Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 20 luglio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 30 giugno 2005 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
considerato, in fatto
A. RI 1, nato nel 1935 e coniugato con __________ (1941), pensionato, assicurato presso __________ contro le malattie e domiciliato a __________, ha chiesto, all'Ufficio assicurazione malattia, con formulario inoltrato il 4 ottobre 2004, la concessione del sussidio per fronteggiare i premi LAMal obbligatori per l'anno 2005.
I coniugi RI 1 sono tassati in via ordinaria e, per il periodo 2001-2002, essi disponevano di un reddito lordo di CHF 56'328.- (in media annuo) per un imponibile di CHF 36'421.-. La sostanza imponibile assomma a CHF 90'741.-.
L'istanza è stata respinta dall'UAM e, con reclamo 22 febbraio 2005, il signor RI 1 ha postulato il riesame della sua situazione all'amministrazione. Nel corso della procedura a RI 1 è stata chiesta la produzione di documentazione attestante le entrate lorde.
L'assicurato ha prodotto le decisioni AVS d'interesse per sé e per la moglie (CHF 1'639.- e CHF 1'526.- dal 1.6.2004) oltre ad una dichiarazione __________ relativa al versamento annuo di CHF 10'076.- (per il 2004). L'istante ha inoltre prodotto la tassazione 2003 B.
Con decisione su reclamo del 20 giugno 2005 l'UAM ha rifiutato il sussidio pur accertando d'ufficio il reddito alla luce dell'art. 67 litt. m. Reg LCAMal. Per l'amministrazione, infatti, le entrate - convertite - non consentono il riconoscimento del sussidio.
B. Con ricorso 20 luglio 2005 RI 1 ripropone le sue censure evidenziato come le decisioni di tassazione 2003 e 2004 prevedano un reddito imponibile di CHF 30'500.- rispettivamente di CHF 30'415.-, inferiori ai limiti per la concessione del sussidio.
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2. Come più volte evocato in numerose decisioni recenti l'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per quanto si riferisce all’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute identiche rispetto ai due anni precedenti da parte dall’esecutivo cantonale, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle nome della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.—per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
3. Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da solo il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi":
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31 LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA ha considerato:
" Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari."
Questa corte ha soggiunto che:
" Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale,
il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 Reg LCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
(TCA 36.2003.99/112 in re S. pag. 9/10 cfr. anche 36.2003.116 in re T. di ugual data ed ancora ST 19 ottobre 2004 in re M. 36.2004.129)
Va ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo le apposite tabelle sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre 2004 in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto infatti che:
" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire."
A tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso di emanazione di decisione di tassazione intermedia riferita al periodo fiscale determinante od in caso di sussistenza degli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4. Contrariamente a quello che sembra ritenere il ricorrente, l'art. 30 LCAMal indica, - quale reddito determinante - il reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza. Orbene con la recente modifica della LT che ha imposto la tassazione annuale, nella sostanza la tassazione intermedia è venuta meno. A prescindere da ciò una tassazione ordinaria per un periodo diverso da quello indicato dal Consiglio di Stato, come è nel concreto caso quella relativa al 2003 (tassazione 2003B), non può essere ritenuta quale tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza come sembra indicare il ricorrente. Nel caso di specie l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia doveva quindi ritenere, siccome esistente, una tassazione ordinaria per il biennio 2001 – 2002 così come imposto dal Consiglio di Stato nel decreto citato.
Come indicato, quindi, la tassazione 2003 B - ciò che vale anche per la tassazione 2004 - non può essere utilizzata per la determinazione del sussidio 2005, trattandosi di una tassazione ordinaria riferita ad un periodo fiscale diverso da quello fissato dall'esecutivo cantonale sulla base dell'art. 49 LCAMal. Le recenti modifiche legislative in materia fiscale in merito alla determinazione del reddito imponibile hanno in particolare aumentato la possibilità di deduzioni. Tale motivo è, verosimilmente, alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al citato DE del 26 novembre 2004 e di rinviare ancora all’applicazione della notifica di tassazione 2001/2002. La questione ha fatto in particolare oggetto della sentenza 11 ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) di questo Tribunale.
5. Nel caso concreto la tassazione determinata dal Consiglio di Stato, ossia quella 2001-2002 prevede un reddito imponibile che supera i limiti fissati per la concessione del sussidio. Rettamente l'UAM non ha fatto capo alle tassazioni ordinarie per altri periodi (2003 e 2004).
L'amministrazione ha quindi verificato il sussistere di una importante diminuzione del reddito lordo ai sensi del citato art. 67 litt. m. Reg LCAMal.
In effetti l'UAM ha ritenuto, per l'anno 2004, un reddito lordo - non comprensivo del reddito della sostanza siccome non accertato - di CHF 48'056.- mentre nella tassazione 2001-2002 il reddito annuo medio era superiore (anche senza considerare il reddito da sostanza).
Ebbene il reddito 2004, più recente e prossimo all'anno per il quale il sussidio è chiesto, assomma - mensilmente - a CHF 4'004.65.- (CHF 48'056.- annui). Questo importo va obbligatoriamente convertito a mano delle apposite tabelle allestite dall'amministrazione (IAS e Amministrazione delle Contribuzioni) la cui pubblicazione sarebbe auspicabile.
La conversione del reddito lordo ritenuto - e non comprensivo del reddito della sostanza qui non accertato ma che non potrebbe che peggiorare per il ricorrente l'esito dell'impugnativa - conduce ad un reddito convertito di CHF 35'477.- che, arrotondato al mille franchi superiore come imposto dalla legge, assomma a CHF 36'000.- e supera l'importo per la concessione del sussidio.
Ne discende che il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.
La presente decisione è definitiva.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti