Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2005.201

 

ir/td

Lugano

20 dicembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 ottobre 2005 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

considerato,                   in fatto ed in diritto

 

                                     -   che, per quanto desumibile dagli atti, RI 1 è assicurata obbligatoriamente contro le malattie presso la Cassa Malati __________;

 

                                     -   che __________, il 15 luglio 2005 ha evidenziato l'esistenza di attestati di carenza beni emessi a carico dell'assicurata;

 

                                     -   che, con provvedimento 5 agosto 2005, __________ ha deciso la sospensione delle prestazioni a carico e danno della signora RI 1 - che risulta beneficiaria di prestazioni complementari;                                 

 

                                     -   che la signora RI 1 si è opposta con scritto raccomandato all'assicurazione __________ datato 9 agosto 2005;

 

                                     -   che un altro e diverso assicuratore CO 1 - pure appartenente al __________ - ha deciso, il 24 ottobre 2005, di respingere l'opposizione;

                                     -   che con ricorso 24 novembre 2005 RI 1 si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni facendo cenno alla CM __________ presso la quale da anni è assicurata e con la quale, per l'attesa di una rendita AI, ha maturato un certo debito;

 

                                     -   che, rilevando l'incongruenza esistente tra autorità che ha emanato la decisione ed autorità che ha emanato la decisione su opposizione, il Tribunale ha chiesto all'assicuratore lumi in merito;

 

                                     -   che __________ si è rivolta al TCA rilevando che la signora RI 1 "… è assicurata presso la Cassa Malati __________ e non CO 1 come da noi erroneamente menzionato" con tante scuse per il disguido;

 

                                     -   che CO 1 non ha fatto pervenire alcuna risposta di causa e non ha comunicato - come avrebbe potuto - di annullare il provvedimento;

 

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

 

                                     -   che nel caso concreto si palesa che la signora RI 1 non è assicurata presso la Cassa Malati CO 1 che ha emanato nei suoi confronti un provvedimento di sospensione delle prestazioni, provvedimento che, conseguentemente, non ha efficacia alcuna e nessun effetto;

 

                                     -   che CO 1, assicuratore malattia autonomo e distinto rispetto ad __________, è palesemente incompetente per emanare la decisione impugnata dalla signora RI 1;

 

                                     -   che la decisione si palesa quindi nulla (cfr. DTF 129 V pag. 488 cons. 2.3) ed il ricorso, per questo motivo, va pienamente accolto;

 

                                     -   che l'assicuratore CO 1 ha agito con sconcertante e deludente superficialità emanando un provvedimento senza verificare se la signora RI 1 era effettivamente assicurata presso di lei;

 

                                     -   che l'agire di questo assicuratore è tanto più grave quanto è pesante e gravida di conseguenze per l'assicurata le decisione emanata;

 

                                     -   che l'assicuratore si è rivolto a persona sessantaduenne senza cognizioni specifiche di diritto con un provvedimento molto pesante, senza operare la benché minima e semplice nonché primaria e necessaria verifica dell'esistenza di una copertura assicurativa;

 

                                     -   che si ribadisce come tale superficialità abbia imposto all'assicurata di aggravarsi a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con aggravio di impegno temporale e spese per invii e copie da parte della ricorrente;

 

                                     -   che visto l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va rammentato come secondo l’art. 87 lett. g vLAMal – ora abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso;

 

                                     -   che l’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111);

                                     -   che va ricordato, come evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, che:

 

"  Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürucherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."

 

In DTF 127 V 205 e segg. l’alta corte federale rammenta come, in caso di ricorso temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c. 4.;

 

                                     -   che nel caso concreto la superficialità la leggerezza e la temerarietà dell'agire dell'assicuratore, che non ha posto rimedio al suo errore revocando immediatamente il provvedimento, impongono il carico di tassa di giustizia e spese ed il riconoscimento di indennità adeguate in favore della ricorrente;

 

                                     -   che, come rammentato nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (36.2004.34):

 

"  In virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA)

 

(…)

 

in questa circostanza le spese vive desumibili degli atti sopportate dalla ricorrente possono – in virtù della procedura cantonale – essere poste a carico di X."

 

                                     -   che nel caso concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia di CHF 500.-- e spese processuali cifrate in CHF 200.--. CO 1 verserà inoltre alla ricorrente CHF 200.-- a titolo di equa indennità e CHF 100.-- a titolo di rimborso delle spese.

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         È conseguentemente accertata la nullità della decisione su opposizione 24 ottobre 2005 emessa da CO 1, Cassa Malati, __________.

 

                                 2.-   La tassa di giustizia cifrata in CHF 500.-- e le spese processuali fissate in CHF 200.-- sono poste a carico di CO 1 che verserà complessivamente a RI 1 l'importo di CHF 300.-- a valere quale equa indennità (CHF 200.--) ed a copertura delle spese sopportate per la procedura (CHF 100.--).   

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti