Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 26 settembre 2005 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. __________, domiciliata nel Canton Ticino, madre di due bambini, coniugata con RI 1, domiciliato nel Canton __________, ha postulato la concessione del sussidio per fronteggiare il premio dell’assicurazione malattia obbligatoria per l’anno 2005. Con decisione del 31 maggio 2005, confermata il 26 settembre 2005 dopo il reclamo interposto dal marito, l’UAM ha respinto la richiesta.
B. In data 18 ottobre 2005, il marito, padre di due figli di un precedente matrimonio domiciliati a __________ (__________), ha interposto tempestivo ricorso, tradotto in italiano su ingiunzione del Giudice delegato, tramite il quale contesta l’ammontare del reddito lordo preso in considerazione dall’UAM e fa valere che il sussidio 2004, sulla base degli stessi parametri, era stato concesso. L’autorità cantonale, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto utilizzare il reddito derivante dalla tassazione 2004 del Canton __________ (doc. I). L’UAM, tramite osservazioni del 29 novembre 2005, propone la reiezione del ricorso poiché il reddito imponibile annuo, secondo il calcolo effettuato, ammonterebbe a fr. 45'566 e sarebbe pertanto superiore ai parametri per ottenere il sussidio (doc. V).
C. Il 9 dicembre 2005 l’insorgente ha rammentato di avere due figli dalla prima moglie e ha ribadito di non comprendere per quale motivo non è stato utilizzato il reddito imponibile tassato nel Canton __________ (doc. VII). Dopo aver effettuato ulteriori accertamenti ed aver calcolato nuovamente il reddito imponibile dell’insorgente, la Cassa ha proposto di accogliere il ricorso, nel senso che il reddito determinante ammonta a fr. 33'266, poiché l’assicurato deve versare un importo mensile di fr. 1'025 al figlio __________, domiciliato a __________ con la prima moglie (doc. XI).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
2. Per l'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per quanto attiene le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2005 l’Esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.—per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
3. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va osservato, alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale, che, quando si deve fare capo al reddito lordo per la successiva conversione, le deduzioni ammesse sono limitatamente previste dalla legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo le apposite tabelle sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed interessi passivi (in questo senso STCA del 26 gennaio 2004 nella causa T., inc. 36.2003.116, del 3 settembre 2004 nella causa D., inc. 36.2004.93 e del 19 ottobre 2004 nella causa M., inc. 36.2004.129). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto infatti che:
" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire."
4. Va ancora osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).
Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far capo per l’ottenimento del sussidio.
5. Nel caso in esame il ricorrente è domiciliato a __________ nel Canton __________ (cfr. doc. 1 e allegati) e in quanto tale non ha diritto al sussidio nel Canton Ticino (del resto la richiesta è stata fatta dalla moglie). L’insorgente ha avuto 2 figli dalla prima moglie, di cui una maggiorenne (nata nel __________), che vive con lui nel Canton __________ (cfr. doc. XI/7), e uno minorenne (nato nel __________) che abita con la prima moglie a __________ (Canton __________). La seconda moglie, domiciliata in Ticino, ha anch’essa 2 figli (nati nel __________ e nel __________), che abitano con lei ed avuti da due precedenti relazioni.
Sia la figlia maggiorenne che il figlio minorenne domiciliati nel Canton __________ non fanno parte della famiglia che ha chiesto il sussidio in quanto il secondo convive con la mamma nel Canton __________ e la prima è ormai maggiorenne (cfr. art. 27 LCAMal e in tal senso anche STCA del 30 novembre 2005 nella causa F., 36.2005.66-67, in cui il TCA ha stabilito la nozione di figlio, ossia ogni assicurato che nell’anno di concessione del sussidio non ha ancora compiuto i 19 anni). Per cui, il sussidio può essere chiesto unicamente a favore della moglie domiciliata in Ticino e dei due figli che abitano con lei.
Va qui ancora ritenuto che la circostanza che nel 2004 la moglie aveva ottenuto il sussidio non può essere d’aiuto al ricorrente. Infatti ogni anno deve essere valutato singolarmente. Il TCA con sentenza del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117), ha infatti rammentato:
" In concreto non appare di rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc. 36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede. Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è stato concesso nel 2003 e nel 2004.”
Neppure può essere utilizzata una tassazione differente rispetto a quella prevista dall’Esecutivo cantonale. Va subito osservato come l’autorità amministrativa non possa, come sembra richiedere il ricorrente nel suo esposto, fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002."
6. In concreto la moglie è tassata alla fonte, mentre il ricorrente è tassato nel Canton __________. In virtù dell’art. 31 lett. b LCAMal e dell’art. 67 lett. a Reg. LCAMal il reddito determinante va accertato autonomamente. La tassazione del Canton __________, cui l’insorgente continua a far riferimento, non può pertanto essere presa in considerazione, non solo perché si tratta di una notifica di un altro Cantone (e comporta pertanto calcoli diversi rispetto a quanto previsto in Ticino), ma anche perché il reddito va calcolato sulla base dell’art. 72 Reg. LCAMal. Per l’art. 72 cpv. 1 Reg. LCAMal l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Il cpv. 2 prevede che il reddito imponibile della persona che esercita un’attività lucrativa indipendente è stabilito defalcando dal reddito aziendale la deduzione relativa al reddito d’attività lucrativa dei coniugi e quella per figli a carico, in analogia con i disposti del diritto tributario.
L’amministrazione, dopo aver rammentato che per costante giurisprudenza le uniche deduzioni ammesse, oltre quelle previste dall’art. 72 cpv. 2 Reg. LCAMal, riguardano gli interessi passivi e gli alimenti (cfr. STCA del 30 novembre 2005, inc. 36.2005.66-67), ha preso in considerazione il bilancio 2004 dell’attività indipendente del ricorrente, presentato dalla moglie in sede di richiesta del sussidio (doc. 1 e allegati), da cui emerge un utile di fr. 69'116.
Da questo importo ha dedotto fr. 3'150 di interessi passivi, i fr. 4'400 per doppia attività dei coniugi, fr. 16'000 per i due figli a carico, nonché l’importo di fr. 12'300, pari agli alimenti versati annualmente per il figlio __________. Rettamente la Cassa ha preso in considerazioni i parametri previsti dalla tassazione 2001/2002, che l’Esecutivo cantonale ha dichiarato essere la base sulla quale fondarsi per il calcolo del sussidio del 2005. Dopo aver convertito il reddito della moglie ed aver costatato che in virtù delle tabelle applicabili il salario lordo da aggiungere per il calcolo del sussidio ammonta a fr. 0, è giunta alla corretta conclusione, in sede di osservazioni, che il totale imponibile annuo determinante per il calcolo del sussidio 2005 ammonta a fr. 33'266, ossia un importo inferiore al limite che conferisce il diritto al sussidio (cfr. DE del 26.10.2004, art. 1 lett. c).
In queste condizioni, il ricorso va accolto ai sensi delle considerazioni che precedono. La decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché conceda il sussidio alla moglie del ricorrente e ai due figli domiciliati in Ticino sulla base dei parametri sopra esposti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi delle considerazioni.
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAM per nuova decisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati. La presente decisione, che si fonda sull’applicazione del diritto cantonale, è definitiva.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti