Raccomandata |
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Incarto n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 luglio 2005 emanata da |
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Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel __________, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la cassa malati CO 1.
L’assicuratore in seguito all’insorgere di un’inabilità lavorativa (a causa di un infarto miocardico, conseguenze coronopatia cronica e ischemica inducibile da sforzo) dal marzo 2004 ha versato le prestazioni pattuite.
Sulla base del rapporto del proprio medico di fiducia, dr. med. __________, la Cassa malati, con decisione del 13 maggio 2005, ha concesso all’interessato un termine fino al 31 maggio 2005 per trovare un’attività confacente al suo stato di salute.
B. Con decisione su opposizione del 19 luglio 2005 l’assicuratore ha confermato la cessazione del versamento di ulteriori indennità giornaliere.
C. Contro la predetta decisione RI 1 è tempestivamente insorto, chiedendo il versamento di indennità giornaliere al 100% fino al 23 agosto 2005 e al 50% dal 24 agosto 2005, avendo da tale data ritrovato un’occupazione al 50%.
D. Nella sua risposta del 5 settembre 2005 la Cassa propone di respingere il ricorso con motivazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
E. Il 7 settembre 2005 l’interessato ha fatto pervenire uno scritto tramite il quale ha indicato di essere stato sottoposto ad una perizia medica nell’ambito della richiesta di prestazioni dell’AI (doc. V).
F. Pendente causa il TCA ha effettuato numerosi accertamenti sui quali le parti hanno potuto esprimersi in merito (cfr. doc. da VII a XXVI).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se la cassa ha agito correttamente concedendo all’interessato un termine di 3 settimane per trovare un’occupazione adeguata e negando ogni ulteriore prestazione.
3. Giusta l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà. Nel caso concreto le condizioni generali d'assicurazione (art. 18.3) prevedono il diritto all'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa di almeno il 50 %.
Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'art. 72 LAMal (cfr. RAMI 1998 KV45, p. 430) - viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; U. Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, pag. 82 n. 2 ad art. 6).
L'art. 6 LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
A proposito dell'art. 6 LPGA, la dottrina, ed in particolare Kieser (Kommentar ATSG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 6 pag. 81 segg.), ritiene applicabile la giurisprudenza sviluppata precedentemente dal TFA (cfr. in particolare pag. 82, N. 1).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss.) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V 53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2).
Quindi, se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.
Va, qui, rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di pretendere un determinato comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò presenti degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente, Schulthess 1997 pag. 71 e dottrina ivi citata).
4. Va innanzitutto esaminato se a giusta ragione la cassa ha negato all’insorgente il versamento di indennità giornaliere con effetto dal 1° giugno 2005.
L’interessato è stato sottoposto a diversi esami medici.
In particolare il dr. med. __________, medico fiduciario, così si è espresso in data 27 aprile 2005:
" Letzte Unterbreitung an Vertrauensärztlichen Dienst vom 29.12.2004. Neu haben wir ein Echokardiogramm vom 07.12.2004. Die Ergometrie zeigt eine gute Belastung mit einer Wattzahl max. von 175, bei einer maximalen Frequenz von 155 ohne Zeichen einer koronaren Minderdurchblutung.
Aufgrund der Echoradiographie haben wir segmentale Veränderungen der Ventrikulbeweglichkeit links, vereinbar mit ischämischen Kardiopathie.
Der Patient ist aufgrund dieses Befundes in einer leichten körperlichen Tätigkeit zu 100% arbeitsfähig. Eine 175 Watt Leistung auf dem Fahrrad Ergometer kann problemlos mit leichterer körperlicher Tätigkeit und Heben von Lasten bis 10kg vereinbart werden.
Vorschlag des Vertrauensarztes:
Falls keine weiteren Diagnosen oder Angaben über die Krankheit vorliegen, ist der Patient in einer leichten körperlichen Tätigkeit arbeitsfähig. Ich kann mich nicht über die Tätigkeit äussern die er bisher verübt hat, da mir die Unterlagen fehlen."
Da parte suo il Dott. __________, medico chirurgo, curante del ricorrente, con certificato del 26 luglio 2005 ha affermato che l’insorgente “necessita di riposo al 100% fino al 23/8/05” e che “dal 24/8/05 è riammesso al lavoro nella misura del 50% in ore lavorative.” (doc. A4). Il 31 agosto 2005 lo stesso medico ha indicato che l’insorgente “è da considerarsi invalido al 50% in ore lavorative fino al 30/09/05” (doc. 12).
Il 26 agosto 2005 l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia medica ad opera del Dr. med. __________, FMH Medicina interna e cardiologia, il quale, dopo aver descritto l’anamnesi, aver evidenziato i dati soggettivi dell’assicurato e le constatazioni obbiettive, ha posto le diagnosi di stato dopo infarto miocardio anteriore 06.02.2004 e sindrome ansioso-depressiva reattiva (doc. VI). Circa i dati soggettivi dell’assicurato, lo specialista ha affermato che “dopo l’infarto miocardico insorto all’inizio del 2004, il paziente ha attraversato una fase molto travagliata caratterizzata da dolori ricorrenti al torace sotto forma di fitte puntiformi della durata di qualche secondo, da dolori retrostenali persistenti anche per ore, non evocabili all’inspiro, con minima tendenza al peggioramento sotto sforzo, da un sentimento di marcata insicurezza, aggravato da ansia e timore legati all’evento coronarico acuto insorto in giovane età. Il paziente ha quindi sviluppato una importante sindrome ansioso-depressiva reattiva da cui ha iniziato a riprendersi solo negli ultimi mesi. Ciò anche grazie alla ripresa dell’attività fisica soprattutto degli allenamenti in bicicletta. Attualmente il paziente lamenta una dispnea da sforzo NYHA-I-II con rari dolori retrosternali. Le misurazioni della PA al domicilio danno valori altalenanti ma prevalentemente nella norma.”
A proposito delle conseguenze sulla capacità di lavoro, lo specialista ha evidenziato come “a livello psicologico e mentale il paziente sembra ora aver superato il momento di depressione reattiva sviluppata dopo l’evento acuto. A livello fisico malgrado un infarto di dimensioni lievi-moderate, la funzione del ventricolo sinistro è pressoché normale, la capacità di sforzo, dopo gli allenamenti effettuati negli ultimi mesi, appare nettamente superiore alla norma.” (sottolineatura del redattore)
A proposito delle conseguenze dei disturbi sull’attività attuale, lo specialista ha affermato che “il paziente ha ricominciato a lavorare da qualche giorno al 50% ed è realistico pensare che potrà riprendere l’attività al 100% a partire dal 01.01.2006.” Egli ha inoltre affermato che vi è un “abilità lavorativa al 100% per attività lievi e moderate, possibile inabilità al 100% per attività pesanti.”
Il 26 settembre 2005 il medico dell’SMR, __________, ha interpellato il perito, dr. med. __________, affermando che “in presenza di un paziente asintomatico, con una funzione cardiaca conservata, non mi è chiaro il motivo per il quale non debba essere riconosciuta dal punto di vista cardiologico una capacità lavorativa completa. Il fatto che il paziente, su indicazione del medico curante, abbia ripreso un’attività al 50% o il fatto che non vi sia attualmente disponibile sul mercato un’attività a tempo pieno, non deve influire sulla determinazione della capacità lavorativa dal punto di vista cardiologico in base ai risultati degli esami fatti.” (doc. XXIV/3)
Con risposta dell’11 novembre 2005 lo specialista ha rilevato che “durante l’esame peritale cardiologico effettuato il 26.08.2005 è stata rilevata una funzione sistolica ventricolare a sinistra praticamente normale e una capacità di sforzo ben al di spora della norma. In queste condizioni, concordo nel ritenere che non vi siano, dal punto di vista cardiaco, grosse limitazioni alla ripresa della piena attività lavorativa nell’ambito alberghiero. Ammetto che la mia valutazione peritale è stata in parte influenzata dalla problematica psichica con probabile depressione reattiva, fatto non inusuale dopo interventi coronarici. Dal punto di vista puramente cardiaco si può considerare il paziente inabile al 100% dal 06.02.2004 fino a circa la fine di maggio del 2004, mese in cui è stata eseguita una scintigrafia miocardia con esito normale. L’ulteriore decorso è stato dominato da un problema di natura psichica e meno di natura cardiaca, ad eccezione di un possibile decondizionamento muscolare.” (doc. XXIV/2)
Il 16 novembre 2005 il dr. med. __________, nelle raccomandazioni dell’SMR, ha affermato che l’interessato “ha avuto un infarto miocardico il 2 febbraio 2004, in seguito è stato sottoposto a dilatazione coronaria (PTCA) con posa di stent; il risultato è stato definito buono al controllo coronografico. Gli esami eseguiti in seguito (ecografia, scintigrafia, cicloergometria a 215 Watt) dimostrano che la funzione cardiaca è buona.
Quindi non vi sono limitazioni nell’abituale attività di maître (che al 70% secondo la definizione DL si svolge alla scrivania) ma neanche in quella di cameriere.
Il perito cardiologo ritiene dapprima che ci sia una IL 50%, ritenendo però che in gennaio possa riprendere al 100%, richiesto di precisazioni ammette che dal punto di vista cardiologico non vi è nessuna IL, visto l’esito degli esami specialistici.
Aggiunge però che è presente una sindrome ansioso-depressiva, mai però citata in precedenza (vedi rapporto del curante e anche valutazione __________) né mai stata in trattamento, per cui non si prende in considerazione. D’altra parte, sempre nel rapporto del perito è scritto (pag. 2, punto 2) che negli ultimi mesi ha iniziato a riprendersi grazie all’attività fisica e agli allenamenti in bicicletta).
IL 100% da febbraio 2004, 50% da giugno 2005, 0% dall’agosto 2005, data della perizia. Probabilmente già prima era presente una CL maggiore, ma con la perizia è stato dimostrato che non esiste IL da agosto 2005. In dicembre 2004 il medico fiduciario constatava ancora IL totale, esortava però a chiarire la situazione.” (doc. XXIV/4)
Con decisione del 12 gennaio 2006 l’AI ha assegnato al ricorrente una rendita invalidità del 100% dal 1.2.2005 al 31.8.2005 (dopo tre mesi del perdurare del miglioramento dello stato di salute, art. 88a OAI, doc. XXIV/8), indicando, a motivazione della decisione, che “dal 20.02.2004 (inizio dell’anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante. Nel caso specifico, dagli atti medici-specialistici acquisiti all’incarto e dalla perizia esperita dal Dr. __________, si evince che lei è stato inabile nella sua abituale attività quale Maître d’Hotel nella misura del 100% dal 20.02.2004, del 50% dal 01.06.2005 e dal 24.08.2005 è nuovamente abile al lavoro nella misura completa.”
Va ancora rilevato che in data 21 luglio 2005 l’__________ di __________ ha notificato all’interessato la decisione di ritenerlo invalido al 50% a causa di una disabilità cardiocircolatoria (doc. A8) e che dagli atti emerge che dal 24 agosto 2005 l’interessato lavora al 50% quale cameriere, responsabile di sala.
Con scritto del 31 gennaio 2006 il TCA ha chiesto all’insorgente di voler precisare se è stato sottoposto ad altri esami medici in altri ambiti e, in tal caso, di trasmettere copia dei referti (doc. XXI). In data 17 febbraio 2006 l’assicurato ha precisato: “prendo atto solo ora che l’intimata parla se ho avuto problemi psichici, stiamo scherzando? Ricordo che il sottoscritto ha subito un INFARTO e, tenuto in convalescenza dai Dottori, (…)” e che “resto con la mia richiesta di avere l’indennità giornaliera dei mesi di Giugno, luglio, agosto e fino dicembre al 50%.” (doc. XXII).
In data 9 marzo 2006 la Cassa malati ha ribadito di non dover più versare alcuna indennità dal 1° giugno 2005 (doc. XXIX).
5. Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale, come detto, per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
6. Va innanzitutto rilevato, a proposito della decisione dell’__________ di assegnare una rendita d’invalidità al 50% a causa di una disabilità derivante da una problematica cardiocircolatoria, che, come stabilito dal TFA, anche in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, il grado d’invalidità si determina unicamente in base al diritto svizzero. Infatti, in DTF 130 V 253, al consid. 2.4 (cfr. anche Silvia Bucher, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Freizügigkeitsabkommen (FZA), in SZS 2004, pag. 405 e segg., in particolare pag. 422), l’Alta Corte ha precisato che:
" 2.4 Während somit das FZA gegenüber der bisherigen Rechtslage für unter den persönlichen Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 fallende Versicherte insofern eine Verbesserung bringt, als Viertelsrenten neu exportierbar sind, ändert sich hinsichtlich der Invaliditätsbemessung nichts an der bisherigen Rechtslage. Wie in nach dem Sozialversicherungsabkommen mit Österreich zu beurteilenden Fällen die Gewährung von Leistungen durch ein österreichisches Versicherungsorgan die invalidenversicherungsrechtliche Beurteilung nach schweizerischem Recht nicht präjudiziert (Urteil K. vom 4. Februar 2003, I 435/02, Erw. 2), bestimmt sich der Invaliditätsgrad auch nach Inkrafttreten des FZA (abgesehen von der Berücksichtigung der von den Trägern der anderen Staaten erhaltenen ärztlichen Unterlagen und Berichte gemäss Art. 40 der Verordnung Nr. 574/72; vgl. auch Art. 51 der Verordnung Nr. 574/72) allein nach schweizerischem Recht. Nach Art. 40 Abs. 4 der Verordnung Nr. 1408/71 ist nämlich die vom Träger eines Staates getroffene Entscheidung über die Invalidität eines Antragstellers für den Träger eines anderen betroffenen Staates nur dann verbindlich, wenn die in den Rechtsvorschriften dieser Staaten festgelegten Tatbestandsmerkmale der Invalidität in Anhang V dieser Verordnung als übereinstimmend anerkannt sind, was für das Verhältnis zwischen Österreich und der Schweiz (ebenso wie für das Verhältnis zwischen den übrigen EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz) nicht der Fall ist." (sottolineatura del redattore)
Va poi ancora evidenziato come la circostanza che in precedenza l’insorgente aveva già cercato lavoro, anche nel 2004, contrariamente a quanto ritiene l’assicuratore, non pregiudica il giudizio circa l’inabilità lavorativa. Infatti la valutazione della capacità lavorativa va fatta, di regola, sulla base degli atti medici.
La circostanza che l’insorgente sarebbe incapace al lavoro a causa della patologia cardiocircolatoria anche dopo il 24 agosto 2005, è attestato unicamente da un certificato medico del curante, dott. __________ (medico chirurgo, spec. in Terapia Fisica e Riabilitazione), di poche righe, non motivato, nel quale si indica semplicemente che l’interessato “necessita di riposo al 100% fino al 23/8/05 s.e. dal 24/8/05 è riammesso al lavoro nella misura del 50% in ore lavorative.” (doc. A4).
Come visto, tuttavia, va tenuto conto che le valutazioni del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, in caso di dubbio, tendono ad essere favorevoli al paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc).
Va del resto rilevato come già in data 27 luglio 2005 il curante ha indicato che il suo paziente sarebbe stato abile al lavoro al 50% da mercoledì 24 agosto 2005 (doc. A4), ossia proprio dal giorno d’inizio del suo nuovo lavoro (al 50%) secondo il contratto sottoscritto il 1° agosto 2005 (doc. A7).
Per quanto concerne il rapporto del Dr. med. __________, cardiologo, che inizialmente aveva indicato un’inabilità al 50% fino al 31 dicembre 2005 ed un’abilità totale dal 1° gennaio 2006 (cfr. doc. VI), in seguito alla richiesta di delucidazione da parte dell’AI, é risultato che l’interessato in realtà, dal punto di vista cardiaco, è abile al 100% (cfr. doc. XXIV/2: “Dal punto di vista puramente cardiaco si può considerare il paziente inabile al 100% dal 06.02.2004 fino a circa la fine di maggio del 2004, mese in cui è stata eseguita una scintigrafia miocardia con esito normale. L’ulteriore decorso è stato dominato da un problema di natura psichica e meno di natura cardiaca, ad eccezione di un possibile decondizionamento muscolare.”).
Per cui, circa l’aspetto cardiaco, come rileva correttamente il medico dell’SMR, __________, viste le risultanze degli esami specialistici, non vi è alcuna inabilità lavorativa già dal maggio 2004.
Per quanto concerne la problematica psichiatrica, evidenziata unicamente dal perito cardiologo, va rilevato come lo stesso insorgente apparentemente nega di aver avuto problemi psichici (cfr. doc. XXII). Infatti, interpellato in merito circa la presenza di altre patologie oltre a quella cardiaca, l’insorgente ha affermato: “Prendo atto solo ora che l’intimata parla se ho avuto problemi psichici, stiamo scherzando? Ricordo che il sottoscritto ha subito un infarto e, tenuto in convalescenza dai Dottori.” (doc. XXII + Bis) e non ha trasmesso altri atti medici inerenti patologie in ambiti non cardiaci (doc. XXI).
Non vi è alcun dubbio che se l’insorgente avesse avuto ancora problematiche di carattere psichico si sarebbe perlomeno rivolto anche ad uno psichiatra, ciò che non è avvenuto.
Del resto, né dai certificati del medico curante, né dalla decisione dell’__________, che ha accordato una rendita d’invalidità a causa della patologia cardiaca, né da altri referti medici emergono patologie di natura psichica.
Anche il perito dell’AI, nella sua perizia, a proposito delle conseguenze sulla capacità al lavoro dell’insorgente, ha evidenziato come “a livello psicologico e mentale il paziente sembra ora aver superato il momento di depressione reattiva sviluppata dopo l’evento acuto. A livello fisico malgrado un infarto di dimensioni lievi-moderate, la funzione del ventricolo sinistro è pressoché normale, la capacità di sforzo, dopo gli allenamenti effettuati negli ultimi mesi, appare nettamente superiore alla norma.” (doc. VI, sottolineatura del redattore).
Per cui, dal punto di vista psichiatrico, dal 26 agosto 2005, data della visita presso il Dr. med. __________, l’interessato è sicuramente abile al 100%. Per quanto concerne il periodo precedente, ed in particolare quello dal 1° giugno 2005 al 25 agosto 2005, va evidenziato, come visto in precedenza, che la sindrome ansioso-depressiva, non è mai stata citata in precedenza, da nessun medico (né dal curante né dai medici dell’__________, cfr. incarto cassa e AI) e non trova alcun fondamento negli atti, per cui non va presa in considerazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo TCA si scosta pertanto dalla decisione presa dall’AI per il periodo dal 1° giugno 2005 al 26 agosto 2005, non essendoci alcun motivo di tipo medico per ritenere che vi sia un’inabilità lavorativa oltre il 31 maggio 2005.
Infatti tutti gli esami eseguiti (ecografia, scintigrafia, cicloergometria a 215 Watt), dimostrano che la funzione cardiaca è buona e non vi sono indizi per un’inabilità al 50%. Non vi sono pertanto limitazioni per svolgere l’attività di maître d’hotel/cameriere.
Non va invece preso in considerazione il referto del 27 aprile 2005 del medico fiduciario della Cassa, Dr. med. __________, specialista in medicina interna, e quindi non esperto in materia, poiché comunque, in mancanza di documentazione non è stato in grado di determinarsi circa l’incapacità lavorativa nell’attività abituale del paziente (doc. 6: “Ich kann mich nicht über die Tätigkeit äussern die er bisher verübt hat, da mir die Unterlagen fehlen”).
In queste condizioni, d'avviso di questo TCA, alla luce della documentazione medica raccolta agli atti, non è dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., C 49/00, consid. 2c; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), che l’insorgente è stato inabile al lavoro oltre il 31 maggio 2005.
In queste condizioni, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.
Non si impone invece l’obbligo di ridurre il danno nella misura in cui l’insorgente dal 1° giugno 2005 è totalmente abile al lavoro e non deve di conseguenza trovare un’occupazione adeguata, avendo ripreso del resto a lavorare al 50% nella medesima attività precedentemente esercitata nel corso del mese di agosto.
Infine, poiché il ricorrente è abile al lavoro al 100%, la Cassa non è più tenuta a versare le indennità giornaliere malgrado il contratto preveda la possibilità di pagamento per 720 giorni.
La richiesta di togliere l’effetto sospensivo diventa priva di oggetto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti