Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2005.211

 

cs

Lugano

24 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 18 novembre 2005 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,

6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   __________ ha postulato, il 7 marzo 2005, la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l’anno 2005 per tutta la famiglia.

 

                                  B.   La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti con decisione del 29 luglio 2005, rispettivamente decisione su reclamo del 18 novembre 2005, poiché il formulario per la concessione del sussidio è stato inoltrato tardivamente.

 

                                  C.   Con ricorso del 5 dicembre 2005, RI 1, marito di __________, ha contestato la predetta decisione indicando in particolare che la moglie, la quale si occupa delle pratiche amministrative della famiglia, nel 2004 è stata gravemente ammalata (doc. I).

 

                                  D.   Con osservazioni 22 dicembre 2005 l’amministrazione propone di respingere il ricorso (doc. III).

 

                                  E.   Pendente causa il TCA ha trasmesso all’insorgente una presa di posizione del dr. med. __________. Il ricorrente ha ribadito le sue motivazioni ed ha chiesto di trattare il ricorso anche quale istanza di revisione (doc. VI). L’IAS ha confermato la richiesta di respingere l’impugnativa (doc. VIII).

 

                                         in diritto

 

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                   2.   Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

 

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

 

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

 

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

 

                                         Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

 

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

 

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

 

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

 

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

 

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

 

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.

 

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

 

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

 

"  a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata  

      nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.”

 

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

 

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

 

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

 

                                   6.   Nel caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005. Di per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. L’insorgente avrebbe dovuto presentare il formulario per la concessione del sussidio entro la fine del 2004.

 

                                         Infatti, per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente), l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal). In concreto la richiesta doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre 2004 quando l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno. Se non avesse avuto a disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo.

 

                                         Il TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005, nella causa R., 36.2005.136).

                                         In concreto l’insorgente non fa valere una modifica del suo reddito per il 2005. Infatti le modifiche importanti della sua situazione economica sono intervenute già nel corso del 2004 (in particolare il diritto a percepire le indennità contro la disoccupazione da parte della moglie è terminato nel corso del mese di maggio 2004) e con lettera del 7 marzo 2005 ha chiesto il rinnovo del sussidio per l’anno 2005 “in quanto la mia situazione finanziaria purtroppo non ha subito variazioni rispetto al 2004.” (cfr. allegato al doc. 1).

 

                                         Va poi rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

 

"  I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

 

                                         Anche se la modifica dell’art. 28 LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, non si applica al caso di specie (cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che, come rammentato pure dal Consiglio di Stato, i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo in casi particolari.

 

                                         Queste situazioni, come visto, non sono adempiute nel caso concreto.

                                         La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

 

                                   7.   Tuttavia, per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

                                         Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

 

8.In concreto l’insorgente fa valere che sua moglie, la quale si occupa di tutte le pratiche amministrative, avendo l’insorgente difficoltà con la lingua italiana, è stata gravemente ammalata nel corso del 2004, ciò che ha reso impossibile la richiesta nei termini previsti dalla legge.

 

Egli sostiene inoltre di non aver ricevuto alcun formulario da parte dell’IAS, malgrado avesse già beneficiato del sussidio nel 2004.

 

Dagli atti emerge che l’autorità cantonale ha interpellato il Dr. med. __________, __________ dell’SMR, il quale, a proposito della questione a sapere se lo stato di salute della moglie dell’insorgente era tale da impedirle di effettuare la richiesta di sussidio 2005 entro la scadenza del 31 dicembre 2004, ha indicato che nel caso di specie le patologie di cui soffre la moglie sono “legate soprattutto al vissuto di dolore, con diminuzione, generalmente molto limitata delle capacità relazionali, ma che non escludono la possibilità di far valere eventuali diritti. Non si tratta dunque di eventi acuti che si manifestano improvvisamente e che potrebbero far “dimenticare” momentaneamente esigenze di ordine legale o organizzativo. Non si tratta neppure di patologie che influiscono sulla capacità di intendere e di volere. Posso dunque concludere, sulla base del certificato menzionato, che non si intravedono motivi medici per dilazionare quei termini che sono stati descritti.” (doc. 7)

 

                                         Interpellato dal Giudice delegato del TCA circa la data dei ricoveri ospedalieri della moglie nel corso del secondo semestre del 2004, l’insorgente ha affermato che “nel corso del 2004 non ci sono stati ricoveri da parte di mia moglie. Ella negli ultimi 2 mesi dell’anno ha invece avuto un riacutizzarsi della sua emicrania che ne ha compromesso sensibilmente lo stato psicofisico. Inoltre a febbraio 2005 è stata ricoverata per una polmonite acuta che ha comportato un periodo di convalescenza di almeno due mesi.” (doc. VI)

 

                                         Dagli atti medici e dalle risposte del ricorrente emerge che la moglie non si trovava in uno stato psicofisico tale da impedirle di compilare il formulario della richiesta del sussidio, con i dati anagrafici del marito e delle due figlie e allegando le polizze assicurative, entro il 31 dicembre 2004, considerato inoltre che se la domanda non fosse stata completa, l’autorità cantonale avrebbe comunque richiesto i documenti mancanti.

                                         Non va poi dimenticato che il marito, pur avendo, a suo dire, difficoltà con la lingua italiana, ha firmato un contratto di lavoro in italiano il 31 marzo 2004 e doveva pertanto essere in grado di recarsi in Comune entro la fine dell’anno per compilare il formulario per la richiesta di sussidio con i dati dei suoi familiari.

 

                                         La malattia della moglie non è dunque un motivo giustificante il  ritardato inoltro della richiesta.

 

Per quanto concerne la circostanza che l’insorgente non avrebbe ricevuto direttamente, come invece avvenuto per l’anno 2006, il formulario per la concessione del sussidio, va rilevato che, nella sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112), il Tribunale cantonale ha considerato:

 

"  (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature del redattore)

 

Per cui anche questa circostanza non può assurgere a motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della richiesta del sussidio.

 

Pure da respingere l’affermazione secondo la quale l’ufficio cantonale avrebbe avuto come prassi, nel 2005, di ritenere valide le domande fatte fino a fine febbraio 2005, pur essendo oltre i termini.

Infatti, da una parte la domanda dell’insorgente è del 7 marzo 2005 ed è dunque stata presentata anche oltre il citato termine del febbraio 2005, d’altra parte il TCA ha recentemente dovuto giudicare il caso di un assicurato che aveva inoltrato la richiesta il 16 febbraio 2005, richiesta respinta dall’IAS in quanto tardiva. Con sentenza del 9 gennaio 2006 questo Tribunale ha confermato la decisione dell’autorità cantonale poiché la domanda è stata inoltrata dopo il 31 dicembre 2004 (inc. 36.2005.141). Per cui non risulta una prassi in tal senso.

 

                                         Inoltre, indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente non ha indicato con precisione i casi nei quali questa prassi sarebbe stata adottata nel 2005, per cui non si può contestare con certezza all’autorità cantonale un modo di agire non suo, questo Tribunale evidenzia che la lamentela sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati viene comunque a cadere, non potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.

                                        

                                         In proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la propria costante giurisprudenza:

 

"  (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."

 

L’insorgente accenna pure ad un eccesso di formalismo da parte dell’UAM.

                                         Va a questo proposito rammentato che gli art. 9 e 29 Cost. prevedono che ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rammentato che “Das aus Art. 29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit Hinweisen).“ Il TFA ha ancora rilevato, in DTF 130 V 177 che „Überspitzter Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw.  4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art.  29 Abs.  1  BV im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw.  3a, 118 V  315 Erw.  4 mit Hinweis).

                                         Una decisione non è arbitraria - e quindi non viola l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139; DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio 2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).

                                         In concreto l’amministrazione si è limitata ad applicare una norma cantonale che prevede la procedura da seguire nel caso in cui si intende ottenere il beneficio del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria. Questa norma permette all’autorità cantonale, nella misura del possibile, di decidere sul diritto al sussidio tempestivamente per evitare che l’assicurato debba farsi carico di premi cui non può far fronte.

                                         Chiedere agli assicurati di presentare la richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui non ravvisabili, entro la fine dell’anno che precede il diritto alla corresponsione del sussidio, non è arbitrario e non viola il divieto di formalismo eccessivo (cfr. anche STCA del 9 gennaio 2006 nella causa M., 36.2005.141). Infatti, come già giudicato in diverse occasioni da questo Tribunale, e come ammesso dall’amministrazione, se un assicurato non dispone ancora di tutti i documenti necessari a stabilire la sua condizione economica, può comunque trasmettere il formulario di richiesta con l’indicazione che la documentazione sarà inviata in un secondo tempo (cfr. anche DTF 130 I 26, consid. 3.3.3.4 nell’ambito dell’entrata in vigore della moratoria sull’apertura degli studi medici ove il TF ha stabilito che i medici, non ancora in possesso dell’attestato di equipollenza del loro titolo, potevano comunque inoltrare la loro istanza prima dell’entrata in vigore della moratoria, indicando che la documentazione mancante sarebbe stata trasmessa in un secondo tempo). L’inoltro della richiesta entro la fine dell’anno che precede il diritto al sussidio non è pertanto resa inutilmente difficile o impedita dalla norma contestata. Ciò anche se il ricorrente, se avesse trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe avuto diritto al sussidio.

 

Va ancora rilevato che la circostanza che il Cantone sarà verosimilmente chiamato a pagare i premi del ricorrente in quanto l’insorgente non sarebbe in grado di far fronte al suo debito, non è un motivo per concedere l’aiuto statale, stante il ritardo nell’inoltro della richiesta.

                                   9.   L’insorgente chiede infine che il ricorso sia trattato quale istanza di revisione ai sensi dell’art. 48 Reg. LCAMal in seguito alla difficile situazione economica nella quale si trova la famiglia e fa riferimento all’art. 67 lett. g Reg. LCAMal, ossia alla situazione delle persone al beneficio dell’assistenza pubblica.

 

Per l’art. 48 Reg. LCAMal gli assicurati possono presentare in ogni momento un’istanza di revisione del sussidio a seguito dell’emissione di una tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento (lett. a) e per le situazioni di cui agli art. 47 e 67 (lett. b).

 

A prescindere dal fatto che l’istanza di revisione appare prematura poiché quando è stata presentata a questo Tribunale il TCA non aveva ancora deciso sul ricorso, e pur lasciando aperta la questione a sapere se un’istanza di revisione pendente ricorso è ricevibile, va evidenziato che comunque la medesima andrebbe respinta poiché, come rilevato in sede di osservazioni, (doc. VI), l’insorgente non ha rinnovato la richiesta di assistenza nel 2005, ritenendo l’importo di fr. 95, cui aveva diritto nel 2004, “molto basso”. Per cui viene comunque a mancare il presupposto del beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale come richiesto dall’art. 67 lett. g Reg. LCAMal.

 

Stante quanto precede il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

                                        

                                         In queste condizioni la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

                                          Alla luce della LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA - non impone gratuità della procedura, si imporrebbe il  carico di tasse e spese, cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti