Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 9 giugno 2006 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. Il 16 marzo 2005 RI 1, nata nel 1969 e coniugata dal 1° settembre 2001, ha inoltrato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) l'apposito formulario postulando la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2003 (doc. 1). Questa istanza faceva seguito ad un invito in tal senso da parte dello stesso UAM (doc. A8), espresso dopo che il 20 febbraio 2005 (doc. A9) l'assicurata aveva chiesto di rettificare le precedenti decisioni negative relative agli anni 2001 e 2002 e di accordare il sussidio anche per l'anno 2003, ora che era in possesso della prima notifica di tassazione (2003B) emessa come nucleo familiare. Infatti, la riduzione del premio per gli anni 2001 e 2002 era stata negata il 28 giugno 2002 (docc. A11 e A12) sulla base di un calcolo autonomo del reddito dei coniugi, siccome la notifica di tassazione 2001/2002 dell'assicurata era stata emessa con aliquota per persona singola, sebbene l'istante si fosse nel frattempo sposata.
B. Con decisione del 6 aprile 2006 (doc. A5) l'UAM ha respinto la richiesta di riduzione individuale dei premi per l'anno 2003, a motivo che non erano dati i presupposti dell'art. 55 cpv. 2 LCAMal a giustificazione del ritardo dell'inoltro dell'istanza per concedere all'assicurata un sussidio retroattivo nel tempo.
Il 9 giugno 2006 (doc. A1) la competente autorità ha respinto il reclamo del 3 maggio 2006 (doc. A4) dell'assicurata, ribadendo che le motivazioni secondo cui l'istanza per l'anno 2003 è stata inoltrata al momento in cui era disponibile la tassazione quale coniugata – come a suo tempo indicato dall'UAM stesso – e che prima di allora non era possibile postulare il sussidio per il 2003 poiché mancavano i dati fiscali, non sono sufficienti per giustificare il ritardo.
C. Con ricorso del 7 luglio 2006 (doc. I) l'assicurata, sempre patrocinata dal sindacato RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di concederle il sussidio di cassa malati sia per l'anno 2002 che per il 2003. Ella fa valere che “(…) ha inoltrato la richiesta di sussidio al momento in cui ha ricevuto la prima tassazione come coniugata e ciò dopo l'emissione della notifica di tassazione avvenuta in data 09.02.2005. In precedenza non era mai stata tassata come coniugata, in quanto essendoci il vuoto di tassazione, non si poteva richiedere una tassazione intermedia in seguito a matrimonio e diminuzione del reddito. Nello scritto dell'Ufficio Assicurazione Malattia del 2.9.2002, in cui si respingeva il diritto al sussidio si citava espressamente, che al momento dell'emissione della tassazione come nucleo familiare sarà possibile rivedere la decisione. A nostro parere, in base alla documentazione allegata, si ritiene che avendo la nostra assistita trasmesso quanto richiesto all'Ufficio Malattia, la richiesta non può essere considerata tardiva e quindi il diritto al sussidio dovrebbe essere confermato. Essendo il matrimonio stato celebrato in data 1.9.2001 il diritto dovrebbe essere accolto anche per l'anno 2002. (...).".
Con osservazioni del 27 luglio 2006 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso, evidenziando la negligenza dell'assicurata nell'inoltro tardivo dell'istanza di sussidio. A suo dire, ella avrebbe dovuto inoltrare la domanda per il 2003 entro il 31 dicembre 2002 (art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal) o al più tardi nel corso del 2003 (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal). Data, nel 2002, l'assenza della notifica di tassazione come persona coniugata, l'assicurata avrebbe dovuto ugualmente formulare la richiesta di riduzione del premio per il 2003 entro la fine dell'anno precedente e rendere attenta l'Amministrazione che i documenti fiscali attestanti la sua nuova condizione di persona coniugata sarebbero stati trasmessi non appena li avrebbe ricevuti. Infine, non è data la pretesa violazione della buona fede della ricorrente, siccome lo scritto del 2 settembre 2002 si riferiva alla richiesta di sussidio per il solo anno 2002.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per quanto concerne le basi di calcolo per i sussidi per l’anno 2003, il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001-2002. Il DE del 26 novembre 2002 modifica i limiti sopra evocati dalla legge in CHF 22'000.- per le persone sole ed in CHF 34'000.- per le famiglie.
3. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.".
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.
4. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice).
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).
Ora, anche se questa modifica non si applica alla richiesta di riduzione del premio per il 2003, va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.
5. Nel caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa malati per il 2003 è stata inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1).
In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato che l'assicurata è stata tassata in via ordinaria con l'emissione della tassazione 2001/2002 (riferita ai redditi conseguiti nel 1999 e nel 2000), la richiesta inoltrata nel 2005 è di per sé tardiva. Infatti, essa doveva essere presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2003), ovvero entro il 31 dicembre 2002.
Tuttavia, l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal prevede che gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare l'istanza nel corso dell'anno stesso.
Ora, la ricorrente ha contratto matrimonio il 1° settembre 2001 e questa circostanza, che rientra nelle evenienze che comportano l'accertamento autonomo del reddito determinante dell'assicurata da parte dell'UAM (art. 67 lett. c RLCAMal), è contemplata quindi anche dal citato art. 45 RLCAMal, perciò la ricorrente avrebbe potuto presentare la propria istanza ancora durante l'anno 2003.
Tuttavia, quest'ultima ipotesi della lettera d dell'art. 45 cpv. 1 RLCAMal non si realizza. Infatti, il cambiamento di statuto contributivo (da persona singola a coniugata) è divenuto definitivo soltanto nel corso dell'anno di competenza del sussidio, ossia nel 2003. Prima non è stato possibile, poiché il matrimonio contratto il 1° settembre 2001 è "caduto" nel cosiddetto vuoto di tassazione relativo ai redditi realizzati nel 2001 e nel 2002 e gli effetti sullo statuto contributivo dell'assicurata sono esplicati, a livello fiscale, soltanto a far conto dall'anno 2003 con l'emissione della notifica di tassazione 2003B con l'aliquota per coniugati (redditi conseguiti nel 2003, doc. 1).
Di conseguenza, la domanda per la riduzione del premio di cassa malati doveva e poteva essere fatta valere unicamente quello stesso anno, quindi nel 2003, quale eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (qui: 31 dicembre 2002).
Formulando, invece, soltanto nel 2005 questa eccezione riferendosi però all'anno 2003, la richiesta dell'assicurata si rivela manifestamente tardiva, perciò non può essere accolta.
Inoltre il Consiglio di Stato, come visto, ha rammentato che i sussidi, prima della citata modifica dell'art. 28 LCAMal, potevano essere chiesti nell'anno di competenza del sussidio se erano date determinate condizioni sopra elencate (cfr. consid. 4).
Queste situazioni, in concreto, non si sono verificate. Peraltro, la richiesta è stata effettuata due anni dopo l'anno di competenza per il quale l'assicurata ha chiesto il sussidio (2003).
Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora scusabile.
6. Giusta l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dalla ricorrente, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, giusta l’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, egli era sposato; pertanto, come sua moglie si era occupata di lui e l'aveva aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, così è corretto affermare che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche di quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa 36.2006.16).
7. Nella fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio, l'insorgente fa valere che quando, a suo tempo, ha fatto richiesta per gli anni 2001 e 2002, il sussidio non le era stato concesso a motivo del superamento del limite di reddito (doc. A3). Tuttavia, i redditi determinanti suo e del marito (che lavorava in Italia) erano stati calcolati autonomamente dall'UAM (art. 67 lett. c RLCAMal), poiché la notifica di tassazione 2001/2002 di cui l'assicurata disponeva a quel momento – e che faceva stato quale base per la determinazione del diritto alla riduzione del premio di cassa malati per gli anni 2001 e 2002 - non la tassava come persona coniugata, ma ancora – giustamente - come persona singola, essendosi sposata il 1° settembre 2001.
Con questa decisione su reclamo del 2 settembre 2002 (doc. A3), l'UAM avvertiva inoltre l'istante che non appena avesse ricevuto la nuova notifica di tassazione con aliquota per coniugati avrebbe potuto chiedere la revisione (art. 48 RLCAMal) di questa decisione di rifiuto della concessione del sussidio, qualora il nuovo reddito imponibile fosse stato inferiore al limite per famiglia stabilito in Fr. 34'000.-.
Sulla scorta di questa contestuale comunicazione e riferendosi espressamente ad essa, il 20 febbraio 2005 (doc. A9) l'assicurata ha postulato la revisione della predetta decisione negativa e chiesto pure la concessione del sussidio per il 2003, allegando alla domanda la notifica di tassazione 2003B emessa il 9 febbraio precedente e fissante un reddito imponibile di Fr. 10'800.-.
Rifacendosi dunque all'osservazione formulata dalla competente autorità in calce alla decisione negativa del 2 settembre 2002, la ricorrente ritiene ora di aver dato debitamente seguito alle indicazioni che le sono state fornite in quell'occasione (presentazione della nuova tassazione fiscale con aliquota per coniugati) e di poter legittimamente ora pretendere che le venga concesso il sussidio per gli anni 2002 e 2003, anche se la domanda è stata fatta in ritardo a causa dell'attesa della nuova notifica di tassazione 2003B con aliquota per coniugati.
8. A questo proposito, va rilevato che, sebbene per differenti motivazioni, il sussidio è stato negato all'insorgente tanto per gli anni 2001 e 2002 quanto per il 2003. Con il ricorso l'assicurata contesta la mancata concessione del sussidio per gli anni 2002 e 2003, mentre oggetto dell'impugnata decisione su reclamo del 9 giugno 2006 è soltanto il sussidio riferito all'anno 2003.
Per questo motivo, il TCA deve analizzare unicamente il contendere del diritto alla riduzione dei premi di cassa malati per l'anno 2003, non potendo invece entrare nel merito di questo diritto per l'anno 2002 non essendoci una decisione formale negativa dell'UAM in tal senso né una decisione su reclamo che si pronunci su questa problematica.
9. Implicitamente, dunque, la ricorrente sostiene che la sua buona fede dovrebbe essere tutelata, poiché la stessa ha atteso di ricevere la notifica di tassazione 2003B prima di inoltrare la sua richiesta di riduzione del premio di cassa malati per quel medesimo anno (2003). E ciò, proprio basandosi sulla predetta comunicazione del 2 settembre 2002 contenuta nella decisione dell'UAM di rifiuto di concessione del sussidio per l'anno 2002 (doc. A3).
Il diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. la promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (Imboden-Rhinow, Schweizerishe Vewaltungsrechts-sprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);
4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).
La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000 pag. 223).
In merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390 segg.; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg.
10. Nel caso di specie dagli atti emerge che la comunicazione su cui l’insorgente si basa per giustificare il suo ritardo nell'inoltro del formulario per la richiesta della riduzione dei premi di cassa malati per il 2003, come visto, è del 2 settembre 2002. Si tratta della decisione su reclamo emanata dall'UAM in merito alla richiesta di sussidi per il 2002, negati. Di conseguenza, l'avviso secondo cui l'assicurata poteva proporre un'istanza di revisione all'amministrazione appena avesse ricevuto la nuova notifica di tassazione quale nucleo familiare (la 2003B), concerne solo ed esclusivamente il diritto ai sussidi per il 2002.
In queste condizioni, l'assicurata non può trarre da una fattispecie diversa un diritto al sussidio per un altro periodo (anno 2003). Non è dunque possibile affermare che, con lo scritto del settembre 2002, l'autorità ha indotto la ricorrente a non presentare tempestivamente la richiesta di sussidio per il 2003 e che perciò la domanda formulata nel 2005 per il 2003 dovrebbe essere ugualmente considerata valida.
In effetti l'Amministrazione non ha fornito alcuna errata indicazione all'assicurata relativamente al sussidio 2003.
Inoltre la ricorrente doveva e poteva riconoscere che l'informazione ricevuta si riferiva soltanto all'anno 2002. L'UAM non poteva comunque pronunciarsi su una situazione futura, dato che nemmeno era stata introdotta una richiesta di sussidio per il 2003 e quindi faceva difetto l'esistenza stessa di una situazione concreta riferita al 2003.
Ne discende dunque che non v'è stata una violazione della buona fede della ricorrente.
11. Stante quanto precede, è corretto affermare che l'insorgente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio. Pur se comprensibile, il ritardo nell'emanazione della notifica di tassazione 2003B non può giustificare la concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati per l'anno 2003. Il giudice è infatti obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso particolare come quello della ricorrente.
Né la mancata tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del premio di cassa malati per il 2003 (entro il 31 dicembre 2002) né tanto meno la circostanza che la notifica di tassazione 2003B sia giunta tardi, possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
12. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. La presente decisione è definitiva, non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
A seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 ed entrata in vigore con la pubblicazione del 4 luglio 2006 (BU 30/2006), per esplicita volontà del legislatore il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurata. In questo senso va il Messaggio 7 marzo 2006 n. 5759 allestito al commento all’abrogazione del capoverso 4 dell’articolo di legge citato:
" Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”
La commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3). Da quanto precede discende che il complesso procedurale applicabile al caso di specie è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi, non si percepiscono né tassa di giustizia né spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti