Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2005.30 + 47

 

cs

Lugano

13 giugno 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 7 aprile 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

le risoluzioni del 9 marzo 2005 del

 

CO 1

 

di cui una concernente

dr. med. __________

rappr. da: avv.___________

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

                                        

 

ritenuto che                     con due distinte risoluzioni del 9 marzo 2005 il CO 1 ha concesso al Dr. med. RI 1 e al Dr. med. __________, entrambi psichiatri, l’autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal, assegnando loro i comprensori del __________, rispettivamente del __________;

 

                                         il Dr. med. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto contro entrambe le risoluzioni chiedendo di poter esercitare nel __________;

 

                                         chiamato a presentare osservazioni in merito il Dr. med. __________, rappresentato dall’avv. __________, in via principale ha eccepito la legittimazione del suo collega a contestare la risoluzione che lo concerne ed in via subordinata ha chiesto la reiezione del ricorso;

 

                                         il CO 1 nella sua risposta propone anch’esso di respingere l’impugnativa;

 

                                         pendente causa il Dr. med. __________ ha prodotto ulteriore documentazione;

 

                                         con scritto del 9 giugno 2005 l’insorgente ha ritirato il ricorso chiedendo di non accollargli spese e ripetibili;

 

                                         visto il ritiro dell’impugnativa, il ricorso va stralciato dai ruoli;

 

                                         l’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 (6.4.6.1.6) prevede che è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative;

 

                                         giusta l’art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo (e per analogia il TCA), quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;

 

                                         l’insorgente, avendo ritirato il ricorso, è da considerare soccombente;

 

                                         tuttavia come emerge dalla lettera di ritiro del ricorso “come da accordo con il legale del dott. med. __________, avv. __________ che mi legge in copia, si chiede che non venga assegnato alcun importo a titolo di ripetibili (…)”;

 

                                         di conseguenza, eccezionalmente, l’insorgente non viene condannato al pagamento di ripetibili;

 

                                         per l’art. 28 LPamm l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia;

 

                                         l’insorgente ha cagionato spese a questo TCA;

 

                                         questo Tribunale condanna pertanto il ricorrente al pagamento di un importo di fr. 500.-- di tassa di giustizia e fr. 150.-- di spese.       

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

 

decreta                     1.   Le cause sono stralciate dai ruoli.

 

                                   2.   Il Dr. med. RI 1 è condannato al pagamento di complessivi fr. 650.-- a titolo di tasse e spese di giustizia, mentre non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

terzi implicati

 

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Ivano Ranzanici