Raccomandata |
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Incarto n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 28 settembre 2006 emanata da |
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Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è stata assicurata presso la Cassa malati CO 1 dal 1. giugno 1991 al 31 dicembre 2005 per l’assicurazione obbligatoria di base.
Con scritto del 23 agosto 2005 l’interessata si è rivolta all’assicuratore, trasmettendo copia di due lettere, del 31 gennaio 2003 e del 20 maggio 2003, tramite le quali aveva chiesto la sospensione del rischio infortunio (doc. E).
In data 8 settembre 2005 CO 1 ha sospeso il rischio infortunio dell’assicurata con effetto dal 1° settembre 2005 e l’ha informata che non sarebbe stato possibile procedere con una modifica retroattiva del contratto assicurativo, poiché i due scritti sopra citati non erano mai pervenuti alla Cassa malati (doc. F).
B. In seguito alla richiesta dell’interessata, patrocinata dalla RA 1, di rimborsare i premi relativi alla copertura infortuni per il periodo dal 1. aprile 2003 al 30 settembre 2005 (per complessivi fr. 1'551,50; cfr. doc. G), e dopo ulteriore corrispondenza tra le parti, CO 1 ha emanato una decisione formale tramite la quale ha confermato la sua presa di posizione (doc. L).
C. Tramite decisione su opposizione del 28 settembre 2006 l’assicuratore ha respinto le censure dell’interessata, evidenziando la mancanza di prova dell’invio degli scritti datati 31 gennaio 2003 e 20 maggio 2003, la mancata trasmissione dell’attestato di assicurazione contro gli infortuni del suo datore di lavoro e la prescrizione della richiesta di restituzione (doc. A).
In particolare la Cassa malati ha rilevato che la raccomandata datata 31 gennaio 2003 e portante il numero __________ non conteneva la richiesta di sospensione del rischio infortunio, bensì un altro scritto, sempre datato 31 gennaio 2003, con il quale l’interessata chiedeva la trasmissione di documentazione e poneva alcune domande all’assicuratore. Per contro lo scritto 20 maggio 2003 non è stato trasmesso per raccomandata e l’assicurato non ne ha comprovato l’invio (doc. A).
D. Con ricorso del 25 ottobre 2006 l’assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1, __________, ha contestato la predetta decisione, ritenendo di aver comprovato la notifica di una raccomandata il 31 gennaio 2003, la quale conteneva la richiesta di sospendere il rischio infortunio dal 1. aprile 2003 in seguito all’inizio di un’attività dipendente. L’insorgente fa valere che il 31 gennaio 2003 ha trasmesso due scritti alla CO 1, una raccomandata (LSI n° __________) con la richiesta di sospendere il rischio infortuni ed un invio normale tramite il quale venivano chieste alcune delucidazioni (doc. I).
L’insorgente ritiene inoltre che il prevalersi, da parte di CO 1, della prescrizione ex art. 25 cpv. 3 LPGA, costituisce un abuso di diritto, poiché spettava all’assicuratore dar seguito alle richieste dell’interessata e fa notare che mentre per la sospensione del rischio infortunio dal 1. aprile 2003 l’assicuratore chiede anche la prova della copertura da parte del datore di lavoro, per la sospensione accordata dal 1. settembre 2005 non era stata effettuata alcuna richiesta (doc. I).
E. Con risposta del 20 novembre 2006 CO 1 chiede la reiezione del ricorso e fa valere i motivi già esposti in precedenza (doc. III). In particolare l’assicuratore ribadisce di aver ricevuto uno scritto datato 31 gennaio 2003, ma contenente unicamente una lettera tramite la quale l’assicurata chiedeva alcune informazioni (doc. 21). L’assicuratore afferma inoltre che con il citato scritto l’interessata evidenzia diverse problematiche ancora aperte, per cui non avrebbe senso sostenere che nella busta del 31 gennaio 2003 sarebbero state inserite due lettere, potendo l’assicurata chiedere la sospensione del pagamento del rischio infortunio in un unico scritto. CO 1 evidenzia come il numero __________ della ricevuta postale della raccomandata del 31 gennaio 2003 (doc. C), corrisponde esattamente a quello figurante sulla busta che conteneva la lettera prodotta dalla Cassa malati (doc. 22). Del resto l’assicurata per più di due anni ha continuato a pagare anche la parte relativa agli infortuni, senza chiedere spiegazioni all’assicuratore (doc. III).
F. Con scritto 4 dicembre 2006 l’assicurata chiede l’edizione in originale della lettera e della busta di cui ai doc. 21 e 22 e fa valere che sia la lettera prodotta dalla Cassa (doc. 21) che la lettera prodotta dalla ricorrente (doc. C) hanno lo stesso indirizzo ma si distinguono per un elemento essenziale, ossia l’indicazio-ne del fax, presente solo sul doc. 21 e che corrisponde a quello dell’agenzia della CO 1 di __________. L’insorgente afferma che questa differenza è fondamentale poiché la lettera prodotta dalla Cassa (doc. 21, con contestazioni generiche della ricorrente) era stata trasmessa il 31 gennaio 2003 via fax, mentre la lettera prodotta dalla ricorrente (doc. C, con la richiesta di sospendere il rischio infortunio) è stata trasmessa tramite raccomandata. Ciò sarebbe comprovato dal rapporto di trasmissione del fax (doc. O), che tuttavia non riporta la scansione del testo inviato. La ricorrente chiede l’edizione dei tabulati della linea telefonica dell’agenzia CO 1 di __________ relativa al pomeriggio del 31.01.2003 per verificare la ricezione dal numero __________ o __________ della lettera di cui al doc. 21 (doc. V).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
2. L’art. 8 cpv. 1 LAMal prevede che la copertura di infortuni può essere sospesa fintanto che l’assicurato è interamente coperto per questo rischio, a titolo obbligatorio, giusta la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). L’assicuratore procede alla sospensione su richiesta dell’assicurato, il quale deve provare di essere interamente assicurato ai sensi della LAINF. Il premio è ridotto in proporzione.
Per l’art. 11 OAMal la sospensione della copertura dell’infortunio prevista dall’articolo 8 della legge, effettuata a domanda scritta dell’assicurato, inizia al più presto il primo giorno del mese che segue questa domanda.
3. Nel caso di specie la ricorrente afferma di aver chiesto all’assicuratore, con lettera del 31 gennaio 2003, di voler sospendere il rischio infortunio con effetto dal 1. aprile 2003, prevedendo di iniziare, in quella data, un’attività lucrativa dipendente.
L’assicuratore afferma che nella raccomandata del 31 gennaio 2003 era contenuta una lettera, doc. 21, in cui la ricorrente si lamentava di altre problematiche non ancora risolte. Non conteneva invece lo scritto tramite il quale la ricorrente chiedeva la sospensione del pagamento del rischio infortunio (doc. C).
L’insorgente, a comprova di quanto affermato, fa però valere che la lettera prodotta dalla Cassa è stata trasmessa via fax il 31 gennaio 2003, mentre l’altro scritto, sempre datato 31 gennaio 2003, era quello contenuto nella raccomandata.
4. Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
5.Per quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa K. (C 94/94), il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In quell’occasione il TFA ha affermato:
" Zu prüfen bleibt somit, ob mit hinreichender Wahrscheinlichkeit angenommen oder mittels Beweismassnahmen ausgewiesen werden kann, dass das offenbar nicht mehr auffindbare Original des Formulars für die Meldung schlechtwetterbedingter Arbeitsausfälle der bei der Verwaltung am 4. November 1993 eingegangenen Sendung tatsächlich beigelegt worden ist. Dies hängt wesentlich davon ab, was der damals verschickte Umschlag sonst noch enthielt.
Wie sich den vom kantonalen Arbeitsamt bei der Arbeitslosenkasse eingeholten und im vorliegenden Verfahren zusammen mit der Vernehmlassung beigebrachten Unterlagen entnehmen lässt, beinhaltete dieser effektiv die auf den Oktober 1993 bezogenen und für die Abrechnung bei der Arbeitslosenkasse bestimmten Angaben, nämlich – nebst Lohnabrechnungskopien – die Originale der Formulare "Antrag auf Schlechtwetterentschädigung", "Abrechnung über die wetterbedingten Arbeitsausfälle" und "Rapport über die wetterbedingten Ausfallstunden". Da der Inhalt der Sendung somit beweist, dass sich die beschwerdeführende Firma am 3. November 1993 gerade wegen der Schlechtwetterentschädigung für den Monat Oktober 1993 an die Verwaltung wandte, ist von der Vermutung auszugehen, dass darin auch das Original des Formulars für die Meldung wetterbedingter Arbeitsausfälle im Oktober 1993 enthalten war. Es verhält sich diesbezüglich nicht wesentlich anders als bei der Versendung eines Schriftstücks mit eingeschriebener Post, wo die Rechtsprechung erkannt hat, dass, wer den Aufgabeschein und die zurückbehaltene Kopie des Schriftstückes vorweisen kann, die Vermutung für sich hat, die fragliche Eingabe habe sich tatsächlich im eingeschrieben versandten Umschlag befunden. So kann beispielsweise eine rechtzeitige Beschwerdeeinreichung als nachgewiesen gelten, wenn eine Postquittung oder ein anderer Empfangsschein für eine Sendung vorgelegt wird, in der die behauptete Rechtsschrift enthalten gewesen sein kann. Macht die Behörde in einem solchen Fall einen andern Inhalt geltend, liegt es grundsätzlich an ihr, hiefür den Nachweis zu erbringen. Die blosse Erklärung, es erscheine in hohem Grade unwahrscheinlich, dass die Eingabe in der Kanzlei verloren gegangen sei, genügt dazu nicht (ZAK 1985 S. 130). Da das kantonale Arbeitsamt im vorliegenden Fall nichts vorbringt, das gegen die sich zunächst zugunsten der beschwerdeführenden Firma auswirkende Vermutung spricht, ist von der Richtigkeit ihrer Darstellung auszugehen, was zur Gutheis-sung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt.“ (sottolineature del redattore)
In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).
6. Nel caso di specie le parti sono d’accordo che il 31 gennaio 2003 l’assicurata ha spedito, tramite raccomandata, uno scritto all’as-sicuratore. La divergenza consiste nel contenuto della busta spedita quel giorno.
Mentre l’assicuratore ritiene che la busta conteneva uno scritto tramite il quale l’assicurata si lamentava di alcune problematiche sorte tra le parti e produce a comprova il doc. 21, l’assicurata sostiene che quest’ultimo scritto è stato trasmesso tramite fax (e produce a comprova il rapporto di trasmissione del 31 gennaio 2003 che tuttavia non comporta la scansione del testo inviato) e afferma che la raccomandata conteneva invece la richiesta di sospensione del rischio infortunio, di cui al doc. C, e confermato tramite lettera semplice del 20 maggio 2003 (doc. D), che l’assicuratore afferma tuttavia di non aver ricevuto.
Sulla base della STFA del 26 settembre 1994 (C 94/94) sopra riportata, occorre partire dalla presunzione che la busta conteneva lo scritto con la richiesta di sospensione del rischio infortunio (doc. C). L’assicuratore, per rovesciare questa presunzione, ha tuttavia prodotto un altro scritto dell’assicurata inviato lo stesso giorno (doc. 21).
Questo documento, sul quale figurano, scritti con il computer, i numeri di fax dell’assicurata e, secondo quanto affermato dalla ricorrente, della sede di __________ dell’assicuratore, sarebbe stato trasmesso via fax, come emerge dal rapporto di trasmissione del 31 gennaio 2003 (doc. O).
Tuttavia anche su questo scritto figurano sia la dicitura “raccomandata” sia l’indirizzo dell’assicuratore a __________. Per cui non può essere escluso che la lettera sia stata spedita sia per raccomandata alla sede principale di __________ sia via fax alla succursale di __________.
Va qui inoltre evidenziato che la raccomandata è stata spedita da __________ alle 14.44 (doc. C), mentre il fax potrebbe essere stato inviato alle 15.39, apparentemente da casa a __________ (cfr. numero di fax indicato in calce all’indirizzo). Infine con lettera del 10 febbraio 2006, ossia prima di inoltrare ricorso al TCA, la ricorrente aveva affermato che “la signora RI 1 in data 31 gennaio 2003 ha indirizzato una sola corrispondenza alla CO 1, ovvero quella prodotta in copia con la relativa ricevuta di cui al doc. C dell’opposizione 27 gennaio 2006. Non abbiamo mai sostenuto, d’altro canto, che in data 31 gennaio 2003 siano state inviate altre missive dalla nostra assicurata alla CO 1 oltre quella citata.” (doc. 24)
Sulla base di quanto sopra descritto non è dunque possibile concludere, con il grado della verosimiglianza preponderante, che lo scritto contenuto nella raccomandata del 31 gennaio 2003 fosse quello relativo alla richiesta di sospensione del pagamento dei premi. Ciò a maggior ragione se si considera il lungo tempo trascorso (oltre due anni) fino al momento in cui la ricorrente ha reclamato per la mancata risposta al presunto invio.
Ulteriori accertamenti sono tuttavia superflui. E questo per due motivi.
Innanzitutto, non risulta dagli atti che al momento della richiesta di esonero dal pagamento del premio relativo al rischio infortunio, l’insorgente abbia comprovato di essere stata obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni, come richiede l’art. 8 cpv. 1 LAMal (cfr. anche punto 8 del ricorso, doc. I). Solo in sede di opposizione l’interessata ha trasmesso una lettera del 19 maggio 2003, intitolata “assicurazione infortuni obbligatoria secondo la LAINF”, tramite la quale emerge che la __________ __________ ha confermato “di aver ricevuto la vostra dichiarazione d’infortuni, che tratteremo con il numero di riferimento sopraindicato.” (doc. M e N). Per cui l’assicuratore al momento del presunto invio degli scritti del 31 gennaio e del 20 maggio 2003 non aveva gli elementi per accordare l’esenzione richiesta. Ciò a prescindere dalla circostanza che dal 1. settembre 2005 l’esonero è stato accordato senza la domanda di documentazione supplementare.
Inoltre, l’assicurata, malgrado la lettera del 31 gennaio 2003 e il successivo scritto del 20 maggio 2003, non ha più rivendicato la sospensione del premio infortunio fino al 23 agosto 2005. Non solo l’insorgente non è più intervenuta presso l’assicuratore, ma ha pagato, per più di due anni, il premio intero, compresa dunque la parte riguardante l’infortunio, senza eccepire alcunché.
Per l’art. 25 cpv. 3 seconda frase LPGA il diritto di chiedere il rimborso di contributi pagati in eccesso si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati.
A proposito di questa norma, con sentenza del 21 gennaio 2005 (K 99/04), il TFA ha affermato (cfr. anche DTF 119 V 298 per quanto concerne le norme in vigore fino al 31.12.2002):
" (…)
Soweit die Versicherte in der beschriebenen Verjährungs- und Verwirkungsregelung für Beitragsforderungen sodann eine Ungleichbehandlung gegenüber dem Rückerstattungsanspruch der versicherten Person ihrerseits auf zu viel bezahlte Beiträge gemäss Art. 16 Abs. 3 Satz 1 AHVG bzw. Art. 25 Abs. 3 ATSG sieht (einjährige Frist ab Kenntnisnahme; fünfjährige Frist nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge bezahlt worden sind), verkennt sie den unterschiedlichen Bedeutungsgehalt der beiden Anspruch-sarten. Während es bei der Einforderung der Beiträge seitens der Verwaltung um die Durchsetzung der Beitragspflichten - und damit die Wahrnehmung öffentlicher Interessen - an sich geht, bestehen Sinn und Zweck des (Beitrags-)Rückerstattungsanspruchs der versicherten Person einzig darin, aus Gründen der Rechtssicherheit und aus verwaltungstechnischen Erwägungen (...) nach Ablauf eines bestimmten Zeitraumes in einem bestimmten Schuldverhältnis zwischen AHV (oder - analog - der sozialen Krankenversicherung) und beitragspflichtiger Person Ruhe einkehren zu lassen (BGE 119 V 300 Erw. 4a mit Hinweis). Demgegenüber unterliegen die - in der Sache eher vergleichbaren - Rückerstattungsansprüche von Krankenversicherern (auf bereits erbrachte aber nicht geschuldete Leistungen) und Versicherten (auf zu viel bezahlte Beiträge) derselben Verwirkungsordnung (Art. 16 Abs. 3 Satz 1 [Beiträge] und Art. 47 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 AHVG [Leistungen; in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2002]; Art. 25 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 [Leistungen] und Abs. 3 ATSG [Beiträge]; BGE 119 V 301 Erw. 4c mit Hinweisen). Gleiches gilt ferner für den Anspruch auf noch ausstehende Leistungen oder Beiträge (Beiträge: Art. 16 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 Satz 1 AHVG, Art. 24 Abs. 1 ATSG; Leistungen: Art. 46 Abs. 1 AHVG [in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung]; Art. 46 Abs. 1 AHVG [in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung] in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 ATSG).” (sottolineature del redattore)
Il disposto è pertanto applicabile anche al caso in cui l’assicurato chiede il rimborso di premi dell’assicurazione malattie. Il termine, di perenzione, di un anno inizia a decorrere da quando l’interessata ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati.
In concreto, avendo chiesto la sospensione del pagamento del premio per l’infortunio dal 1. aprile 2003, l’assicurata avrebbe dovuto rendersi conto nel corso del mese di marzo di quell’anno, quando ha ricevuto la polizza per il pagamento del premio del mese seguente, che l’importo complessivo dovuto non era stato modificato. Anche volendo ritenere che nel corso del 2003 l’interessata non si è resa conto di aver pagato un premio troppo elevato, va comunque sottolineato che al momento della ricezione della polizza di assicurazione per il 2004 l’assicurata doveva rendersi conto che il premio infortunio era ancora incluso e che aveva pagato più di quello che avrebbe dovuto.
L’interessata ha invece atteso fino ad agosto 2005 prima di chiedere alla Cassa la riduzione del premio.
Contrariamente a quanto sostiene l’insorgente nel caso di specie non sono ravvisabili gli estremi di un abuso di diritto da parte della Cassa, atteso che spettava all’interessata, in assenza di risposta da parte dell’assicuratore fare i passi necessari per ottenere quanto richiesto. In particolare per l’interessata, in caso di silenzio dell’assicuratore, era aperta la via della denegata o ritardata giustizia al TCA (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA: il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione). Un’attesa di oltre due anni non può essere imputata alla Cassa quale abuso di diritto o negligenza da parte sua.
A giusta ragione l’assicuratore, in virtù degli art. 8 cpv. 1 LAMal e 11 cpv. 1 OAMal, sulla base dello scritto del 23 agosto 2005, ha sospeso il pagamento del premio relativo all’infortunio solo con effetto dal 1. settembre 2005.
In queste circostanze la richiesta di assunzione di ulteriori prove della ricorrente va respinta. Infatti, per i motivi testé addotti, è superfluo chiedere l’originale degli scritti del 31 gennaio 2003 e della busta, nonché l’edizione dei tabulati della linea telefonica dell’assicuratore relativamente al pomeriggio del 31 gennaio 2003. La richiesta è infatti comunque perenta.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficiente-mente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
7. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in questione (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti