Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
cs |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2005 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 27 maggio 2005 emanata da |
|
|
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel __________, di professione aiuto cuoco, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1.
Dal 2003 è risultato inabile al lavoro al 100% a causa di epatite cronica C, impotenza funzionale algica al ginocchio dx e sx, sindrome cervicale e lombare cronica e sindrome ansioso depressiva. L’assicuratore ha inizialmente versato le indennità pattuite.
Il 2 novembre 2004 la Dr.ssa __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in una perizia fatta allestire dall’assicuratore malattia, ha affermato:
" (…)
Chiedo ai medici curanti come tentativo di ulteriore rielaborazione a cura del caso di proporre all’assicurato la chiusura dell’incapacità lavorativa per malattia al più presto. Propongo tale chiusura dal 01.12.2004. Egli dovrebbe riprendere il lavoro al 100% dal 01.12.2004. La prognosi rimane riservata.
I medici curanti potranno valutare ulteriormente il decorso evolutivo di questo paziente dopo averlo messo di fronte alle sue responsabilità. E’ possibile che assistiamo ad un eventuale peggioramento dello stato psicologico o psichiatrico che comprometterà ulteriormente la ripresa della capacità lavorativa.
Sul piano diagnostico e di verifica tale tentativo andrebbe intrapreso appoggiandosi i medici curanti sulla mia perizia." (doc. 1)
In seguito alle conclusioni cui è giunta la dr.ssa __________, con decisione del 23 dicembre 2004 l’assicuratore ha informato l’interessato che a partire dal 1.1.2005 l’inabilità lavorativa non sarebbe più stata giustificata, con conseguente interruzione, a partire da tale data, del versamento delle prestazioni assicurative (doc. 2).
La decisione è stata confermata il 27 maggio 2005 anche dopo l’opposizione del ricorrente (doc. 4).
B. Contro la predetta decisione RI 1, rappresentato dall'RA 1, è tempestivamente insorto al TCA (doc. I).
L’assicurato contesta la decisione della Cassa, ritenendo di essere ancora ammalato. Egli precisa di aver ripreso un’attività lavorativa parziale irregolare dal 1.3.2005 e chiede il versamento di un’indennità giornaliera al 100% fino al 28 febbraio 2005 e parziale dal 1° marzo 2005.
C. Nella sua risposta la Cassa propone di respingere l’impugnativa con argomenti che, se necessario, saranno ripresi in corso di motivazione (doc. III).
D. Pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto AI e ha sottoposto alle parti la perizia pluridisciplinare dell’8 febbraio 2006 (doc. V a XIX).
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’insorgente, dal 1.1.2005, è abile al lavoro in misura completa.
3. Giusta l'art. 72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) - viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; MAURER, Schweizerisches Sozial- versicherungsrecht, T. I, pag. 286 segg.).
L'art. 6 LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
Il TFA ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente LPGA (STFA del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (PETER, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
4. L’insorgente ritiene di essere inabile al lavoro al 100% sia nella precedente attività sia in altre attività più leggere fino al 28 febbraio 2005 ed in maniera parziale dal 1° marzo 2005.
In data 19, 21 e 27 settembre 2005 RI 1 è stato a disposizione del SAM per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali, al fine di valutare le possibilità reintegrative dell’interessato “giudicato totalmente inabile al lavoro dal curante con tuttavia possibilità di svolgere altre attività di tipo sedentario.” (doc. X)
I periti hanno evidenziato in maniera argomentata e dettagliata - come noto al ricorrente - che la capacità lavorativa dal lato psichiatrico è ridotta nella misura del 20%, limitazione giustificata con una ridotta resistenza ed abilità a contrastare le situazioni avverse, con la presenza di un’eccessiva ansia di non essere all’altezza. Il perito ha indicato, sul piano terapeutico, come più indicati colloqui di sostegno psicologico che non la ripresa di una cura biologica frustrata dall’apparizione di effetti collaterali.
Per quel che attiene alla cura ortopedica gli esperti (Dr. __________), nella valutazione del dolore al ginocchio sinistro, hanno ritenuto "una riduzione della rima articolare mediale con asse varo del ginocchio" ed "una reazione dell’osso sottocondrale al condilo femorale mediale … con formazione di una cavità geodica" con "progressivo sviluppo verso una gonartrosi sin.". Di nessuna incidenza invece è stato considerato un pregresso danno (1997) al rachide cervicale, ciò analogamente al rachide lombare che presenta "incipienti alterazioni degenerative plurisegmentali con disturbi sotto sforzo, attualmente senza evidenti disfunzioni clinicamente apprezzabili". Il dr. __________ valuta RI 1 abile al lavoro nella misura del 66 e 2/3 % quale aiuto cuoco. Riguardo all'attività attuale (controllo di qualità nella produzione di cerniere lampo) egli sarebbe abile in maniera completa. Per gli esperti in ortopedia l'iniziale gonalgia al ginocchio destro non ha trovato - per utilizzare la bella espressione dei medici - "reperti di rilievo suscettibili di incidere significativamente sull'aspetto prognostico" all'esame clinico. In altri termini l'affezione non ha trovato oggettivo e significativo riscontro. RI 1 quindi, in ottica ortopedica, "va considerato abile al lavoro in misura completa e sull’arco di tutta la giornata lavorativa nello svolgimento di attività prevalentemente sedentarie oppure con possibilità di sedersi regolarmente, senza necessità di azionamento di una pedaliera con la gamba sin., senza esposizione a cambiamenti frequenti o repentini del grado di umidità oppure della temperatura ambiente, senza manipolazione di oggetti, rispettivamente macchinari, vibranti o contundenti.
"
RI 1 ha presentato anche una patologia gastrointestinale a proposito della quale è stato considerato inabile "durante il trattamento con Interferone a causa dei seri effetti collaterali evidenziati". Dal febbraio 2004 - secondo i periti - il ricorrente è, in quest'ottica, pienamente capace al lavoro.
Complessivamente, ossia considerando l'insieme delle patologie presentate, gli specialisti incaricati hanno ritenuto un'abilità del 60% e perfino maggiore, ossia sino all'80%, se riferita ad "attività … prevalentemente sedentarie, oppure con possibilità di sedersi regolarmente, senza necessità di azionamento di una pedaliera con la gamba sin., senza esposizione a cambiamenti frequenti o repentini del grado di umidità, oppure della temperatura ambiente, senza manipolazione di oggetti, rispettivamente macchinari, vibranti o contundenti".
In sostanza, secondo i rilievi dei medici incaricati dall'AI, per l'attività di aiuto cuoco RI 1 è da ritenere capace al lavoro nella misura del 60% e nella sua qualità di ripiego quale operaio non qualificato (addetto al controllo di cerniere) all'80%.
5. Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale, come detto, per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
6. Va qui rammentato che nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona
volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
Inoltre, nella sentenza 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
Con sentenza del 28 maggio 2004 (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
7. A proposito delle perizie allestite dal SAM, va evidenziato come in ambito di assicurazione invalidità il TFA ha accertato che "l'indipendenza e l'imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento, richieste dagli art. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU, erano già garantite prima dell'entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto riconosciuto a essi centri. L'influenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si limitava a questioni d'ordine amministrativo-organizzativo. Con il nuovo statuto è stato ancorato il concetto dell'indipendenza medico-specifica dei periti, che già esisteva in precedenza." (DTF 123 V 175, in particolare pag. 178 consid. 4b, STFA del 5 novembre 2002 nella causa S., I 665/00, consid. 2.3).
In concreto il TCA non ha nessun motivo per non prendere in considerazione le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.
Gli esperti, su incarico dell__________, hanno infatti allestito una perizia pluridisciplinare completa ed approfondita, nella quale, dopo aver esaminato gli atti medici a loro disposizione e aver posto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, hanno posto la diagnosi (con influsso sulla capacità lavorativa) di gonalgia e limitazione della funzionalità al ginocchio sin. su iniziale gonartrosi in varo, stato dopo meniscectomia parziale mediale, linciaggio cartilagineo e microfratturazione sul condilo femorale mediale il 6.10.2003, meniscectomia mediale selettiva e regolarizzazione dell’area di condropatia al condilo femorale mediale il 28.07.2004, sindrome vertebrale lombare sotto carico in presenza di una lieve insufficienza muscolare e di incipienti alterazioni degenerative plurisegmentali, tratti distimici nell’ambito di una sindrome da disadattamento, stato dopo epatite cronica, HCV correlata, con genotipo III, stato dopo eradicazione del virus dell’epatite C con una terapia antivirale di PEG-Interferone / Ribavirina della durata di soli tre mesi (trattamento interrotto prima del termine per una grave depressione nervosa).
Dopo aver proceduto alla discussione ed aver esaminato il referto sulla patologia psichiatrica allestito dal Dr. __________, Psichiatra e Psicoterapeuta FMH, il rapporto medico del Dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, in merito alla patologia ortopedica e il consulto gastroenterologico del Dr. __________, FMH gastroenterologia, sono giunti alle conclusioni riportate nelle considerazioni che precedono.
Va ancora evidenziato come gli esperti abbiano precisato che l’incapacità lavorativa dell’assicurato “inizia da aprile 2003 nella misura del 50% a causa dei disturbi al ginocchio sin.. In seguito egli è da considerare totalmente inabile al lavoro causa gli effetti collaterali del trattamento dell’epatite C cronica con Interferone da giugno 2003 sino a febbraio 2004. A partire da febbraio 2004 la limitazione della capacità lavorativa per l’attività di aiuto cuoco è valutabile nella misura del 40% nell’ambito dei disturbi ortopedici, nonché psicologici e mentali descritti sopra. Da allora lo stato valetudinario dell’A. è da considerarsi stabile.”
Questo Tribunale non vede ragioni per non far proprie le chiare conclusioni della perizia del SAM, che, pur divergendo dalle constatazioni del curante, sono maggiormente approfondite e prendono in considerazione l’intero vissuto del paziente. Il referto, fatto allestire dall’__________, è inoltre successivo alle valutazioni degli altri specialisti.
La circostanza che l’insorgente sarebbe incapace al lavoro dopo l’1.1.2005 a causa di una malattia è in particolare attestata dal curante, Dott. __________, medico chirurgo, il quale, con certificati medici scritti a mano, a tratti incomprensibili, e non sempre motivati, ha attestato delle inabilità al 100% (cfr. doc. A4 e seguenti). Come visto le valutazioni del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, in caso di dubbio, tendono ad essere favorevoli al paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc). Nel caso di specie il curante considera l’assicurato inabile al lavoro al 100%, senza tuttavia approfondire i motivi e le origini di tale inabilità.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte questo TCA deve concludere, sulla base della perizia del SAM, completa ed approfondita, che dal 1.1.2005 l’insorgente nella sua abituale attività di aiuto cuoco è inabile al lavoro al 40%, ossia una percentuale inferiore al 50% che, secondo le CGA, darebbe diritto all’erogazione di prestazioni per l’indennità giornaliera.
In queste circostanze, ritenuto l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno e di sfruttare al massimo la sua capacità lavorativa, l’insorgente non ha diritto ad alcuna indennità, poiché nella precedente attività ha una percentuale di inabilità lavorativa inferiore a quanto richiedono le condizioni generali d’assicurazione. La situazione attuale del mercato del lavoro non è determinante, nella misura in cui l’assicurazione indennità perdita di guadagno in esame copre solo la perdita di guadagno dovuta a malattia e non ad altri fattori, quali le difficoltà nel trovare concretamente un’attività lavorativa (cfr. art. 3.1 CGA: “l’indennità giornaliera serve principalmente a compensare in tutto o in parte una perdita di reddito che la persona assicurata ha subito in seguito a una malattia o a una gravidanza”).
Il ricorso va di conseguenza respinto, mentre la decisione merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti