Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.103

 

ir/td

Lugano

12 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2006 di

 

 

 

1. RI 1

2. RI 2

tutti rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 21 aprile 2006 emanata dall'

 

Ufficio assicurazione malattia presso l'Istituto assicurazioni sociali 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

considerato,                   in fatto ed in diritto

 

                                     -   che, con decisione 21 aprile 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 1 marzo 2006, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2006, presentato da RI 1 e RI 2;

 

                                     -   che con atto 16 maggio 2006 RI 1 e RI 2 si sono aggravati al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro tale decisione con il patrocinio dell'avv. RA 1 che ha pure postulato l'assistenza giudiziaria (I);

 

                                     -   che il ricorso è stato trasmesso il 18 maggio 2006 all'amministrazione per la risposta di causa (II);

 

                                     -   che il 28 giugno 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:

 

"  …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le malattie per l’anno 2006 (cfr. documento allegato).” (Doc. V)

 

                                     -   che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 28 giugno 2006 dell'UAM all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:

 

"  … con riferimento al suo ricorso del 16.05.2006 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2006, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione e con particolare riferimento alla dichiarazione scritta del 22.06.2006 dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.

 

In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di luglio la famiglia __________ riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.

Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2006. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del mese di luglio.

Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2006, da cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2006 la riduzione di premio da noi concessa, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2006.” (Doc. V/1)

 

                                     -   che il principio del sussidio per l'anno 2006 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù dell'art. 50 della legge di procedura per le cause amministrative (applicabile per il rinvio di cui all'art. 76 cpv. 4 LCAMal), non diversamente dalla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;

                                     -   che la nuova decisione del 28 giugno 2006 rende privo d'oggetto il ricorso in proposito la patrocinatrice dei ricorrenti è stata interpellata ed ha trasmesso prolisso scritto 11 luglio 2006 soprattutto relativo all'istanza di assistenza giudiziaria;

 

                                     -   che la causa va stralciata e la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;

 

                                     -   con il loro ricorso RI 1 e RI 2 chiedono la concessione dell’assistenza giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio senza comunque giustificare adeguatamente e sufficientemente uno stato di indigenza, in particolare senza produrre il certificato municipale usuale;

 

                                     -   sia come sia la causa non imponeva assolutamente il patrocinio di un legale bastando semplice scritto degli assicurati stessi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni cui incombe d’ufficio accertamento del fatto ed applicazione del diritto. D’altro canto – a parte il gravame formulato su carta intestata dello studio legale __________ dove l’avv. Dott. RA 1 in __________ (che porta il medesimo cognome da nubile della ricorrente __________) era attiva sino alla fine del maggio 2006 (non risultando più attiva presso il predetto studio come rilevabile dal sito www.sbt-law.ch nonostante l’iscrizione nella lista degli avvocati attivi nel Cantone di __________ riporti ancora tale recapito: cfr. nel sito www.obergericht-zh.ch/zrp/ober.nsf/wViewContent/...pdf) - non risulta che l'avv. __________ abbia ora studio proprio. Il patrocinio imponeva poi un onere sia temporale che d’impegno - alla luce della difficoltà del caso - limitato . D’altra parte ancora la domanda di assistenza giudiziaria va considerata priva d’oggetto per la concessione qui di adeguate (alla difficoltà del caso ed al necessario impegno che un normale patrocinio avrebbe imposto) ripetibili che vengono fissate in CHF 500.--;

  

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si prelevano tasse e spese ed ai ricorrenti patrocinati vanno riconosciute ripetibili cifrate in CHF 500.-- (comprensive dell’IVA);

 

                                         3.  l'istanza di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto;

 

                                   4. la presente decisione è definitiva. Intimazione alle parti mediante scritto raccomandato.

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici

 

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