale di __________. La domanda è pervenuta il 21 aprile 2005.  L’amministrazione ha chiesto il 24 maggio 2005 all’assicurato, dopo avere constatato il ritardo nella formulazione della richiesta di riduzione del premio, di giustificare il mancato rispetto del termine scadente il 31 dicembre 2004. Nello scritto di giustificazione la madre di RI 1, __________, ha indicato come per l’anno precedente (2004) il termine per l’inoltro della domanda di sussidio era stato indicato nel 30 giugno 2004 (recte 2003) mentre “quest’anno (2005) non mi era pervenuta nessuna segnalazione riguardante il nuovo termine né da parte del vostro istituto né dalla mia cassa malati”. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha dichiarato tardiva la richiesta di riduzione siccome non giustificata. Il reclamo 10 luglio 2005 di RI 1, con cui è stata contestata l’esistenza di una negligenza nel rispetto del termine ed il cambiamento del termine, non ha avuto migliore fortuna e, con decisione del 30 settembre 2005, l’amministrazione ha sostanzialmente ribadito la sua precedente decisione.

 

                                  B.   Con ricorso del 19 ottobre 2005 RI 1 ha ribadito le sue precedenti argomentazioni, ossia la mancata informazione relativa alla scadenza (definita “nuovo termine”) entro la quale l’istanza doveva essere introdotta. Con l’indicazione secondo cui “… Presumo che una tale pratica risulti da un intenzione politica con lo scopo di effettuare delle misure di risparmio a scapito degli assicurati”. L’amministrazione, con osservazioni dell’11 novembre 2005, che saranno riprese laddove necessario, propone la reiezione del ricorso. Alla parte ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di formulare la richiesta di acquisizione di specifiche prove.

 

                                         Il giudice delegato, a fronte delle indicazioni fornite dal ricorrente in merito al suo reddito di giovane in formazione, ha chiesto all'UAM una presa di posizione. L'amministrazione - accertata l'assenza di una tassazione 2001-2002 e richiamata la giurisprudenza (TCA 36.2000.44) - ha rammentato come per RI 1 si dovesse far capo al reddito di riferimento circostanza che non permette di giustificare il ritardo nell'inoltro dell'istanza. RI 1 ha potuto esprimersi in merito.

 

 

                                    in diritto

 

                                    in ordine

 

1.      La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

 

                                    in ordine

 

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

 

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

 

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

 

                                   4.   Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

 

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

 

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

 

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

 

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

 

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

 

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

 

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

 

"  a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata   

       nel  corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso."

                                        

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

 

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                        

                                   6.   Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la tassazione 2001-2002, che tuttavia l’assicurato non può ottenere, essendo stato tassato la prima volta per il reddito conseguito nel 2004, anno in cui ha compiuto i 18 anni. RI 1 essendo tassato in via ordinaria avrebbe comunque dovuto rispettare il termine di legge, vigente già prima della novella legislatura invocata, del 31 dicembre 2004. L’assicurato ha indicato  mutazione delle condizioni del suo reddito nel corso del 2005 ma le stesse, alla luce della sua situazione di giovane in formazione per il quale occorre far capo al reddito determinante, non permettono comunque un calcolo autonomo del reddito e neppure permettono di recuperare il ritardo nell'inoltro dell'istanza come rilevato con pertinenza in sede di duplica dall'amministrazione. Va infatti rammentato, come già evocato nella decisione 7 marzo 2005 (in re M., 36.2005.6), che se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far capo per l’ottenimento del sussidio. In questo senso anche la sentenza del TCA 19 maggio 2005 in re S. (36.2004.164).

 

                                         Per le persone sole, quale il ricorrente deve essere considerato avendo compiuto il diciottesimo anno d’età, con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- (come è il caso in concreto stante l’attività lavorativa svolta di apprendista) il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.--. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

 

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001 pag. 115 seg.)

 

                                         Secondo l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe di principio ai genitori (in questo senso la citata TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005). Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).

                                     

                                         Ciò vale anche nel caso concreto. Per il sussidio di RI 1 occorre fare capo al reddito di riferimento già disponibile nel 2004. Purtroppo questa circostanza non permette - come indicato - un calcolo autonomo del reddito e di porre rimedio al ritardo nell'inoltro dell'istanza.

 

                                         Che il termine per domandare il sussidio scada alla fine dell'anno precedente quello per il quale l'aiuto è chiesto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

 

"  I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

 

                                         Per quanto attiene alla lamentela circa la mancata informazione relativa al nuovo termine per l'inoltro dell'istanza occorre evidenziare come il termine fosse, anche precedentemente la modifica legislativa cui è fatto riferimento in sede di ricorso, quello del 31 dicembre dell'anno che precede quello per il quale il sussidio è richiesto. Allo Stato non può quindi essere mosso il rimprovero di una mancata informazione, in effetti nessuno può prevalersi della misconoscenza della legge.

 

                                         La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando l’interessato poteva disporre dei dati necessari, e non nel corso del mese di aprile dell’anno seguente.

 

                                         Alla luce di queste considerazioni occorre ritenere tardiva la domanda pervenuta nel corso di aprile 2005, questo Tribunale deve allora verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.

 

                                   7.   L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurato ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

 

                                         Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria.

 

                                         Nella sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

 

"  … la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova  ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

 

                                              8.   In concreto RI 1 rimprovera all’amministrazione, non diversamente da quanto emerge dagli incarti 36.2005.154 e 160, la mancata informazione relativa al nuovo termine per l’inoltro delle domande di sussidio. In realtà, come visto nelle considerazioni che precedono, nessun nuovo termine è stato introdotto con la recente novella legislativa. Il termine del 31 dicembre vigeva, per le persone tassate in via ordinaria, prima della modifica legislativa rammentata in vigore del 1° gennaio 2005 e vige ancora oggi. Nel caso concreto l’assicurato ha agito con ritardo rispetto al termine vigente ed il non rispetto di tale termine è da ricondurre alla mancata verifica della sua scadenza. Il dovere di informazione che incombe in materia al Cantone non impone all'autorità amministrativa una informazione individuale, specifica e dettagliata. Qui poi - non essendovi mutazione dei termini - non può essere ritenuta una lacuna da parte dell'amministrazione. Le motivazioni addotte appaiono costitutive della negligenza che non può essere, purtroppo, ritenuta pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche che possono attanagliare il ricorrente. La situazione di ristrettezze economiche avrebbe imposto a RI 1 particolare attenzione al rispetto dei termini per evitare ciò che si è verificato e la conseguente perdita del sussidio.

 

                                    9.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e non essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del 2004. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate ripetibili. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di leggi.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti