Raccomandata |
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Incarto n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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visto il ricorso del 7 aprile 2005 di
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RI 1
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contro |
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le risoluzioni del 9 marzo 2005 del |
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CO 1
di cui una concernente dr. med. __________ rappr. da: avv.___________
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto che con due distinte risoluzioni del 9 marzo 2005 il CO 1 ha concesso al Dr. med. RI 1 e al Dr. med. __________, entrambi psichiatri, l’autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal, assegnando loro i comprensori del __________, rispettivamente del __________;
il Dr. med. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto contro entrambe le risoluzioni chiedendo di poter esercitare nel __________;
chiamato a presentare osservazioni in merito il Dr. med. __________, rappresentato dall’avv. __________, in via principale ha eccepito la legittimazione del suo collega a contestare la risoluzione che lo concerne ed in via subordinata ha chiesto la reiezione del ricorso;
il CO 1 nella sua risposta propone anch’esso di respingere l’impugnativa;
pendente causa il Dr. med. __________ ha prodotto ulteriore documentazione;
con scritto del 9 giugno 2005 l’insorgente ha ritirato il ricorso chiedendo di non accollargli spese e ripetibili;
visto il ritiro dell’impugnativa, il ricorso va stralciato dai ruoli;
l’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 (6.4.6.1.6) prevede che è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative;
giusta l’art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo (e per analogia il TCA), quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;
l’insorgente, avendo ritirato il ricorso, è da considerare soccombente;
tuttavia come emerge dalla lettera di ritiro del ricorso “come da accordo con il legale del dott. med. __________, avv. __________ che mi legge in copia, si chiede che non venga assegnato alcun importo a titolo di ripetibili (…)”;
di conseguenza, eccezionalmente, l’insorgente non viene condannato al pagamento di ripetibili;
per l’art. 28 LPamm l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia;
l’insorgente ha cagionato spese a questo TCA;
questo Tribunale condanna pertanto il ricorrente al pagamento di un importo di fr. 500.-- di tassa di giustizia e fr. 150.-- di spese.
Per questi motivi
decreta 1. Le cause sono stralciate dai ruoli.
2. Il Dr. med. RI 1 è condannato al pagamento di complessivi fr. 650.-- a titolo di tasse e spese di giustizia, mentre non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
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terzi implicati |
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Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici