Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.186

 

ir/td

Lugano

30 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 settembre 2006 emanata da

 

Cassa malati CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con atto del 2 ottobre 2006 RI 1, (1968) coniugata dal 10 settembre 2003 con __________ (1943) con il quale ha sottoscritto un contratto matrimoniale di separazione dei beni, si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro decisione su opposizione dell'assicuratore sociale CO 1 con la quale è stata riconosciuta debitrice della somma di CHF 1'334.35 per premi del marito non pagati durante il periodo 1 aprile - 30 giugno 2005.

 

                                         Nel suo gravame RI 1 indica la disponibilità del marito a pagare il debito ritenuto come lo stesso sarebbe creditore nei confronti di un istituto bancario e come la separazione dei beni sottoscritta impedirebbe all'assicuratore sociale l'incasso del credito.

 

                                  B.   All'accoglimento del gravame si oppone l'assicuratore con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.

                                         Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.        

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

                                         nel merito

 

                                   2.   Come recentemente ancora ribadito dal Tribunale Federale delle Assicurazioni (K 114/03 sentenza del 22 luglio 2005) il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali ed in specie con la LAMal (cfr. DTF 119 V 19 consid. 2c-d). Giusta l'art. 163 cpv. 1 CC "i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia". L'art. 166 cpv. 1 CC prevede poi che "durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia", mentre per il cpv. 3 del medesimo disposto, "con i propri atti, ciascun coniuge obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro".

 

                                         Il TFA ha già avuto modo di evidenziare che sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, ritenuto che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all'art. 166).

 

                                         Con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza

                                         finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà.  Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag. 149). Nella sentenza DTF 129 V 90 il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha modificato la propria giurisprudenza precisando che un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

 

                                         Gli stessi principi sono stati ulteriormente ribaditi nella recente sentenza cantonale 18 ottobre 2006 (36.2006.140 in re B.).

 

                                   3.   In concreto va evidenziato da un lato come l'ammontare del debito e la sua causale non siano minimamente - a ragione - posti in discussione con l'impugnativa in causa.

 

                                         Gli atti prodotti dall'assicuratore contemplano la domanda d'adesione di __________ a CO 1, prima del suo matrimonio, e meglio dal 1 settembre 1993. CO 1 ha inoltre correttamente prodotto la polizza assicurativa 2003 da cui si desume il premio mensile ed ha versato agli atti l'estratto conto, i documenti attestanti l'incasso mancato ed in particolare l'atto di carenza beni (doc. 6) del 2 marzo 2006.

 

                                         Il controllo abitanti di __________ ha confermato la sussistenza del matrimonio e la ricorrente non sostiene la cassazione della vita in comune.

 

                                         Sempre agli atti le procedure d'incasso forzato verso la ricorrente e le decisioni formali e su opposizione.

 

                                   4.   Alla luce di quanto precede, ritenuto corretto il conteggio della CO 1, che ripercuote sulla ricorrente spese amministrative ed esecutive non contestate, osservato come tutti i presupposti di legge siano adempiuti, il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto e la decisione su opposizione è confermata.

                               1.1.   Di conseguenza RI 1 è condannata al pagamento dell'importo di CHF 1'334.35 alla CO 1.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.  

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti