Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2005.32

 

cs

Lugano

12 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

 

 

 

visto il ricorso dell’8 aprile 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 marzo 2005 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

ritenuto che                     con decisione del 9 marzo 2005 il CO 1 ha respinto l’istanza presentata da RI 1 intesa ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie,

 

                                         contro la predetta decisione è tempestivamente insorto l’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, contestando in particolar modo la carenza di motivazione della decisione impugnata (doc. I),

 

                                         con risposta del 27 aprile 2005 il CO 1 ha proposto la reiezione dell’impugnativa (doc. III),

 

                                         in data 11 maggio 2005 il ricorrente ha trasmesso al TCA uno scritto con il quale “ritira il ricorso” (doc. IV). L’interessato ha però chiesto a questo Tribunale di accollare spese e ripetibili al CO 1. Infatti, il ricorso era dettato dalla mancanza di motivazione della decisione impugnata, motivazione figurante per esteso solo nella risposta di causa (doc. IV),

                                         visto il ritiro del ricorso, l’impugnativa va stralciata dai ruoli,

 

                                         per quanto concerne la procedura, l’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 (6.4.6.1.6) prevede che è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative,

 

                                         per l’art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo (e per analogia il TCA), quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte,

 

                                         avendo l’insorgente ritirato il ricorso, indipendentemente dai motivi addotti, è da considerare parte soccombente e non ha pertanto diritto a ripetibili,

 

                                         per l’art. 28 LPamm l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia,

 

                                         rilevato che il ritiro del ricorso è avvenuto contestualmente allo scadere del termine per la presentazione della replica questo TCA rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese e tasse di giustizia,

 

 

 

                                                                                

Per questi motivi

 

 

decreta                     1.   La causa è stralciata dai ruoli;

 

                                   2.   non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili;

 

                                   3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

terzi implicati

 

 

                                                                                 Il giudice delegato

                                                                                 del Tribunale cantonale delle assicurazioni         

                                                                                 Ivano Ranzanici