Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 22 maggio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 22 aprile 2006 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
sull'istanza di revisione in materia di sussidi 2006 |
considerato come:
• con atto 22 maggio 2006 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione 28 aprile 2006 con cui l'amministrazione ha dichiarato irricevibile il reclamo 6 aprile 2006 avverso la decisione 1. novembre 2005 precedente in materia di sussidio 2005;
• alla luce delle scarne argomentazioni l'atto è stato rinviato al ricorrente per suo emendamento in particolare per l'assenza di indicazione sui motivi del ritardo nel presentare il reclamo;
• il decreto di completazione 23 maggio del giudice delegato non ha avuto il seguito dovuto;
• il 3 luglio 2006 a RI 1 è stato concesso termine di grazia per emendare il gravame, termine scaduto infruttuoso;
• in virtù dell'art. 2 cpv. 3 LPTCA l'impugnativa va dichiarata irricevibile senza conseguenze di tasse e spese;
• in ogni modo va qui accertato il palese ritardo nell'inoltro del reclamo all'Ufficio assicurazione malattia e la conseguente corretta decisione dell'amministrazione che lo ha ritenuto irricevibile;
• va inoltre osservato come né l'istanza in discussione e neppure il richiamato scritto 6 aprile 2006 di RI 1 forniscono elementi utili a giustificare il ritardo se non l'invocazione di una, purtroppo insufficiente, svista;
• l'istanza in oggetto non poteva neppure avere prospettive di buon esito neppure se ritenuta quale domanda di restituzione dei termini alla luce della palese assenza dei presupposti non essendo invocato alcun oggettivo impedimento al rispetto del termine a causa di malattia od assenza;
• va ancora evidenziato come, affinché possa essere accolta, una domanda di revisione, ammissibile al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro sentenze dello stesso Tribunale, deve assolvere precise condizioni. L'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione
a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14;
• nel concreto caso il Tribunale cantonale delle assicurazioni non sarebbe competente e la motivazione non appare comunque atta a giustificare i necessari presupposti;
• conseguentemente l'istanza di revisione/ricorso 22 maggio 2006 va dichiarata irricevibile e l'istanza di revisione trasmessa all'amministrazione per quanto di sua competenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L'istanza 22 maggio 2006 è trasmessa all'amministrazione come esposto nelle considerazioni.
4. Questa decisione è definitiva.
3. Intimazione alle parti.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti