Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 maggio 2006 emanata da |
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Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
in fatto ed in diritto
ritenuto che
dal 1° ottobre 1992 __________ è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 2),
l'assicurato non ha pagato i premi inerenti i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003 (Fr. 158.- x 3 mesi), perciò nei suoi confronti è stata avviata la procedura esecutiva n. __________ per il recupero del capitale e degli interessi di mora maturati, oltre alle spese esecutive, per complessivi Fr. 670,30 (doc. 6),
questa procedura si è conclusa, in seguito a pignoramento, con l'emanazione dell'attestato di carenza beni n. __________ dell'11 ottobre 2005 per pari importo (doc. 6),
con decisione formale del 27 marzo 2006 (doc. 10) la Cassa malati CO 1 si è rivolta alla moglie dell'assicurato moroso, chiedendo di saldare la somma di Fr. 670,30 entro trenta giorni, pena l'avvio di una procedura esecutiva nei suoi confronti,
il 10 aprile 2006 (doc. 11) RI 1, moglie del debitore dei premi LAMal, si è opposta alla pretesa della Cassa malati, lamentando di beneficiare del regime della separazione dei beni,
con decisione su opposizione del 12 maggio 2006 (doc. 12), ritirata dall'assicurata il 17 seguente (doc. 1), CO 1 ha confermato la responsabilità solidale della moglie nei confronti dei debiti del marito (art. 166 cpv. 3 CC), e ciò indipendentemente dal regime matrimoniale adottato, siccome si tratta di debiti sorti durante la vita comune che concernono le necessità correnti della famiglia (art. 163 CC),
l'assicurata ha contestato questa decisione direttamente presso la Cassa malati, la quale ha trasmesso al TCA per competenza l'evasione delle lamentele di RI 1 (doc. II),
con lo scritto del 19 giugno 2006 (doc. I) - considerato come ricorso -, spedito il giorno successivo, l'assicurata rileva di non potere fare fronte ai debiti del marito date le sue precarie condizioni finanziarie. Osserva inoltre di beneficiare della separazione dei beni e di aver avviato la pratica di divorzio,
con la risposta di causa del 2 ottobre 2006 (doc. IX) la Cassa malati propone di dichiarare il ricorso irricevibile per tardività e, ad ogni modo, di respingerlo nel merito, siccome la separazione dei beni adottata dai coniugi non inficia la responsabilità solidale dell'uno nei confronti dei debiti dell'altro se si tratta di bisogni correnti della famiglia come l'assicurazione malattia obbligatoria,
considerato che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., 1707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA,
il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAMaI,
le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF 112 V 360 consid. 4a),
le norme sostanziali applicabili sono invece quelle in vigore durante gli anni a cui si riferiscono i premi LAMaI che __________ non ha pagato (2003), ora chiesti alla moglie ricorrente,
prima di entrare nel merito della questione, occorre esaminare se il ricorso contro la decisione su opposizione del 17 maggio 2006 sia tempestivo,
per l'art. 60 LPGA, il ricorso deve essere formulato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa,
gli articoli 38-41 LPGA sono applicabili per analogia,
giusta l'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato (cpv. 2). Per il cpv. 3, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente,
le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (art. 39 cpv. 2 LPGA),
la decisione su opposizione della Cassa malati, datata 12 maggio 2006, è stata recapitata all'indirizzo della ricorrente il giorno 15,
tuttavia, data l'assenza della destinataria, il postino ha lasciato nella sua bucalettere l'avviso di ritiro della raccomandata,
la ricerca postale effettuata dalla Cassa malati su invito del TCA ha stabilito nel 17 maggio 2006 la data in cui la ricorrente ha effettivamente ritirato l'invio raccomandato in questione (doc. 1),
il termine di trenta giorni è quindi iniziato a decorrere il giorno successivo ed è giunto a scadenza il 16 giugno 2006,
inoltrando il proprio ricorso il 20 giugno 2006 alle ore 15, sebbene lo scritto sia datato 19 giugno, la ricorrente ha agito in ritardo rispetto ai summenzionati termini di legge,
il suo ricorso è dunque tardivo e come tale deve essere dichiarato irricevibile,
va comunque osservato che anche se fosse entrato nel merito della vertenza, questo Tribunale avrebbe ciononostante respinto la richiesta della ricorrente,
infatti, il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83),
il TFA, con sentenza
del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha
precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità
di instaurare relazioni
con terze persone nell'interesse della coppia o della famiglia - compresa la
necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie -
rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni
correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e
quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall'altro, e
quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno
dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale, occorre che le
obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia,
nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia,
con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)",
in quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).",
in concreto, la ricorrente appare debitrice solidale dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria reclamati dalla Cassa malati concernenti l'affiliazione del marito per i mesi di ottobre-dicembre 2003,
visto quanto precede, il ricorso va quindi dichiarato irricevibile alla luce dell'art. 2 cpv. 3 LPTCA e la decisione su opposizione della Cassa malati CO 1 deve essere pertanto confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 19 giugno 2006 è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti