Raccomandata |
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Incarto n.
ir/gm |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 24 novembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 ottobre 2005 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione su opposizione 17 ottobre 2005 CO 1, confermando precedente decisione 9 settembre 2005, ha accertato un debito di RI 1 di CHF 335.90, oltre a spese esecutive e un interessi di mora del 5% per premi non soluti;
- contro il provvedimento l'assicurata ha ricorso a questo Tribunale: l'atto - datato erroneamente 10 aprile 2005 - è stato consegnato alla Posta il 24 novembre 2005;
- invitata ad accertare la ricezione da parte dell'assicurata del provvedimento impugnato CO 1 ha trasmesso estratto informatico attestante ritardo nell'inoltro del gravame;
- il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha direttamente accertato presso l'ufficio postale di __________ la ricevuta della decisione su opposizione da parte della signora RI 1 il 19 ottobre 2005;
- le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi in merito;
- per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso Tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'assicurata;
- giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- l'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);
- un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144);
- il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno che segue la notifica della decisione;
- nella fattispecie, dagli atti, risulta che la decisione su opposizione 17 ottobre 2005 è stata spedita il medesimo giorno all'interessata per invio raccomandato, e ricevuta il 19 ottobre 2005 (doc. IV/2);
- il termine per interporre ricorso ha iniziato a decorrere il 20 ottobre 2005, e scadeva venerdì 18 novembre 2005;
- di conseguenza il ricorso, consegnato alla posta il 24 novembre 2005 come rilevabile dalla busta d'impostazione è tardivo;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile siccome intempestivo.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del
suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti