Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.183

 

TB

Lugano

16 aprile 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 agosto 2006 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Dal 1° gennaio 2005 __________ è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 1).

 

L’assicurato non ha pagato i premi inerenti i mesi da gennaio a giugno 2005 pari a Fr. 323.- al mese (doc. 1), a cui vanno tuttavia dedotti i sussidi cantonali ammontanti a Fr. 31,70 al mese. In pratica, a carico dell'assicurato rimanevano Fr. 309,80 al mese, per un totale di Fr. 1'858,80.

 

Il 5 dicembre 2005 (doc. 3) la Cassa malati ha diffidato la moglie dell'assicurato a versare l'ammontare di Fr. 1'858,80 per questi premi non pagati dal marito, poi aumentati il 27 dicembre 2005 (doc. 4) a Fr. 1'878,80 a causa dell'aggiunta di Fr. 20.- per le spese di diffida.

 

Non ottenendo il pagamento richiesto, il 30 maggio 2006 (doc. 7) la Cassa ha avviato una procedura esecutiva contro la coniuge, la quale il 19 giugno 2006 (doc. 8) si è opposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dall'____________________ di __________ chiedente la somma di Fr. 1'858,80 quale credito, oltre Fr. 20.- per spese di diffida e Fr. 10.- per spese di esecuzione.

 

                                  B.   Con decisione del 13 luglio 2006 (doc. 10) indirizzata alla consorte del debitore, __________ risposata RI 1, la Cassa malati ha rigettato l'opposizione formulata contro il predetto PE, sottolineando che essa rimaneva debitrice della somma di Fr. 1'958,80 comprensiva di Fr. 20.- di spese di diffida e di Fr. 80.- per le spese d'esecuzione.

 

Con decisione su opposizione del 31 agosto 2006 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione formulata dalla coniuge, la quale il 24 luglio precedente (doc. 11) si è rivolta alla Cassa malati respingendo ogni addebito, avendo ormai divorziato dal debitore dei premi LAMal.

 

                                  C.   Formulando ricorso al TCA il 28/29 settembre 2006 (doc. I), la consorte dell'assicurato ha manifestato la sua estraneità ai debiti del marito trattandosi della di lui copertura assicurativa. Inoltre, ella ha osservato di aver lasciato il domicilio coniugale il 10 ottobre 2005 e di essere divorziata dal 27 giugno 2006. Attualmente è risposata e madre di una bambina, perciò non intende rispondere dei debiti passati dell'ex marito.

 

Nella risposta di causa (doc. III) la Cassa malati ha proposto la reiezione del ricorso, evidenziando l'esistenza di una comunione di domicilio fra gli ex coniugi nel periodo per il quale ha invocato la responsabilità solidale dell'insorgente nel pagamento dei premi LAMal dell'assicurato, quindi dal mese di gennaio al giugno 2005.

 

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

nel merito

 

                                   2.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

L'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente. Se, nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).

 

                                   3.   Nel caso di specie la Cassa malati, tramite la decisione su opposizione, chiede alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 1'958,80. Questa somma è composta del credito in capitale di sei mensilità di premi sussidiati dovuti dal marito da gennaio a giugno 2005 ([Fr. 323.- – Fr. 31,70] x 6 mesi), delle spese di diffida (Fr. 20.-) e delle spese di esecuzione (Fr. 80.-).

 

Il calcolo dei premi formulato dalla Cassa è corretto e non è stato contestato dall'insorgente. Quest'ultima non ha nemmeno messo in discussione l'attribuzione delle spese di diffida. La consorte dell'assicurato in mora con il pagamento di questi premi, fa unicamente valere di non avere più nulla a che fare con i debiti del marito, essendo divorziata e risposata. E ciò a maggior ragione se si tratta di debiti propri del coniuge, come i premi di Cassa malati presso CO 1.

                                   4.   Il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).

 

Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,

 

"  1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale."

 

Secondo l'art. 166 CC,

 

"  1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

 

A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

 

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

 

In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".

 

                                   5.   Vista la giurisprudenza che precede, occorre esaminare se fra i coniugi v'era comunione domestica nel momento in cui erano dovuti i premi reclamati dalla Cassa malati, vale a dire nel periodo da gennaio a giugno 2005.

 

Nel caso concreto, la ricorrente ha affermato di avere abbandonato il domicilio coniugale il 10 ottobre 2005 (doc. I), proprio come ha potuto accertare la stessa Cassa malati presso il Comune in cui essa ha convissuto con il marito (doc. 6).

Pertanto, al momento della maturazione dei premi reclamati, l'insorgente era ancora convivente con il marito; la separazione è intervenuta soltanto successivamente (ottobre 2005).

Data questa comunione domestica a __________ nell'intervallo di tempo che qui interessa, è quindi indubbio che siano dati gli elementi necessari per ammettere la solidarietà della consorte nei confronti dei debiti LAMal del marito.

 

Indipendentemente dalla circostanza che la ricorrente non intenda più occuparsi dei debiti a suo tempo cagionati dall'ex coniuge, essa deve invece ugualmente sopperire al mancato pagamento da parte di quest'ultimo della somma richiesta dall'assicuratore malattia (Fr. 1'858,80). In effetti, le giustificazioni addotte non sono sufficienti per evitare di doversi fare carico dei debiti contratti dal marito derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

 

                                   6.   Infine, va osservato che l’assicuratore ha chiesto all’insorgente anche Fr. 20.- di spese di diffida con la richiesta di pagamento del 27 dicembre 2005 (doc. 4).

 

In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276, il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida, così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

 

Nel caso di specie, l’art. 20.5 del __________ dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, edizione 2005 (doc. 15), prevede che CO 1 ha il diritto di farsi rimborsare gli interessi di mora e le spese causate da debitori morosi, come spese per solleciti, esecuzioni, ecc.

 

In queste condizioni, l’assicuratore può esigere dalla ricorrente il pagamento dell’importo di Fr. 20.- - comunque proporzionato al suo debito (Fr. 1'858,80) -, la quale non ha soluto, malgrado ne fosse debitrice, l’importo richiesto già nel dicembre 2005.

 

I Fr. 80.- delle spese esecutive vere e proprie non formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, pag. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

 

                                   7.   Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione della Cassa deve essere confermata.

La ricorrente va pertanto astretta al pagamento di Fr. 1'878,80.

 

Ne discende, pertanto, che l’opposizione della ricorrente al PE n. __________ del 13 giugno 2006 emesso dall’U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva limitatamente ad un importo di Fr. 1'878,80, escluse quindi le spese esecutive di Fr. 80.- richieste dalla convenuta con decisione formale del 13 luglio 2006.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                    §   Di conseguenza, l’opposizione della ricorrente al PE n. __________ dell’U__________ di __________ notificatole il 19 giugno 2006 va definitivamente rigettata per un importo di Fr. 1'878,80.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti