Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 20 aprile 2005 del TFA nella causa promossa con ricorso del 27 agosto 2002 (Inc. n. 36.2002.97) da
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 giugno 2002 emanata da |
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Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto in fatto
RI 1, a suo tempo titolare di un salone di parrucchiera, il 22 ottobre 1998 ha concluso con la Cassa malati CO 1 un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia che le garantiva l'80% del salario,
dal 13 novembre 2000 l'assicurata è stata posta in incapacità lavorativa al 100% per una periartropatia omero-scapolare destra tendinotica e per una lieve sindrome del tunnel carpale destro,
il grado d'incapacità è mutato nel tempo, finché dal 20 maggio 2002 l'assicurata è stata dichiarata incapace al lavoro in misura totale a tempo indeterminato,
dopo aver assunto il caso, la Cassa malati ha ritenuto l'assicurata abile al lavoro nella misura dell'80% come impiegata-segretaria con possibilità d'aumento al 100%, perciò le ha dato tempo fino al 10 agosto 2002 per cercare un lavoro confacente al suo stato di salute, pena l'interruzione del versamento di ulteriori indennità giornaliere,
con sentenza del 27 ottobre 2003 il TCA ha respinto il ricorso del 27 agosto 2002 (Inc. n. 36.2002.97) promosso dall'assicurata, che chiedeva il riconoscimento di un'incapacità lavorativa totale e la corresponsione delle relative indennità fino all'emanazione di una decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità,
sulla scorta dei referti medici a sua disposizione, secondo lo scrivente Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata (25 giugno 2002) l'inabilità lavorativa della ricorrente nella sua professione precedente di parrucchiera era del 50% (cfr. consid. 2.6),
il TCA ha quindi ritenuto che il cambiamento del grado di incapacità lavorativa in corso di causa dovuto al sorgere di una sindrome lombovertebrale con sintomatologia radicolare L5-S1, di cui il Tribunale è venuto a conoscenza durante la fase istruttoria grazie ad un unico certificato medico prodotto dall'assicurata, non dovesse essere considerato per la determinazione del grado di capacità lavorativa dell'insorgente in attività leggere siccome emerso soltanto nel giugno 2003,
previa analisi dei vari certificati medici agli atti, il TCA ha seguito la valutazione espressa dal medico di fiducia della Cassa ed ha quindi ammesso, stato al 25 giugno 2002, un'abilità lavorativa residua della ricorrente del 100% in attività leggere (cfr. consid. 2.7),
l'incapacità al guadagno dell'assicurata è stata calcolata al 16,48%, ossia ad un grado inferiore al 25% richiesto dalle CGA, ciò che ha comportato l'interruzione del versamento da parte della Cassa malati di ulteriori indennità giornaliere anche dopo il 10 agosto 2002 (cfr. consid. 2.9),
contro questo giudizio la soccombente si è aggravata al Tribunale federale delle assicurazioni, che il 20 aprile 2005 (doc. I) ha accolto il ricorso nei termini seguenti:
" (…)
4.
Dagli atti emerge che l'esame discografico/TAC, oltre ad avere messo in evidenza l'esistenza di una rottura anulare in L5-S1 ed avere evo-cato la possibilità di un intervento di artroplastica discale, ha indotto i medici interpellati a riconoscere, in tali circostanze, un grado di abilità lavorativa ridotto (limitazione non più dello 0-20%, bensì del 50%) anche nell'ambito di un'attività leggera adeguata.
Per quanto riguarda l'esistenza di una sindrome lombovertrebrale pre-cedentemente all'emanazione della decisione su opposizione impu-gnata, rispettivamente l'identità di una tale affezione con la lombo-sciatalgia accertata nel marzo 2003, va rilevato che la dott.ssa M._________, specialista in medicina interna e dalla quale R._________ risulta essere in cura dal 1998, in occasione della presen-tazione del presente ricorso - riassumendo le patologie diagnosticate a partire dal 2000, dopo averne già stilato l'elenco in sede cantonale senza però indicarne la data d'insorgenza -, ha attestato tra l'altro l'esistenza di una sindrome lombovertebrale (gennaio 2001) con sintomatologia radicolare L5-S1.
Pure il dott. N._________, dopo avere messo in evidenza, nel rapporto redatto il 13 maggio 2002 a seguito del ricovero dell'assicurata presso la Clinica X.________, una sindrome lombovertebrale intermittente, ha fatto risalire la comparsa della stessa al gennaio 2001 (cfr. attestato 14 maggio 2002 del dott. N._________ all'indirizzo dell'Ufficio AI del Cantone Ticino). Tuttavia la malattia non risulta avere fatto l'oggetto di indagini più approfondite, non figurando agli atti in particolare alcuna radiografia o TAC della zona lombare, ma unicamente di quella cervicale.
Per parte sua, il dottor S._________, dopo avere dichiarato il 26 giugno 2003 che la problematica principale consistente nella sindrome lombovertebrale con sintomatologia radicolare L5/S1 dev'essere intervenuta dopo la visita del 18 gennaio 2002 (in occasione della quale tuttavia è stato effettuato solo un esame approfondito della regione cervicale), nel rapporto del 24 luglio 2003 ha precisato che "dall'anno scorso" (e quindi nel corso del 2002) l'interessata lamenta "dolori lombari mediani, a sbarra occasionali con sensazione di blocco costanti e risvegli notturni frequenti, impossibilità di mantenere le posizioni per più di quindici venti minuti sia seduta che in piedi".
5.
Alla luce delle risultanze della TAC e degli ulteriori esami effettuati nel marzo 2003 che sembrerebbero di primo acchito avere individuato la causa quantomeno dei più recenti dolori lombari e della lombosciatalgia, particolarmente invalidante, la Corte cantonale avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti, ad esempio interpellando i dottori N._________ e R.________ (primario del servizio cantonale di neurochirurgia presso l'Ospedale Z.________ nonché estensore del rapporto medico 12 marzo 2003 con il quale è stato comunicato l'esito degli accertamenti specialistici messi in atto), per verificare se vi fosse un nesso tra la sindrome lombovertebrale intermittente diagnosticata nel maggio 2002 dal dottor N._________ - la cui presenza in quel periodo è confermata anche indirettamente dal dott. S._________ - e le risultanze degli esami eseguiti presso l'Ospedale Z.________. Accertamenti che si sarebbero imposti soprattutto in ragione del fatto che il dott. N._________ non aveva eseguito alcun esame radiologico della zona lombare durante la degenza dell'assicurata presso la Clinica X.________ e di conseguenza nemmeno avrebbe potuto esprimersi con la necessaria cognizione di causa sugli effetti invalidanti - da lui negati il 14 maggio 2002 - della sindrome lombovertebrale.
Solo nel caso in cui gli omessi accertamenti avessero permesso di concludere che la sindrome lombovertebrale esistente nell'aprile/ maggio 2002 non aveva nulla a che fare con l'affezione accertata tramite TAC, la Corte cantonale avrebbe potuto sostenere che quest'ultima riguardava un periodo posteriore - e pertanto esulante dal suo potere cognitivo - a quello esaminato con la decisione su opposizione del 25 giugno 2002.
Alla luce di quanto sopra esposto non può pertanto affermarsi con la necessaria tranquillità e senza prima procedere ad ulteriori accertamenti, quali ad es. anche il richiamo degli atti dall'Ufficio cantonale AI, che la documentazione dell'11/12 marzo 2003 del servizio neurochirurgico dell'Ospedale Z.________ non possa essere considerata ai fini del giudizio, ritenuto che non è da escludersi la sua idoneità a dimostrare, a titolo retrospettivo, fatti verificatisi in precedenza e quindi a modificare il giudizio sul grado di abilità lavorativa residuo dell'assicurata in attività adeguate.
6.
Visto quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo dev'essere accolto e l'incarto rinviato all'istanza precedente affinché proceda alle verifiche sopra menzionate e si pronunci nuovamente sul diritto di R._________ a percepire indennità giornaliere di malattia anche dopo il 10 agosto 2002.",
dando seguito alle summenzionate motivazioni del TFA, questa Corte ha richiamato l'intero incarto dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (doc. VI), dando la possibilità alla Cassa malati di esprimersi in proposito (doc. VIII),
considerato in diritto
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può perciò decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),
il Tribunale federale delle assicurazioni ha già esposto i princìpi legali su cui si basa un'assicurazione d'indennità giornaliera (art. 67 LAMal) e quando il diritto all'indennità giornaliera sia dato per un assicurato (art. 72 cpv. 2 LAMal),
dall'esame del corposo incarto trasmesso dall'UAI (doc. VIIbis) emerge che il 17 aprile 2002 l'assicurata ha chiesto la concessione di una rendita d'invalidità per malattia,
diversi medici hanno avuto in cura l'assicurata negli ultimi anni,
per meglio accertare ed approfondire lo status medico della ricorrente, l'UAI ha invitato quest'ultima a sottoporsi ad un accertamento medico ambulatoriale presso il dr. med. __________,
il rapporto peritale del 21 maggio 2004 dello specialista FMH in reumatologia descrive l'anamnesi familiare, personale remota, sociale ed attuale dell'assicurata, ponendo poi l'accento sulle problematiche dell'apparato locomotorio che hanno un impatto sulle capacità fisiche dell'interessata, quali le affezioni legate al braccio destro ed alla colonna lombare,
le constatazioni obiettive esposte nel referto trattano dello stato generale, dello stato reumatologico e neurologico periferico,
considerati questi parametri, lo specialista pone questa diagnosi:
Ø Sindrome cervicobrachiale cronica di natura prevalentemente miofasciale con/da
· modiche alterazioni degenerative cervicali: condrosi C3/4 con retrolistesi di C3 di 2 mm; condrosi C5/6
· irritazione della cuffia dei rotatori della spalla con lieve sindrome d'attrito sottoacromiale
· possibile sindrome del tunnel carpale
Ø Sindrome lombosciatalgica a destra di natura mista spondilogena e radicolare irritativa con/da
· alterazioni degenerative specialmente L5/S1: importante osteocondrosi con piccola ernia discale mediolaterale destra in contatto con la radice S1,
in merito alla determinazione del grado di capacità lavorativa nell'attività abituale svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute, l'esperto individua una diminuzione della capacità sia a dipendenza dei dolori al braccio destro sorti dal 1999 sia dei dolori lombari aggiuntisi nel 2002, concludendo (cfr. punto 5) che
l'insieme degli impedimenti funzionali dell'apparato locomotorio (braccio destro, colonna lombare) non permette alla paziente di svolgere la sua attività lucrativa di parrucchiera (inabile al 100%, probabilmente in forma definitiva, vedasi punto 6). In base agli atti appare corretta la riduzione della capacità lavorativa da prima nella misura del 50% (dal 01.04.2001 in poi). Essa fu determinata dalla patologia funzionale del braccio destro. Dal 2002 si aggiunsero i problemi vertebrali con l'abbandono dell'attività lucrativa a partire da aprile 2002, motivata a mio modo di vedere giustamente dagli insieme dei danni alla salute,
per quanto concerne la possibilità di migliorare la capacità di lavoro (cfr. punto 6 del referto), il medico non ritiene possibile che in futuro l'assicurata possa riprendere l'attività di parrucchiera a causa della patologia cervicobrachiale,
il previsto intervento chirurgico d'impianto di un'endoprotesi discale per curare la patologia lombare dovrebbe ridurre le sofferenze e permettere un ricupero almeno parziale dei limiti funzionali, ma fino ad allora (nell'agosto 2005 l'intervento non era ancora stato realizzato) lo specialista ritiene che la ricorrente vada ritenuta inabile in forma completa per qualsiasi lavoro,
il reumatologo conclude la propria perizia evidenziando l'importanza della sofferenza lombare della paziente e, pur ritenendo necessaria l'indicazione chirurgica, nutre qualche dubbio sul ricupero di una certa caricabilità fisica del rachide rispettivamente di una capacità lavorativa (parziale?) in un'attività lucrativa confacente, essendo presenti anche elementi anamnestici e clinici che suggeriscono ingravescenti difficoltà della paziente nell'elaborare il dolore con una sindrome del dolore cronico autonoma (cfr. punto 7),
sulla scorta di queste considerazioni, con decisione del 25 giugno 2004 l'UAI ha accordato all'assicurata una rendita piena d'invalidità retroattivamente dal 1° aprile 2002 per malattia di lunga durata, valutando al 100% il suo grado d'invalidità,
questa Corte osserva che con il ricorso del 27 agosto 2002 la ricorrente non ha in effetti evidenziato d'essere affetta anche da questi importanti problemi alla colonna lombare e nemmeno ha prodotto sufficiente documentazione medica atta a suffragare questa patologia,
d'avviso del TCA, il referto del perito interpellato dall'UAI appare completo, chiaro e dettagliato e tratta pure della patologia della sindrome lombovertebrale lamentata dalla ricorrente, per la prima volta, davanti al TFA,
a livello cantonale, il solo certificato medico del giugno 2003 non poteva di certo rendere degnamente l'idea dei gravi problemi che affliggevano da tempo la colonna lombare dell'assicurata il dovere di collaborazione che incombe nelle procedure come quella in discussione all'assicurato avrebbe imposto alla ricorrente maggiore chiarezza e produzione di certificati adeguati,
per questi motivi, il TCA non si è pronunciato su questa patologia e l'ha esclusa quale concausa dell'incapacità lavorativa dell'assicurata, valutando conseguentemente al 100% la sua abilità in altre attività più leggere,
questa Corte ribadisce che una maggiore collaborazione, a suo tempo, da parte dell'interessata medesima - si ripete che il principio della collaborazione delle parti è alla base, insieme al principio inquisitorio, delle assicurazioni sociali - avrebbe sicuramente evitato il ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni ed il conseguente inutile dispendio di tempo e di insorgenza di costi da parte e della ricorrente e di entrambi i Tribunali che sono stati chiamati a dirimere questa controversia,
ciò nonostante, la minuziosa indagine esperita successivamente dall'UAI sullo stato di salute dell'assicurata nell'ambito della richiesta di una rendita d'invalidità ha accertato che, dal 2002, alle preesistenti patologie si sono aggiunti dei dolori lombari accompagnati da irradiazioni dolorose nella gamba destra, che hanno significativamente impedito l'assicurata nella mobilità lombare e che necessitavano di un intervento chirurgico per essere alleviati,
non v'è quindi motivo per scostarsi dalle chiare conclusioni a cui sono giunti i periti interpellati dall'UAI,
stanti così le cose, va ammesso che al momento in cui la Cassa malati ha emanato la decisione su opposizione impugnata (25 giugno 2002) l'incapacità lavorativa e quindi di guadagno della ricorrente era completa in qualsiasi attività,
conseguentemente, l'assicurata ha diritto alla percezione di piene indennità giornaliere da parte della Cassa malati anche dopo il 10 agosto 2002 e fino alla scadenza delle 720 indennità giornaliere previste dal contratto collettivo,
in questi termini, la decisione su opposizione con cui la Cassa malati ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere all'assicurata a far data dal 10 agosto 2002 deve essere annullata,
il 7 febbraio 2006 (doc. III) la ricorrente ha formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, documentando la stessa con diversi atti (docc. A1-A23),
il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; COCCHI/ TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552),
tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU,
a livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti,
l’esito dell’impugnativa comporta, per la parte vincente patrocinata da un avvocato, il riconoscimento di congrue ripetibili (artt. 3 e 14 Lag),
di conseguenza, vista l'attribuzione di indennità a parte attrice in qualità di vincitrice malgrado la sua scarsa collaborazione presentata in occasione del primo giudizio emanato da questa Corte, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata dalla medesima diventa priva di oggetto (STFA del 28 gennaio 2003 nella causa C., B 96/00).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la decisione su opposizione del 25 giugno 2002 emanata dalla Cassa malati CO 1 va annullata ed all'assicurata va riconosciuto il diritto di continuare a percepire delle indennità giornaliere piene successivamente al 10 agosto 2002.
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è stralciata poiché divenuta priva d'oggetto.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati CO 1 verserà all'assicurata Fr. 1'000.- a titolo di indennità per ripetibili (IVA compresa).
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti