Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.146

 

TB

Lugano

15 gennaio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 24 luglio 2006 di

 

 

AT 1

 

 

contro

 

 

 

CV 1

 

 

in materia di assicurazione complementare contro le malattie

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Da un ventennio AT 1 è assicurata contro le malattie presso l'assicuratore malattia CV 1 sia per l'assicurazione sociale obbligatoria secondo la LAMal, sia per alcune assicurazioni complementari (nel 2006: __________) (doc. 18).

 

                                  B.   Il 10 marzo 2006 (doc. A1) l'assicurata ha trasmesso a CV 1 il certificato del 2 marzo 2006 del dr. med. __________, chiedendo la garanzia dell'assunzione dei costi per due settimane di cure termali che il curante le ha prescritto per la sindrome panvertebrale e l'impingement sotto-acromiale ad ambedue le spalle (doc. A1) preesistenti da tempo. L'interessata ha indicato che tale cura era già prevista per inizio aprile 2006.

 

                                  C.   Con comunicazione del 24 marzo 2006 (doc. A2) CV 1 ha concesso all'assicurata, per un trattamento di due settimane in una stazione di cura termale in Svizzera, la garanzia per prestazioni prese a carico dalla LAMal (terapie mediche necessarie riconosciute secondo le tariffe vigenti) e dalla copertura complementare __________ (90%, al massimo Fr. 4'000.- all'anno, per forme terapeutiche riconosciute dall'assicuratore). L'assicuratore ha inoltre accluso la lista delle stazioni termali in Svizzera riconosciute (doc. 5).

 

Tre giorni dopo (doc. A3) AT 1 ha trasmesso all'assicuratore un nuovo certificato del dr. med. __________, identico al precedente e sempre datato 2 marzo 2006, ma con la specifica aggiunta che la cura termale doveva avvenire ad __________, visti gli ottimi risultati raggiunti in precedenza. L'assicurata ha quindi chiesto l'autorizzazione per recarsi in __________ avendo già prenotato dal 2 al 16 aprile 2006, senza contare che i costi di una tale cura in Svizzera sarebbero stati superiori.

 

                                  D.   Con presa di posizione del 5 aprile 2006 (doc. A4) l'assicuratore si è così espresso:

 

"  La CV 1 ha deciso a partire da ottobre 2005 di non corrispondere più prestazioni volontarie per soggiorni di cura ad __________, __________, __________ e __________. Non mettiamo in dubbio il fatto che per la sua affezione sono indicati provvedimenti medici. Tuttavia i trattamenti devono essere effettuati in una stazione riconosciuta di cura termale in Svizzera, come le abbiamo comunicato con la nostra lettera del 24 marzo 2006. Pertanto non possiamo corrispondere contributi neppure per le terapie ad __________. (…)."

 

                                  E.   Il 7 maggio 2006 (doc. A5) AT 1 ha indicato di non essere mai stata informata dall'assicuratore che alcune stazioni termali estere non erano più riconosciute. Anzi, nel novembre 2005 l'ufficio di __________ le avrebbe ancora garantito il riconoscimento del soggiorno ad __________, perciò CV 1 deve sostenere il costo del soggiorno termale che, per impegni personali, non poteva essere rinviato nell'attesa della garanzia per __________.

 

CV 1 ha replicato il 31 maggio 2006 (doc. A7), ribadendo che la garanzia era stata data per un soggiorno di cura balneare in una stazione termale in Svizzera e che dato che questo tipo di prestazioni all'estero non è oggetto di disposizioni legali né regolamentari, ha rinunciato a comunicare ai propri assicurati questo cambiamento di prassi.

 

                                  F.   Con petizione del 24 luglio 2006 (doc. I) AT 1 precisa che da anni, a causa dei dolori lombari, alle spalle ed alla cervicale, si recava "con una certa regolarità sempre ed unicamente ad __________ (1 cura ogni 1-2 anni) con eccellenti risultati.". Non essendo mai stata informata dell'intervenuto cambio di prassi, postula che CV 1 le rimborsi la quota assicurata per il soggiorno e le cure, ammontante a Fr. 5'464,65 e chiede l'avallo per potersi recare anche in futuro ad __________.

 

L'assicuratore ha risposto il 15 agosto 2006 (doc. III) evidenziando che l'attrice è stata dal 2 al 16 aprile 2006 ad __________ insieme al marito, il quale era stato personalmente avvertito, con comunicazione dell'11 novembre 2005 (doc. 3) – ribadita il 16 marzo 2006 (doc. 5) - che, da quel momento, non sarebbero più state riconosciute cure termali ad __________, ma solo in Svizzera. Pertanto, all'attrice, che condivide la dimora con il marito e con il quale da anni si reca ad __________, non doveva sfuggire che dal 2006 CV 1 riconosceva soltanto le stazioni di cura termale in Svizzera. Inoltre, la garanzia è stata rilasciata soltanto per cure in Svizzera, mentre l'assicurata si è ugualmente recata all'estero senza prima ottenerne un'altra specifica per questa destinazione.

 

L'assicuratore ha trasmesso al TCA il parere del suo medico fiduciario (doc. 17), mentre l'attrice ha contestato il riferimento al marito di cui esso si è avvalso, a motivo che la persona interessata era lei stessa, e non suo marito; e l'assicurata, in buona fede, sostiene di non aver mai ricevuto alcuna informazione concernente l'interruzione dell'assunzione dei costi di cure termali all'estero da parte della convenuta (doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è sapere se l'attrice ha diritto di ottenere da CV 1 il rimborso dell'importo di Fr. 5'464,65 relativo alle cure termali di cui ha beneficiato ad __________ dal 2 al 16 aprile 2006, in funzione delle coperture complementari da lei sottoscritte.

 

Le Condizioni generali del contratto d’assicurazione (CGA) delle Assicurazioni malattie complementari (LCA), edizione 2005 (doc. 15), prevedono all’art. 8.1 che il ricovero in ospedale o in altro istituto e le cure devono essere annunciati a CV 1 al più tardi 14 giorni prima dell’ammissione, rispettivamente dell’inizio delle cure. Nei casi urgenti, al più tardi 14 giorni dopo l'ammissione. Entro 10 giorni CV 1 rilascia una garanzia di assunzione delle spese in base alla copertura dell’assicurazione. Se le condizioni complementari prevedono per l’obbligo di prestazione di CV 1 il rilascio anticipato di tale garanzia, su richiesta dell’assicurato, il pagamento delle prestazioni può essere rifiutato qualora mancasse la garanzia di assunzione delle spese.

Per l'art. 9.1 CGA, questi obblighi si riferiscono a prestazioni ricevute in Svizzera.

 

L'art. 2 delle Condizioni __________ dell'Assicurazione malattie complementari __________ (doc. 14), valide dal 2004, elenca il catalogo delle prestazioni corrisposte dall'assicuratore, calcolate in base alle spese di trattamento non coperte dalla LAMal. Al capitolo "Estero", per tutti i tipi di copertura, quindi anche per la categoria __________ scelta dall'attrice, figura che "Non si corrispondono prestazioni se l'assicurato si reca all'estero con l'intento di farsi curare".

 

Fra le varie categorie di costi di guarigione assicurabili __________, le Condizioni __________ dell’assicurazione malattie complementare __________ (doc. 13), edizione 2002, includono le cure/trattamenti di malattie non acute __________. Per questi tipi di cure stazionarie (art. 4.1), le __________ riconoscono prestazioni a condizione che ci sia un'indicazione medica e l'istituzione scelta sia appropriata allo scopo. Le prestazioni vengono corrisposte esclusivamente a complemento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In ogni caso, l'assicurazione corrisponde al massimo i costi effettivi.

Giusta l'art. 5.1, in caso di degenza in uno stabilimento termale ammesso dall'assicurazione obbligatoria LAMal, CV 1 rimborsa le tariffe giornaliere indicate quali contributi per il vitto e l'alloggio per la durata delle prestazioni definita di volta in volta, ma al massimo per 21 giorni per anno civile. Per la categoria __________ di cui beneficia l'attrice, il rimborso ammonta a Fr. 100.- al giorno.

Per le cure termali (art. 6.1), le prestazioni vengono corrisposte quando la cura è stata preceduta da un trattamento ambulatoriale intenso ed appropriato, oppure quando il trattamento ambulatoriale non è appropriato. Inoltre, è precisato che i contributi vengono corrisposti soltanto a condizione che prima dell’inizio della cura l’assicurato abbia inoltrato a CV 1 una prescrizione medica di cura e l’assicuratore malattia abbia rilasciato la relativa garanzia di assunzione dei costi (cfr. art. 8.1 CGA).

L'art. 6.3 prevede che per cure all'estero non si corrispondono prestazioni.

 

Per sapere se l'assicuratore debba riconoscere all'attrice il rimborso dei costi derivanti dal soggiorno termale dal 2 al 16 aprile 2006 ad __________ occorre interpretare queste norme.

 

                                   3.   Per costante giurisprudenza, al contratto d'assicurazione si applicano i principi generali dell'interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la "vera e concorde volontà dei contraenti", se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art 18 cpv. 1 CO). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall'altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio dell'affidamento: DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122; DTF 126 III 119 consid. 2a pag. 120; DTF 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l'espressione letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 125 III 305 consid. 2b pag. 308). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari: dall'art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell'accordo concluso (DTF 128 III 212 consid. 2b/bb pag. 215, consid. 3c pag. 221; DTF 127 III 444 consid. 1b; Christine Chappuis, Note à propos des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation d'un texte clair, in: SJ 2002 I pag. 155). Sussidiariamente, all'interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio "in dubio contra stipulatorem", in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell'assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 in fine LCA ne è un'espressione (DTF 115 II 264 consid. 5a pag. 269). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344).

 

                                   4.   Le norme, così come espresse, appaiono chiare nell'espressione, utilizzano termini semplici ed usuali, non sono ambigue e non si prestano a molteplici interpretazioni.

Quale regola generale, sia le CGA (art. 8.1) sia le Condizioni speciali attinenti alle coperture scelte dall'attrice (art. 6.1 __________), prevedono che per poter pretendere dall'assicuratore malattia il rimborso di prestazioni in caso di cura, occorre che, al più tardi 14 giorni prima dell'inizio del trattamento, l'assicurato annunci a CV 1 questa cura ed ottenga da essa il rilascio anticipato della garanzia di assunzione delle spese – come nel caso espressamente disciplinato dalla copertura complementare __________ di cui beneficia l'attrice (art. 6.1 __________) -, pena il rifiuto da parte dell'assicuratore dell'assunzione del pagamento delle prestazioni richieste.

Inoltre, le stesse disposizioni particolari relative alle cure termali contemplano, come visto, che le prestazioni sono corrisposte dall'assicuratore soltanto quando la cura è stata preceduta da un trattamento ambulatoriale intenso ed appropriato, oppure quando il trattamento ambulatoriale non è appropriato, a condizione tuttavia che prima dell’inizio della cura l’assicurato abbia inoltrato a CV 1 una prescrizione medica di cura e l’assicuratore malattia abbia rilasciato la relativa garanzia di assunzione dei costi (art. 6.1).

 

Per quanto concerne il caso concreto, agli atti non v'è traccia se l’assicurata abbia seguito, prima del soggiorno di cura ad __________, un trattamento ambulatoriale intenso ed appropriato.

Ritenute comunque le motivazioni addotte dal medico curante riguardo ai presunti benefici tratti dall'attrice ad __________, senza che occorra qui pronunciarsi sul parere negativo espresso dal medico di fiducia dell'assicuratore circa le proprietà curative della fangoterapia (doc. 17) offerta all'assicurata in questa località termale, si può ammettere che, verosimilmente, un trattamento ambulatoriale non sarebbe comunque stato appropriato. Si aprivano pertanto le porte per il riconoscimento, a favore dell'assicurata, della necessità di una cura termale.

L'adempimento di questa prima condizione può dunque essere concesso.

 

La stessa conclusione potrebbe essere tratta anche per il secondo elemento, cumulativo, della necessità della trasmissione all’assicuratore malattia di una prescrizione medica relativa alle cure termali ad __________. Si veda, infatti, il secondo certificato del dr. med. __________, datato 2 marzo 2006, ma allestito in seconda battuta soltanto a seguito della precisazione di CV 1 di riconoscere i costi di cure termali in stabilimenti in Svizzera (doc. A3).

 

Non altrettanto pacifica è la questione della garanzia che l'assicuratore doveva conseguentemente rilasciare all'attrice. Il momento determinante della sua richiesta rispettivamente della sua ricezione dipende dal tipo di copertura assicurativa complementare scelta e dalla circostanza per la quale questa garanzia viene chiesta. Infatti, la regola generale procedurale da seguire comporta che l'assicurato debba annunciare a CV 1 la cura al più tardi 14 giorni prima del suo inizio e che l'assicuratore debba decidere entro dieci giorni se rilasciare o rifiutare la garanzia dell'assunzione dei costi. Il rispetto di questi termini permette al richiedente di conoscere la posizione dell'assicuratore ancora prima di iniziare la cura e di potersi quindi regolare di conseguenza.

L'unica eccezione al rispetto di questi termini è data quando c'è un'urgenza, circostanza che non concerne comunque il caso in discussione.

Resta dunque da esaminare la natura e la tempistica con cui questa garanzia è stata richiesta rispettivamente ricevuta dall'attrice.

 

                                   5.   Il primo certificato del 2 marzo 2006 redatto dall'ortopedico dr. med. __________ e spedito il 10 seguente (doc. A1) da AT 1 alla parte convenuta per l'ottenimento della garanzia, indica semplicemente che "la paziente a margine necessita di due settimane di cure termali". L'attrice ha comunicato che questa cura era già prevista per inizio aprile 2006.

 

Su questa base, la risposta del 24 marzo 2006 (doc. A2) dell'assicuratore specifica in ingresso che "Purtroppo il suo medico curante non ha indicato in quale località deve essere effettuato il soggiorno. In nostro servizio medico fiduciario ritiene che non sia adempiuta la condizione relativa all'indicazione medica per una cura termale da ripetere annualmente. In base ai documenti a disposizione le possiamo garantire le seguenti prestazioni per un trattamento di due settimane in una stazione di cura termale in Svizzera:" (la sottolineatura è della redattrice), allegando la lista delle stazioni termali riconosciute.

 

Non soddisfatta della presa di posizione del suo assicuratore, il 27 marzo 2006 (doc. A3) l'attrice ha ritrasmesso il precedente certificato medico, questa volta con l'aggiunta che "Avendo già effettuato cure ad __________, sempre con ottimi risultati, visto che il tipo di argilla termale è di notevole rilevanza per questo genere di trattamento, consiglio alla paziente di recarsi ad __________ per la cura da me prescritta, inizio aprile 2006.".

Senza attendere la conferma di controparte dell'assunzione dei costi che sarebbero sorti in __________, l'assicurata vi si è recata dal 2 al 16 aprile 2006.

Il successivo 5 aprile (doc. A4) è poi giunto il rifiuto della presa a carico da parte di CV 1 dei costi di soggiorno di cura termale ad __________ e, più in generale, in altre tre località estere.

 

Se, dunque, la prima richiesta di garanzia è stata correttamente sottoposta all'assicuratore almeno due settimane prima dell'inizio della cura, non è possibile affermare lo stesso per la seconda domanda di garanzia inviata per raccomandata il 27 marzo 2006 e giunta al competente servizio tre giorni dopo (doc. 7), quindi appena due giorni prima della partenza per la località termale. Una tempestiva presa di posizione della convenuta era pertanto improbabile.

Partendo quindi senza aver ottenuto l'espressa autorizzazione di CV 1 per potersi recare all'estero per cure termali, l'attrice ha manifestamente violato gli obblighi previsti dalle CGA e dalle Condizioni __________, e meglio dal summenzionato art. 8.1 CGA in connessione con l'art. 6.1 __________.

L'assicurata ha infatti assunto un comportamento negligente, perciò deve sopportare il rischio corso, ossia addossarsi il pagamento delle prestazioni che le è stato rifiutato dall'assicuratore, in piena facoltà, in virtù del citato art. 8.1 CGA. E ciò, indipendentemente dalla circostanza che essa aveva già prenotato l'albergo ed avrebbe dovuto pagare una penale in caso di annullamento (doc. A3).

 

A ben vedere, AT 1 è stata negligente anche nel non specificare sin da subito all'assicuratore dove intendeva effettuare queste cure termali. Dal momento che, come ha sostenuto, negli anni scorsi si è sempre appositamente recata all'estero a tale scopo, un'immediata comunicazione alla convenuta di queste sue intenzioni anche per il 2006 le avrebbe permesso di sapere, prima della partenza, che controparte non avrebbe più assunto i costi derivanti da queste cure all'estero e quindi di valutare se disdire o no la sua prenotazione.

 

Già solo per la violazione di questi suoi obblighi (art. 8.1 CGA e 6.1 __________), la petizione dell'attrice non può essere accolta.

 

                                   6.   Ma vi è di più.

L'art. 6.3 __________ prevede espressamente che per cure all'estero non si corrispondono prestazioni. Questa esclusione concerne le cure ed i trattamenti di malattie non acute dispensati in stabilimenti di cura per tossicomani, in comunità terapeutiche, per cure termali e cure di convalescenza (art. 5.1 __________).

Questa esclusione, di per sé, traspare anche già dal solo art. 5.1, laddove gli stabilimenti di cura per tossicomani devono risultare nella pianificazione ospedaliera cantonale; le comunità terapeutiche riconosciute sono quelle con l'autorizzazione cantonale ad esercitare, mentre gli stabilimenti termali devono essere ammessi dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; infine, le cure di convalescenza devono avvenire in specifiche case di cure riconosciute dall'assicuratore.

Alla luce di queste specificazioni, è evidente che soltanto le cure dispensate in istituti presenti in Svizzera, che sottostanno essenzialmente alla LAMal, possono essere rimborsate dall'assicuratore.

Non è controverso che lo stabilimento di cura __________ in questione non rientra in questa cerchia riconosciuta da CV 1.

 

Va ancora osservato che anche il citato art. 2 delle Condizioni __________ per l'assicurazione __________ nega un riconoscimento dei costi all'assicurato che si reca appositamente all'estero con l'intento di farsi curare.

E questa circostanza si è certamente realizzata nella fattispecie, non essendoci stata, a non averne dubbio, alcuna urgenza nel farsi curare all'estero. Questo soggiorno era stato ampiamente pianificato dall'attrice, tanto che si è fatta accompagnare dal marito, anch'egli bisognoso delle medesime cure.

 

Dall'analisi di tutte le coperture assicurative di cui beneficiava l'attrice nel 2006 si deduce che la presa a carico, in precedenza, da parte di CV 1 dei costi di cure termali effettuate all'estero avveniva pro bono, ovvero spontaneamente. Non è infatti emersa una sola disposizione che contempli l'assunzione dei costi derivanti da cure termali dispensate al di fuori del territorio svizzero da parte della convenuta. Anzi; questa particolare situazione è stata espressamente scartata dall'assicuratore (art. 6.3 __________ ed art. 2 __________).

 

Sulla base di queste disposizioni, la petizione si rivela infondata.

 

                                   7.   L'attrice ritiene infine che il comportamento assunto dall'assicuratore, ossia di negare all'improvviso il riconoscimento di cure termali all'estero, costituisca un illecito cambio di prassi che, conseguentemente, violi la sua buona fede, non essendone stata tempestivamente avvisata.

 

Come evidenziato in precedenza, è vero che da alcuni anni l'assicurata si recava ad __________ una volta ogni 1-2 anni per effettuare delle cure termali e che in queste evenienze controparte si è sempre assunta, spontaneamente, le spese che ne derivavano.

Ora, per quanto concerne la presente fattispecie, l'attrice ha personalmente saputo del rifiuto in questo senso da parte di CV 1 soltanto il 24 marzo 2006. In quella circostanza, come visto, l'assicuratore ha precisato che l'attrice non aveva specificato la località in cui intendeva soggiornare, ma che le avrebbe comunque garantito un trattamento di due settimane in una stazione di cura termale in Svizzera (conformemente a quanto previsto, come visto, dalle Condizioni delle diverse coperture complementari da essa scelte).

A quel momento, l'attrice poteva e doveva riconoscere che la convenuta si sarebbe assunta soltanto i costi di un trattamento termale su territorio svizzero. Poco importa se l'assicurata non è stata preventivamente (prima del 2006) avvisata a questo proposito mediante una circolare generale o ad essa espressamente indirizzata, come la stessa pretende. Trattandosi di un riconoscimento volontario da parte dell'assicuratore, quest'ultimo non era peraltro tenuto ad avvisare i suoi assicurati circa questa modifica di prassi mediante circolari o modificando le Condizioni specifiche d'assicurazione, proprio perché queste stesse Condizioni (generali e __________) non prevedono affatto, come detto, questa particolare assunzione di costi.

 

La comunicazione del 24 marzo 2006 era dunque chiara e perfettamente intelligibile da parte dell'attrice, la quale poteva e doveva riconoscere che l'assicuratore non intendeva più derogare al contratto chiuso per quanto concerne la presa a carico di costi derivanti da cure termali effettuate in alcune località estere. In caso di dubbio, l'interessata era ancora in tempo per pretendere dei chiarimenti scritti da parte di CV 1. Altrimenti, l'attrice avrebbe potuto e dovuto adeguarsi di conseguenza, per esempio era ancora in tempo per non partire per l'estero, vista la mancata presa a carico dei relativi costi da parte dell'assicuratore.

Da quanto precede discende che lo scritto del 24 marzo 2006 è sufficiente chiaro per non ammettere  le tesi giuridiche dell'attrice.

 

Oltre a questo stato di cose, non va dimenticato che sebbene l'interessata contesti il richiamo fatto dall'assicuratore della documentazione concernente la pratica del marito, a titolo abbondanziale questo Tribunale rileva che non si può comunque ignorare che i coniugi AT 1 andassero (sempre) insieme ad __________. Pertanto, la moglie non poteva rimanere indifferente al fatto che al marito, che disponeva sostanzialmente delle medesime coperture complementari, sia l'11 novembre 2005 (doc. 3) sia il 16 marzo 2006 (doc. 5) – quindi mentre l'attrice attendeva la risposta alla sua prima domanda (del 10 marzo 2006) di garanzia – sia stato comunicato che "a partire da subito non verranno più corrisposte prestazioni facoltative per i soggiorni di cura ad __________, __________, __________, __________. Eventuali prestazioni per cure termali vengono ancora fornite dalla CV 1 solo se i trattamenti vengono effettuati in un impianto termale riconosciuto in Svizzera." (doc. 3) e che "A partire dal 1° gennaio 2006 le eventuali prestazioni per cure termali saranno corrisposte unicamente per soggiorni di cura in Svizzera. Lei ha la facoltà di scegliere tra gli stabilimenti di cura termale riconosciuti e situati in Svizzera, in allegato le inviamo una lista degli stabilimenti di cura termale svizzeri riconosciuti." (doc. 5).

 

Se è vero che l'attrice non è stata avvisata personalmente dalla convenuta nel novembre 2005 – come il marito, che ne aveva fatta espressa richiesta – sull'esigenza di rispetto delle condizioni contrattuali, è altrettanto vero che la presa di posizione del 24 marzo 2006 dell'assicuratore, va ribadito, era chiara: il rimborso delle cure termali avveniva solo se esse erano effettuate in Svizzera, eccetto – lasciava intuire questo scritto – il soggiorno in alcune località estere, fra le quali non figura comunque quella scelta dall'interessata.

 

La petizione deve dunque essere respinta.

 

                                   8.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

 

A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.

 

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

 

In concreto, il valore litigioso è rappresentato dalla pretesa di rimborso di Fr. 5'464,65 formulata dall'attrice.

Trattandosi di una causa di carattere pecuniario, non sono dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

In queste circostanze, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

 

Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La petizione è respinta.

 

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

 

                                   3.   Comunicazione alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:

 

                                         a.   Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;

                                         b.   Fr. 30'000.- in tutti gli altri casi.

 

Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

 

 

 

 

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta[i] giorni dalla notificazione.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti