Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.119

 

IR/td

Lugano

29 agosto 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

Cassa malati CO 1

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto che,                    con scritto del 18 maggio 2006 la Cassa malati CO 1 ha informato la ricorrente, affiliata per l’assicurazione di base contro le malattie, dell’esistenza di importante debito nei suoi confronti per premi arretrati. La ricorrente ha informato successivamente che i premi erano pagati dalla competente cassa di compensazione in virtù della LPC. Il successivo 12 giugno 2006 RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni lamentando la sospensione delle prestazioni senza emanazione di una decisione formale. L’atto, ritenuto quale reclamo per denegata giustizia, è stato trasmesso all’assicuratore per la risposta di causa dopo accertamento dell’effettiva assenza di una decisione impugnabile. CO 1 ha chiedo che il gravame fosse ritenuto irricevibile per l’assenza di una decisione impugnabile e per l’assenza di una richiesta di decisione;

 

il giudice delegato ha chiesto all’assicuratore con lettera 3 luglio 2006 di comunicare se effettivamente le prestazioni in favore della ricorrente fossero state sospese o meno e a partire da quale data;

 

CO 1 ha comunicato che la sospensione delle prestazioni è stata adottata il 30 giugno 2005 e comunicata alla signora con semplice lettera e senza l’adozione di una decisione;

 

il giudice delegato ha trasmesso il 6 luglio 2006 uno scritto alle parti con cui ha richiamato l’assicuratore al suo obbligo di emanare una decisione formale ed invitando CO 1 a provvedere in merito;

 

tale scritto non ha avuto il beneficio di una risposta, nessuna reazione da parte di CO 1 che ha dimostrato così ben poca considerazione per il Tribunale ticinese;

 

il giudice delegato ha quindi sollecitato l’assicuratore in merito con lettera 18 luglio 2006;

 

il 4 agosto 2006 CO 1 ha trasmesso direttamente al giudice delegato, senza copia per la ricorrente, uno scritto con cui ha comunicato che – in base alla sentenza 10 luglio 2006 del Tribunale Federale delle Assicurazioni nella causa 38/06 – “non sarà più applicata “ la sospensione delle prestazioni;

 

nel frattempo l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, interpellato dal Tribunale, ha comunicato di non avere pregiudiziali di principio nei confronti della presa a carico delle pretese dell’assicuratore e che il Cantone deve essere posto nella condizione di verificare la documentazione connessa alle pretese dell’assicuratore;

 

il giudice delegato ha chiesto ad CO 1 presa di posizione sui seguenti quesiti:

 

"  il 7 agosto 2006 ho ricevuto il vostro scritto 4 agosto 2006. Lo stesso è succinto ed ambiguo.

 

Vogliate, a strettissimo giro di posta, comunicarmi se:

 

la sospensione delle prestazioni - effettiva ed adottata senza una

  formale decisione - è stata revocata;

 

intendete o meno emanare una formale decisione in merito;

 

se eventuali prestazioni o diritto al rimborso maturati

  dall'assicurata nel corso della "sospensione" sono stati pagati.

 

Vi rammento l'obbligo, sempre, nel caso intendiate adottare sospensione nei confronti di assicurati, di emettere decisioni formali. Ciò a fronte della gravità ed incisività della misura." (Doc. XV)

 

 

con scritto 28 agosto 2006 CO 1 ha ribadito che, alla luce della citata sentenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni “… la nostra decisione di sospensione è revocata”, ovviamente senza specificare quale “decisione” ritenuto che proprio l’assenza di una formale decisione è l’oggetto del ricorso al Tribunale, e senza fornire le spiegazioni richieste con la lettera 14 agosto 2006;

 

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),

 

                                         con pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06) e ulteriori 11 sentenze tutte del 26 luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06; K 36/06; K 35/06; K 31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le decisioni di questo Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire delle Casse malati appartenenti al __________ che hanno sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto dall’autorità cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di assumersi gli importi rimasti impagati,

 

                                         nella prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare affermato:

 

"  nella versione applicabile nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.

 

Per il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga

premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei premi.

 

L'art. 90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.

 

(…)

 

Come sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni in DTF 129 V 455 ha stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.

 

Il giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7 [sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).

 

(…)

 

La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato rispetto a quella della compensazione.

 

Nell'evenienza concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.

 

A ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag. 12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione prima di ricevere una tale conferma.

(…)

 

Ad ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente da lacune.

 

Il modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio preposto opposto al rimborso.",

 

                                         nel caso concreto la situazione è spaventosamente più grave, CO 1 ha sospeso di fatto il 30 giugno 2005 la ricorrente, non ha mai emesso una formale decisione in merito nonostante la gravità della sospensione. Alla luce della risposta fornita dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia la Cassa non ha dato all'autorità competente l'occasione di determinarsi circa le misure da prendersi, essendosi limitata a trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della lettera trasmessa all'assicurata con cui essa comunicava che non avrebbe più corrisposto prestazioni. Simile modo di procedere non è certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni,

 

                                         come detto l’UAM, con lo scritto richiamato in precedenza, ha indicato l’assenza di pregiudiziali di principio per prendere a carico le pretese dell’assicuratore;

 

                                         alla luce della citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle relative STCA (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D., inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.224, STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA del 13 febbraio 2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.223, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA del 28 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006 nella causa G., inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc. 36.2006.40, STCA del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81), nessuna sospensione poteva essere presa nei confronti della ricorrente;

 

                                         abbondanzialmente va evocato come il TFA, nel confermare le sentenze di questo Tribunale, ha rilevato che “l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente da lacune.” ed ha tutelato la decisione del TCA di far pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le tasse per la superficialità e la leggerezza con la quale hanno adottato una misura incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di persone con scarse (se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le condizioni, provvede al versamento del dovuto,

 

                                         in particolare nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa G., K 41/06, il TFA ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di un importo di fr. 700 di tasse di giustizia, di fr. 200 di spese processuali e di fr. 1'600 di ripetibili, essendo l’assicurato patrocinato da un legale (conferma della STCA del 28 febbraio 2006; cfr. anche STFA del 26 luglio 2006 nella causa W., K 36/06),

 

nel concreto caso per quasi un anno la signora RI 1 è stata privata della copertura delle prestazioni assicurative, lo è stata senza la minima formale decisione e ciò nonostante l’8 maggio scorso essa abbia comunque in qualche modo reagito comunicando alla Cassa che i premi venivano pagati dalla PC. Il ricorso per denegata giustizia appare quindi ben fondato, giustificato e l’atteggiamento dell’assicuratore va severamente stigmatizzato, ad oggi non ha comunicato nulla all’assicurata, non ha emesso alcuna decisione formale non ha specificato se assumerà le spese arretrate di cura a carico normalmente della copertura obbligatoria. D’altra parte nessuna risposta concreta in questo senso è stata neppure fornita al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;

 

la semplice comunicazione 4 agosto 2006 e lo scritto 28 agosto 2006 non possono essere considerati decisioni formali ai sensi della LPrTCA, applicabile in concreto, decisioni qui doverose anche se per comunicare la revoca di un provvedimento materiale adottato senza formale decisione, e non precisano nulla in merito alle spese maturate nel periodo dal 30 giugno 2005 alla revoca del provvedimento;

 

che alla luce di ciò va fatto ordine all’assicuratore di revocare formalmente con una decisione indicante i motivi, la sospensione. In questa decisione l’assicuratore dovrà inoltre specificare se le spese di cura a carico normalmente della LAMal saranno onorate e se quindi la decisione di “revoca” esplica i suoi effetti retroattivamente o meno, e dovrà comunicare tale decisione direttamente all’assicurata (con copia al Tribunale);

 

in concreto si è palesato un grave ed ingiustificato ritardo cui CO 1 non ha posto rimedio con due scarsi, scarni, insufficienti scritti indegni per il Tribunale cui sono stati destinati;

 

                                         in concreto, per i motivi esposti, si giustifica il carico di una tassa di giustizia di CHF 700.-- e di spese processuali cifrate in fr. 200.--,

 

                                         copia della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         1.1.    Di conseguenza è accertato un ritardo ingiustificato da parte dell’assicurazione malattia CO 1, __________, nell’emanazione di una formale decisione.

                                         1.2.    Ad CO 1 è fatto ordine di emanare nei tempi più brevi una decisione formale nel senso indicato dalle considerazioni che precedono.

 

                                 2.-   La tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese processuali di           fr. 200.-- sono poste a carico di CO 1, __________, __________.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti