Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 22 novembre 2005 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
considerato, in fatto
A. RI 1, 1981, celibe, apprendista, ha chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2006 con formulario datato 23 luglio 2005. La domanda è stata respinta ed il successivo reclamo 24 ottobre 2005 non ha avuto miglior sorte. Con decisione su reclamo l'Ufficio Assicurazione Malattia ha infatti ritenuto come per RI 1, in formazione e con la tassazione 2003 inferiore ai CHF 6'000.--, si debba far capo al reddito imponibile 2003 del padre che non permette la concessione del sussidio.
B. RI 1 ha impugnato il provvedimento sottolineando di vivere presso il padre ma senza che questi lo sostenga.
Con osservazioni dettagliate, cui si farà riferimento in corso di motivazione laddove necessario, l'UAM propone la reiezione del ricorso.
Non sono state acquisite ulteriori prove ed al ricorrente è stata data la possibilità di esprimersi in merito alla risposta dell'amministrazione.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 15 dicembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.
4. Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.
A proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:
" Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
5. Come rettamente rilevato dall'Ufficio Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni il ricorrente va considerato persona sola, in formazione. Va ricordato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal.
Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal.
In virtù della legge federale, per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione, e delle misure prese a sua tutela. Il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).
Come già rammentato nella decisione 7 marzo 2005 (in re M., 36.2005.6) se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far capo per l’ottenimento del sussidio. In questo senso anche la sentenza del TCA 19 maggio 2005 in re S. (36.2004.164).
6. Va evocato come per le persone sole, quale il ricorrente deve essere considerato avendo compiuto il diciottesimo anno d’età, con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- (come è il caso in concreto stante l’attività lavorativa svolta di apprendista) il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.--. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001 pag. 115 seg.)
Secondo l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005). Sarebbe infatti urtante, a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione, che lo Stato utilizzasse risorse a fronte della capacità finanziaria di padre e madre per fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base. Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).
7. L’obbligo di mantenimento incombe, come indicato nelle considerazioni che precedono, ai genitori. Va qui evidenziato come in una recente decisione questo Tribunale (cfr. TCA 36.2004.88 e 100 in re D. del 12 novembre 2004) ha sostenuto, sulla scorta di giurisprudenza federale, come:
" Per l'art. 163 CCS:
1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale".
Secondo l'art. 272 CCS
"I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l'assistenza, i riguardi
e il rispetto che il bene della comunione richiede."
Per l'art. 276 cpv. 1 CCS i genitori devono procedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d'educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela. Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (cpv. 2). I genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cpv. 3).
L'art. 277 cpv. 1 CCS prevede che l'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio. Per il cpv. 2, se raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.
Il TF ed il TFA hanno già avuto modo di stabilire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" ai sensi dell'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337).
La conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria, così come il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster op. cit. p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). In base all'art. 166 cpv. 3 CCS i coniugi rispondono quindi solidalmente tra di loro per i premi impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto e dal momento della conclusione del contratto (DTF 129 V 90; DTF 119 V 21 consid. 4e).
Debitore del premio è la persona assicurata (Eugster op. cit. p. 182, n. 337). L'obbligo del pagamento dei premi dei figli fino ai 18 anni compiuti (cfr. art. 61 cpv. 3 LAMal e Eugster op. cit. p. 179, n. 332) appartiene ai genitori conformemente all'art. 276 CCS (Eugster op. cit. p. 182, n. 337). A contrario, in seguito incombe ai figli.
Con sentenza del 18 febbraio 2002 nella causa S. e T., inc. K 132/01, il TFA ha affermato:
(…)
Gleiches gilt sodann im Hinblick auf die Prämienzahlungspflicht der - unmündigen - Kinder, die im Rahmen der Unterhaltspflicht nach Art. 276 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 277 Abs. 1 ZGB von den Eltern wahrzunehmen ist. Die das obligatorische Krankenpflegeversicherungsverhältnis betreffenden Kinderprämien gehören ebenfalls zu den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art. 166 ZGB, für welche die in gerichtlich ungetrennter Ehe lebenden Eltern solidarisch haften (RKUV 1993 Nr. K 914 S. 86 Erw. 2b/bb; Eugster, a.a.O., S. 182 Rz 337). Eine Unterhaltspflicht im Sinne der Prämienzahlungs- sowie Kostenbeteiligungspflicht für im Zeitpunkt der Beitragserhebung bereits mündige Kinder besteht demgegenüber nicht.
Den Akten zu entnehmen ist vorliegend einzig das Alter der Söhne O.________ (geb. 1984) und J.________ (geb. 1975), währenddem die Geburtsdaten von P.________ und A.________ nicht ersichtlich sind. Bereits aus diesen Angaben erhellt indes, dass die Beschwerdeführer, namentlich der dahingehend betriebene Beschwerdeführer 1, für die ausstehenden Prämien und Kostenbeteiligungen des im Zeitpunkt der relevanten Beitragserhebung bereits volljährigen Sohnes J.________ nicht haften. Im Hinblick auf den Sohn P.________, welcher gemäss Schreiben der Visana an die Be-schwerdeführerin 2 (S.________) vom 15. Januar 1997 aus dem Familienhaushalt ausgezogen war und somit vermutungsweise ebenfalls das Mündigkeitsalter erreicht hat, sowie die Tochter A.________ lässt sich auf Grund der vorhandenen Unterlagen hingegen keine abschliessende Beurteilung der Haftungsfrage vornehmen." (…)
In altre parole, i genitori sono solidalmente responsabili unicamente per quanto concerne il pagamento dei premi dei figli minorenni. I figli maggiorenni sono invece personalmente responsabili per il pagamento dei loro premi e partecipazioni ai costi. Nel caso di specie i premi e le partecipazioni ai costi del 2001 devono pertanto essere dedotti dal debito della ricorrente."
8. L’art. 52 Reg. LCAMal, laddove usa l’espressione “nucleo primario di riferimento”, è – nei casi come quello in discussione ove si è confrontati con un giovane ventiquattrenne che non ha completato la sua formazione – da interpretare nel senso di ritenere il reddito imponibile per il periodo determinante dei genitori del giovane non ancora autosufficiente.
La LCAMal (all’art. 32) indica che il reddito determinante da considerare per la determinazione o meno del sussidio, é quello della persona o della famiglia da cui il postulante il sussidio dipende per il loro sostentamento, senza ulteriore specifica o precisazione. La normativa cantonale non può imporre (neppure implicitamente), stante la competenza federale a legiferare in merito ai rapporti di diritto privato tra estranei rispettivamente tra parenti ed in merito ai conseguenti obblighi di mantenimento, un obbligo per terzi di provvedere al sostentamento di un giovane in formazione o meglio senza sufficiente reddito (e ciò anche solo mediante l’obbligo di considerare il reddito fiscale per la determinazione del sussidio). Il tenore delle norme cantonali di applicazione della LAMal appare in effetti ambiguo su questo punto. Il reddito della persona o della famiglia dalla quale l’assicurato postulante il sussidio dipende per il suo sostentamento non è necessariamente quello di un parente e detta persona potrebbe non avere – come evidenziato – obbligo giuridico alcuno al mantenimento (sostentamento), che potrebbe di riflesso essere subitamente interrotto senza possibilità di pretenderne l’esecuzione per via giudiziale da parte del beneficiario. In queste circostanze, considerare il reddito fiscalmente fissato in un determinato periodo di un terzo non obbligato per negare ad un assicurato il sussidio appare inammissibile. Le norme cantonali non possono essere interpretate nel senso di creare un obbligo di mantenimento (anche se limitato ai premi dell’assicurazione malattia) ai terzi (obbligo implicito nel considerare il loro reddito per la determinazione del sussidio o meno). Come detto la persona postulante il sussidio potrebbe essere mantenuta o aiutata da terzi, da persone commiserevoli senza obbligo giuridico o da associazioni di volontariato, il cui reddito non deve essere considerato per la determinazione del sussidio.
La norma di diritto pubblico cantonale ha importanza poiché fa sostanziale implicito riferimento all’obbligo di assistenza tra parenti, tema regolato all’art. 328 CCS secondo cui chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando, senza di ciò, essi cadessero nel bisogno.Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere questi ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188, cfr. anche TFA P76/01 sentenza 9 gennaio 2003). In merito alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia Thomas Koller, BS Kommentar, 9 Titel: Die Familiengemainschaft, ad Art. 328/329 no. 39-a così si è espresso:
" Gemäss Art. 65 Abs. 1 KVG gewähren die Kantone den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen. Diese Prämienverbilligungen sind gegenüber der Verwandtenunterstützungspflicht subsidiär, d.h. bei der Abklärung, ob ein Ansprecher in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, dürfen Unterstutzungsanspruche gegen Verwandte gemäss Art. 328f. berücksichtigt werden (VerwGer GR PVG 1997, 71 ff., 74). Nicht angängig ist es allerdings, dabei die Familie als wirtschaftliche Einheit zu betrachten und einen Anspruch auf Prämienverbilligung erst zuzubilligen, wenn nicht bloss ein einzelnes Familienmitglied, sondern die Familie insgesamt in bescheidenen Verhältnissen lebt (so missverständlich VerwGer GR PVG 1997, 71 ff., 74). Denn damit wurde indirekt die Unterstutzungspflicht auf Verwandte ausgedehnt, die zwar theoretisch leistungsfähig wären, aber nicht in günstigen Verhältnissen leben und daher nach Art. 328 nicht leistungspflichtig sind."
Il CCS regola quindi l’obbligo di assistenza tra parenti prevedendo che:
" Entferntere Verwandten können nur zur Unterstützung verpflichtet werden, wenn keine näheren Verwandten mehr leben, wenn sich diese nicht in günstigen Verhältnissen befinden oder wenn ein vorrangig Verpflichteter wegen Unbilligkeit i. S. v. Art. 329 Abs. 2 nicht zur Leistung herangezogen werden kann. Die nächsten Erbberechtigten befreien daher die entfernteren Verwandten so lange von der Unterstützungspflicht, wie sie die Unterstützungsleistungen aufzubringen vermögen."
(T. Koller, op. cit., pag. 1705 no. 22)
9. Nel caso concreto RI 1, come evidenziato, vive con il padre che dichiara - sottoscrivendo il gravame - di non provvedere al suo mantenimento. La circostanza è di nullo rilievo. La volontà del padre, di cui questo Tribunale prende atto, potrà essere contrastata dal figlio ____________ mediante azione legale civile da inoltrare contro il padre davanti al Tribunale competente. Non è infatti ammissibile che la scarsa responsabilità di un genitore possa imporre alla società il mantenimento del figlio. __________ dispone di un reddito di tutto rispetto come appare dai dati fiscali acquisiti dall'Ufficio Assicurazione Malattia e contenuti nell'incarto a disposizione del ricorrente, ma soprattutto dispone di una villa a __________ e di sostanza fuori cantone che, al netto, è imponibile per CHF 545'000.--. Ora in queste condizioni sia di reddito che di sostanza, quand'anche __________ non volesse fronteggiare le spese di mantenimento del figlio in formazione RI 1 - che con lui vive -, vi sarebbe certamente da ritenere ampio agio economico per il qui ricorrente per la sua causa civile contro il padre.
Inimmaginabile, contrario allo spirito della normativa ed al principio di solidarietà che anche ad un giovane apprendista non dovrebbe sfuggire, è tentare di porre a carico della società parte importante del proprio premio dell'assicurazione malattia quando sono date le premesse economiche cui è cenno e che emergono dagli atti.
A quanto sopra va aggiunto che il ricorrente dispone comunque di un'entrata di CHF 1'100.-- mensili.
In buona sostanza dunque va preso in considerazione il reddito di riferimento paterno che, come evidenziato, ritenendo reddito imponibile e quota parte della sostanza, non dà diritto al sussidio.
10. A giusta ragione l'amministrazione evidenzia come non siano dati gli estremi delle eccezioni fissate nel regolamento. RI 1 non ha 35 anni, non dispone attualmente di entrate per CHF 1'470.-- mensili, e non sussisto gi estremi di cui all'art. 54 RegLCAMal.
Il caso di specie non presenta connotazioni di eccezionalità nel merito. Vi è convivenza tra il ricorrente e la famiglia. RI 1 sta completando la formazione più tardi rispetto ad altri giovani che, alla sua età, sono professionalmente formati. Questo aspetto però non può costituire elemento di eccezionalità nel considerare il reddito di riferimento paterno.
11. Visto quanto precede il ricorso va respinto, non essendo dati gli estremi per la concessione del sussidio 2006 a RI 1 poiché occorre fare riferimento al reddito di riferimento che supera il limite ritenuto di CHF 50'000.--. Alla luce della LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, si giustifica il carico di tassa di giustizia e spese al ricorrente. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Si fa carico al ricorrente della tassa di giustizia fissata in CHF 350.-- e delle spese fissate in CHF 50.--. Non vengono allocate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.-- sono poste a carico del ricorrente. Non vengono assegnate ripetibili.
3.- Intimazione alle parti ai senti ed effetti di legge.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti