Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
cs |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2005 (recte: 2006) di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 31 ottobre 2005 emanata da |
|
|
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto che con scritto del 30 giugno 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1, nato nel __________ affiliato per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in virtù dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa dei numerosi attestati di carenza beni rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione (doc. 10). Copia della lettera è stata trasmessa all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), “quale avviso all’autorità d’assistenza sociale competente per il canton Ticino.” (doc. 10),
il 7 luglio 2005 l’assicurato ha chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione formale (doc. 11),
il 10 agosto 2005 la Cassa ha emanato l'atto tramite il quale ha confermato la sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione degli art. 90 cpv. 3 e 4 OAMal, nonché 12 cpv. 2 CGA, poiché vi sarebbero 4 attestati di carenza beni (ACB) emessi dal __________ non ancora interamente pagati (doc. 12),
in seguito all’opposizione inoltrata da RI 1, la Cassa, il 31 ottobre 2005, ha riesaminato la fattispecie, decidendo di confermare la sospensione del pagamento delle prestazioni poiché non erano ancora stati pagati 4 ACB (doc. 14),
con ricorso del 16 gennaio 2006 l’assicurato ha contestato il provvedimento della Cassa, inoltrando contestualmente una richiesta di restituzione dei termini poiché dal 10 ottobre 2005 al 13 gennaio 2006 si trovava all’estero per un intervento in un Ospedale con conseguente periodo di convalescenza presso parenti (doc. I),
interpellato dal Giudice delegato in merito al ricovero presso l’Ospedale, l’interessato ha precisato di essere stato degente presso il nosocomio estero durante una settimana e di non essere ritornato in Svizzera a causa delle condizioni meteorologiche (mare molto mosso e agitato, cfr. doc. VIII: “pertanto il mio ritardo è stato causato solo dalle pessime condizioni del tempo!”),
con risposta del 31 gennaio 2006 l’assicuratore propone in via principale che la risposta (recte: il ricorso) sia dichiarato tardivo e in via subordinata che sia respinto (doc. X),
in data 14 febbraio 2006 le parti sono state sentite dal Giudice delegato del TCA (doc. XIII),
in quell’occasione il ricorrente, dopo aver spiegato i motivi del ritardo nel pagamento dei premi, ha ribadito di essere stato impossibilitato a presentare tempestivo ricorso, ha affermato di aver incaricato un conoscente di ritirare la corrispondenza e di necessitare di costanti cure mediche a causa di problemi al cuore, di cui adesso, a causa della sospensione, non può beneficiare,
in conclusione l’insorgente ha colto l’occasione per formulare, nella denegata ipotesi in cui il ricorso fosse dichiarato intempestivo, la revoca del provvedimento adottato dall’assicuratore con effetto retroattivo al momento dell’adozione ed ha chiesto all’assicuratore di emanare una decisione impugnabile al TCA,
il 16 febbraio 2006 l’IAS ha preso posizione in merito, indicando che nessuno degli ACB citati dall’assicuratore sono stati presentati all’UAM ed allegando uno scritto del Municipio di __________ dove il segretario afferma che “l’Assicurato si trova in serie difficoltà poiché, avendo problemi di salute, dovrebbe essere ricoverato all’ospedale, ma con questa situazione teme di non essere coperto”. (doc. XV/1),
chiamate a presentare osservazioni in merito le parti sono rimaste silenti (doc. XVI),
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),
per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione,
l'art. 60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa,
l'art. 38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso,
l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121),
secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento),
detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto pubblico, 2A.271/2001),
sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),
nel caso di specie l'assicurato aveva interposto opposizione alla decisione della Cassa che sospendeva il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal,
egli pertanto doveva aspettarsi di ricevere una decisione,
dagli atti non risulta, e nemmeno l'insorgente fa valere, di aver avvisato la Cassa della sua partenza per l'estero,
pertanto la notifica della decisione è avvenuta regolarmente,
del resto, dagli atti emerge che la decisione su opposizione del 31 ottobre 2005, inviata il 2 novembre 2005 è stata ritirata il 4 novembre 2005 (doc. 15),
l’insorgente ha infatti affermato di aver incaricato un conoscente di ritirare la posta,
pertanto il termine di 30 giorni era ampiamente scaduto il 16 gennaio 2006 quando l’interessato ha interposto ricorso (cfr. anche STFA del 22 febbraio 2005, H 134/04, consid., 4.2 e seguenti),
inoltre l’assicurato, chiedendo la restituzione del termine, ammette, perlomeno implicitamente, che il suo ricorso è tardivo,
per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione,
non costituisce valido impedimento il fatto accampato da una parte di dover intraprendere frequenti viaggi all'estero per visitare un figlio, siccome ciò non gli impediva di designare un legale che curasse i suoi interessi anche durante i periodi di assenza (CPC-TI, Cocchi-Trezzini, pag. 391 n. 18 ad art. 137),
una parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi all'estero, designare un patrocinatore e fornirgli tutti i ragguagli necessari che interessano eventuali sviluppi della procedura medesima. In caso contrario non è ammissibile alcuna richiesta di restituzione in intero contro il lasso dei termini (RDAT 1995 - I, n. 15),
la restituzione del termine di reclamo, per assenza all'estero, viene concessa solo se non è riscontrata alcuna colpa del contribuente o del suo rappresentante. Secondo la dottrina, è colpevole e non scusabile chi si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I, n.19t),
la restituzione dei termini per assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai casi in cui la partenza è imprevista, non invece quando l'assenza è prolungata oltre il necessario e prevedibile, come quella per ragioni di studio (RDAT 1995-II, n. 11t, RDAT 1991-II, n. 17t),
nel caso di specie l’insorgente si è recato in __________ per motivi familiari (doc. VIII) senza designare un patrocinatore. Egli ha comunque incaricato un conoscente di occuparsi della posta,
questa persona ha ritirato l’invio della cassa il 4 novembre 2005 (cfr. doc. 15), ma, negligentemente, l’insorgente non gli ha fornito istruzioni in merito al modo di comportarsi in caso di notifiche di raccomandate (cfr. doc. I: “E’ doveroso segnalare che, in mia assenza, ho incaricato un conoscente del ritiro della corrispondenza; senza altre particolari istruzioni, nemmeno in merito ad eventuali recapiti per raccomandata.”),
inoltre l’insorgente è stato degente in ospedale all’estero solo durante una settimana dal __________ (doc. A1) ed il suo ritardato rientro in Svizzera, a suo dire, “è stato causato solo dalle pessime condizioni del tempo” (doc. VII: “mare sempre molto mosso o agitato” e “non potevo sicuramente nelle mie condizioni mettermi in viaggio”),
questa circostanza (pessime condizioni del tempo in __________), non possono costituire un motivo per la restituzione dei termini poiché l’assenza si è prolungata per più mesi, ossia da metà ottobre a metà gennaio, periodo durante il quale l’interessato avrebbe comunque potuto e dovuto incaricare qualcuno di presentare ricorso,
essendo partito per l’estero senza designare un patrocinatore e non essendoci motivi gravi che gli avrebbero impedito il ritorno in Svizzera, in concreto non vi sono gli estremi per accordare una restituzione dei termini,
in queste condizioni la richiesta di restituzione dei termini va respinta ed il ricorso va considerato tardivo,
tuttavia l’insorgente ha espressamente chiesto all’assicuratore l’emanazione di una decisione di revoca della decisione impugnata, che la Cassa dovrà emanare immediatamente,
a questo proposito va abbondanzialmente ricordato che il TCA ha stabilito che l’assicuratore non può fondare la decisione di sospensione dal pagamento delle prestazioni LAMal sulla base di ACB neppure presentati all’autorità cantonale per il loro pagamento (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210 e DTF 129 V 455),
copia della presente va notificata all’IAS, quale autorità interessata,
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La richiesta di restituzione dei termini è respinta.
2.- Il ricorso, in quanto tardivo, é irricevibile.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti