Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.176

 

cs

Lugano

14 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 agosto 2006 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto che                     con scritti del 16 giugno 2005 e del 7 novembre 2005 (doc. 21) la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1, affiliata per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in virtù dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa dei numerosi attestati di carenza beni rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione sociale (cfr. doc. 14). Copia della lettera è stata trasmessa all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), quale avviso all’autorità d’assistenza sociale competente per il Canton Ticino. Il 19 giugno 2006 l’assicurata ha chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione formale (doc. 16). Il 6 luglio 2006 la Cassa ha emanato l'atto tramite il quale ha confermato la sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione degli art. 90 cpv. 3 e 4 OAMal, nonché 4.1 CGA, poiché vi sarebbero 3 attestati di carenza beni (ACB) non ancora interamente pagati (doc. 14),

 

                                         in seguito alle contestazioni dell’interessata il 31 agosto 2006 la Cassa malati CO 1 ha emanato la decisione su opposizione, confermando la sospensione del pagamento delle prestazioni, poiché non sarebbe ancora stato pagato 1 ACB, e ha tolto l’effetto sospensivo al ricorso (doc. 7),

 

                                         il 6 settembre 2006 RI 1 ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della sospensione e il versamento a suo favore del sussidio versato dall’IAS alla Cassa per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattia per i mesi da gennaio a giugno 2006. Contestualmente ha domandato il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. I),

 

                                         con risposta del 15 settembre 2006 la Cassa ha proposto di dichiarare irricevibile il ricorso per quanto concerne la richiesta di versamento del sussidio cantonale e respingerlo per quanto concerne la sospensione del pagamento delle prestazioni (doc. VIII), mentre l’IAS, con scritto 8 settembre 2006, ha auspicato l’accoglimento dell’impugnativa limitatamente alla problematica della sospensione (doc. IV),

 

                                         con decreto del 14 settembre 2006 il TCA ha concesso l’effetto sospensivo al ricorso (doc. VII),

 

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),

 

                                         con pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06, pubblicata in RAMI 4/2006, KV 378, pag. 320 e seguenti) e ulteriori 11 sentenze tutte del 26 luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06; K 36/06; K 35/06; K 31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le decisioni di questo Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire delle Casse malati appartenenti ad un altro Gruppo assicurativo che ha sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto dall’autorità cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di assumersi gli importi rimasti impagati,

                                         nella prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare affermato (cfr. RAMI 4/2006, pag. 320 e seguenti):

 

"  nella versione applicabile nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.

 

Per il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga

premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei premi.

 

L'art. 90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.

 

(…)

 

Come sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni in DTF 129 V 455 ha stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.

 

Il giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7 [sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).

 

(…)

 

La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato rispetto a quella della compensazione.

 

Nell'evenienza concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.

 

A ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag. 12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione prima di ricevere una tale conferma.

 

(…)

 

Ad ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente da lacune.

 

Il modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio preposto opposto al rimborso.",

 

                                         Va ancora rilevato che nelle sentenze del 26 luglio 2006 il TFA ha poi ribadito:

 

"  "(…)

Come nella precitata vertenza, anche nella presente evenienza l’assicuratore malattia non ha dato all’autorità competente l’occasione di determinarsi circa le misure da prendersi, la ricorrente essendosi limitata a trasmettere all’Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della lettera all’assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più corrisposto prestazioni. A prescindere dall’incompatibilità di tale operato con il diritto cantonale di esecuzione, che precisa chiaramente che l’assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta dell’Istituto delle assicurazioni sociali di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili (sentenza citata del 10 luglio, consid. 3 in fine) e dalla presenza di altri vizi formali evidenziati dal primo giudice (tardiva presentazione degli attestati di carenza beni all’autorità preposta), simile modo di procedere è anche altrimenti inaccettabile, l’ordinanza federale indicando esplicitamente che solo dopo l’avviso all’autorità d’assistenza sociale l’assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.” (K 79/06),

 

                                         nel caso concreto la situazione è analoga a quelle giudicate dal TFA. Infatti, con scritto 8 settembre 2006 l’UAM ha affermato che:

 

"  (…)

relativamente all’ACB n __________ lo scrivente Ufficio non avanza pregiudiziali di princpio.

La pratica è pertanto in fase di elaborazione amministrativa.

Alla luce di quanto sopra, richiamata anche la giurisprudenza di codesta Corte, così come dell’Alto TFA, in materia, questa Autorità postula l’accoglimento del ricorso della signora RI 1.” (doc. IV)

 

                                         per cui l’autorità cantonale non ha rifiutato il pagamento delle prestazioni in arretrato,

 

                                         in queste condizioni, sulla base delle numerose sentenze del TFA (cfr. in particolare la sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) dove l’Alta Corte ha affermato:

 

"  A ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag. 12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione prima di ricevere una tale conferma.”, sottolineature del redattore)

 

                                         il ricorso va accolto,

 

                                         per quanto concerne la conformità delle norme del diritto cantonale con quelle del diritto federale, va rilevato che il TFA, malgrado le censure in tal senso nei ricorsi presentati dall’altro Gruppo assicurativo [cfr. ad esempio il ricorso del 10 marzo 2006 nella causa K 38/06, sfociata nella sopra citata sentenza del 10 luglio 2006, dove l’assicuratore affermava che “gli articoli 82 a 85 del Regolamento della Legge Cantonale d’Applicazione della LAMal (LCAMal) entrati in vigore al 1. gennaio 2005 oltrepassano le disposizioni legali previste dall’art. 90 cpv. 4 OAMal. Secondo la giurisprudenza una nuova norma esecutiva deve attenersi alle disposizioni legali e non può contenere nuove regole che si discostano dalle disposizioni legali e perciò violano il principio della forza derogatoria del diritto federale (DTF 126 V 269 c. )”], come visto in precedenza, non ha ritenuto contrario al diritto superiore i disposti contenuti nel Reg. LCAMal,

 

                                         neppure il nuovo art. 64a LAMal entrato in vigore il 1. gennaio 2006 può essere d’aiuto all’assicuratore,

 

                                         infatti tale argomento era già stato sollevato dall’altro gruppo assicurativo in altre procedure, dove il TCA aveva affermato (STCA del 20 marzo 2006, inc. 36.2006.40):

 

"  L’accenno al nuovo articolo 64a LAMal fatto dall’assicuratore in sede di decisione su opposizione, non ha alcun valore nella misura in cui la decisione formale iniziale è stata emanata prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa e la grave misura di sospensione si basava inizialmente sull’art. 90 OAMal, il cui tenore è modificato dal 1.1.2006. Del resto in sede di risposta (cfr. doc. VI), l’assicuratore ha ribadito di fondare la sospensione dal pagamento di ogni prestazione LAMal, oltre che sulle CGA, sull’art. 90 OAMal, citando il contenuto in vigore fino al 31.12.2005 (cfr. anche STFA del 28 gennaio 2005 nella causa D., K 117/04, consid. 2.1 e DTF 129 V 455, consid. 1).

 

Va poi abbondanzialmente rilevato che l’assicuratore non ha trasmesso documentazione atta a comprovare di aver diffidato per iscritto l’assicurato e di avergli assegnato un termine supplementare di 30 giorni con l’indicazione delle conseguenza della mora come richiesto dall’art. 64a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1.1.2006.”

 

                                         queste considerazioni, così come quelle, simili, contenute nella STCA del 2 giugno 2006 (inc. 36.2006.50), sfociate nelle STFA del 26 luglio 2006, K 45/06 e K 79/06, non sono state criticate dal TFA, che applica il diritto d’ufficio,

 

                                         del resto in concreto la Cassa fa espressamente riferimento all’art. 90 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2005,

 

                                         alla luce della citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle relative STCA (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D., inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.224, STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA del 13 febbraio 2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.223, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA del 28 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006 nella causa G., inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc. 36.2006.40, STCA del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81, STCA del 30 agosto 2006 nella causa B., inc. 36.2006.127, STCA del 30 agosto 2006 nella causa T., inc. 36.2006.91, STCA del 1 settembre 2006 nella causa C., inc. 36.2006.122, STCA del 7 settembre 2006 nella causa B., inc. 36.2006.96, STCA del 14 settembre 2006 nella causa C., 36.2006.145), il ricorso su questo punto deve essere accolto e la decisione impugnata annullata,

 

                                         nell’ambito della procedura su opposizione l’insorgente ha preteso dall’assicuratore il versamento di un importo di fr. 1'620, pari al sussidio versato dall’UAM alla Cassa nei mesi da gennaio a giugno (270 X 6), avendo nel frattempo pagato i premi mensili di fr. 400,

                                     

                                         l’assicuratore e l’UAM sostengono che la richiesta sia irricevibile,

 

                                         dagli atti emerge che l’assicuratore con la decisione su opposizione ha dichiarato la pretesa infondata,

 

                                         tutto ben considerato, visto che nel frattempo l’assicuratore ha già rimborsato all’interessata un importo di fr. 1'360, trattenendo solo fr. 260 per il pagamento dei premi di luglio ed agosto 2006 (fr. 400 – 270 di sussidio – fr. 130 che avrebbe dovuto versare l’assicurata), e allo scopo di evitare di privare l’assicurata di un grado d’impugnazione, questo TCA ritiene corretto, limitatamente al versamento del sussidio, trattare la decisione del 31 agosto 2006 alla stregua di una decisione formale e quindi invitare l’assicuratore a emanare una decisione su opposizione su questo tema specifico (cfr. in tal senso anche la recente STCA del 9 novembre 2006, inc. 36.2006.63),

 

                                         l’assicuratore, nella misura in cui l’opposizione non è divenuta priva di oggetto in seguito al versamento di parte di quanto richiesto, dovrà emettere una decisione su opposizione solo su questo aspetto,

 

                                         il TFA, nel confermare le sentenze di questo Tribunale in ambito di sospensione, ha rilevato che “l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente da lacune.” ed ha tutelato la decisione del TCA di far pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le tasse per la superficialità e la leggerezza con la quale hanno adottato una misura incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di persone con scarse (se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le condizioni, provvede al versamento del dovuto,

 

                                         in particolare nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa M., K 42/06, il TFA ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di un importo di fr. 700 di tasse di giustizia, di fr. 200 di spese processuali e di fr. 100 a titolo di rimborso spese sopportate per la procedura dai ricorrenti,

 

                                         in concreto la leggerezza della Cassa è maggiore, tenuto conto che neppure dopo l’emanazione della STFA del 10 luglio 2006 (K 38/06), di cui era a conoscenza (cfr., fra le altre, STFA del 26 luglio 2006, K 80/06, dove la citata sentenza viene menzionata) ha adottato le misure procedurali richieste per annullare la decisione prima dell’inoltro della risposta di causa, mantenendo anzi la sospensione,

 

                                         vista l’estrema leggerezza e la superficialità con le quali è stata condotta tutta la procedura, la Cassa va condannata al pagamento di fr. 1'000 di tasse di giustizia, fr. 300.-- di spese processuali e fr. 300.-- a titolo di rimborso spese sopportate dalla ricorrente.

                                         copia della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata,

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata.

 

                                   2.   L’incarto è trasmesso alla Cassa per l’emanazione di una decisione su opposizione in merito alla compensazione di fr. 260 di sussidi ricevuti con premi dovuti dall’insorgente.

 

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese processuali di           fr. 300.-- sono poste a carico della Cassa malati CO 1 che verserà a RI 1 fr. 300.-- a titolo di rimborso per le spese sopportate per la procedura.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti