Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 5 ottobre 2006 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto in fatto
A. Il 29 marzo 2006 RI 1, divorziata, ha postulato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006 per sé e per le due figlie (doc. 1).
B. La domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia con decisione del 30 giugno (doc. E) sia con decisione su reclamo del 5 ottobre 2006 (doc. H), poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo non sono state considerate dall'UAM come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurata la riduzione del premio di cassa malati.
C. Con ricorso del 2 novembre 2006 (doc. I) l'assicurata si è rivolta al TCA chiedendo di concederle il sussidio di cassa malati per l'anno 2006, come già occorso negli anni precedenti (dal 2002 al 2005 compresi). A suo dire, il ritardo dell'invio della richiesta di sussidio sarebbe dovuto al mal lavorare dell'Amministrazione, che avrebbe perso la sua istanza di sussidio già inviata nel luglio 2005. Gli errori commessi all'interno dell'UAM, la male organizzazione ed i ritardi nella gestione delle pratiche, farebbero ora, arbitrariamente, ricadere la responsabilità della domanda tardiva sugli ignari assicurati. Inoltre, (ri)spedendo la propria domanda nel marzo 2006, l'interessata ha semplicemente dato seguito alla risposta datale telefonicamente da una funzionaria dell'UAM interpellata una seconda volta in merito allo stato dell'evasione della sua pratica.
D. Con osservazioni del 24 novembre 2006 (doc. III) l’Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso, specificando che la motivazione addotta dalla ricorrente secondo cui l'istanza sarebbe stata tempestivamente inviata e poi smarrita dall'UAM non è sufficiente per concederle ugualmente il sussidio, poiché non ha addotto alcuna prova in merito al suo effettivo invio. Inoltre, dato che nel 2006 non v'è stata neppure una diminuzione di reddito, non è possibile, in virtù dell'eccezione prevista dall'art. 45 cpv. 1 lett. d LCAMal applicabile quando la domanda giunga nell'anno di competenza, concederle retroattivamente la riduzione dei premi di cassa malati.
In un ulteriore scritto la ricorrente ha riassunto e ribadito le proprie motivazioni, postulando il riconoscimento di "un diritto pienamente acquisito e dovuto." (doc. V). L'UAM non ha preso posizione a questo proposito (doc. VI).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Il ricorso è presentato nei 30 giorni dall'intimazione della decisine su reclamo. Lo stesso è quindi tempestivo.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a Fr. 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e il primo figlio a Fr. 30'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
4. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).
Giusta l'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dalla ricorren- te -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
5. Nel caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa malati per il 2006 è stata inviata a 2006 inoltrato (doc. 1).
In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato che l'assicurata è stata tassata in via ordinaria con l'emissione della tassazione 2003 (doc. 1), la richiesta inoltrata nel 2006 è tardiva. Essa doveva essere presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2006), ovvero entro il 31 dicembre 2005, quando l'interessata disponeva dei dati necessari allo scopo.
Va inoltre osservato che l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non va applicato alla fattispecie, poiché la ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi. Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2006 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il citato art. 45 rinvia, come ben evidenziato dall'UAM.
Alla luce di queste considerazioni occorre verificare se effettivamente la domanda di riduzione dei premi di cassa malati sia stata inoltrata ancora nel 2005, come ritiene la ricorrente, o se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la richiesta di sussidio come inoltrata nel 2006 e dunque tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.
6. Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell’ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso analogo, Borghi/Corti, op. cit. pag. 90.
7. Per quanto attiene la notifica delle decisioni e l’inoltro di atti ed istanze nei confronti dei quali la ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.
In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092).
A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).
8. La questione del presunto invio all'UAM, già nel 2005, da parte della ricorrente, della sua istanza di sussidio, va risolta alla luce della consolidata giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (prima fra tutte: STCA del 17 ottobre 2005 nella causa R., inc. 36.2005.86 pagina 11, ultima: STCA del 28 novembre 2006 nella causa R.V., inc. 36.2006.165), dove è stato accertato quanto segue:
" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza, ha precisato come:
“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."
(…)
Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato come:
“ … per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata. (…)."
9. Nel caso concreto la ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere comprovato l’invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio destinatario relativa all’istanza presentata.
Ora, avendo percepito il sussidio anche negli anni precedenti, dagli atti è desumibile che, verosimilmente, la ricorrente abbia ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per l’inoltro della domanda di riduzione dei premi per l’anno 2006 già nel giugno/luglio 2005. D'altronde ciò è quanto l'interessata stessa afferma. Tuttavia, il formulario pervenuto nel marzo 2006 all’amministrazione presenta il timbro del comune di domicilio ed il NIP aggiunto a mano dall'UAM non appena l'ha ricevuto. L'istanza agli atti non corrisponde, quindi, a quella già etichettata che l'UAM trasmette ai precedenti beneficiari del sussidio.
L'assicurata ha indicato di avere regolarmente inoltrato la sua richiesta nel corso del 2005. Purtroppo, la prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all’assicurata medesima ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dalla stessa, e meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.
In concreto, dalla documentazione a disposizione non si può desumere il rispetto del termine per l’inoltro della richiesta. Manca dunque la certezza dell'avvenuta spedizione dell'istanza di sussidio già nell'estate 2005 ed un possibile errore d’impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere sull’Amministrazione.
Chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l’avvenuto invio, sia, come indicato, mediante la produzione della ricevuta della raccomandata o la produzione di corrispondenza relativa all’oggetto dell’istanza stessa che attesti quindi che l'Amministrazione ha ricevuto una precedente comunicazione da parte dell'assicurato.
In mancanza di prove attestanti il contrario, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come trasmessa all’UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel marzo 2006 e deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere considerato giustificato.
10. A norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).
Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
11. Nel caso di specie l’insorgente fa valere di aver interpellato telefonicamente nel novembre 2005 una dipendente dell’UAM, di cui non indica il nome, che le avrebbe risposto che "avevano tanto lavoro, e che la decisione sarebbe stata emessa ad inizio dell'anno 2006". Non avendo ricevuto alcunché all'inizio del 2006, a seguito di una nuova sollecitazione telefonica avvenuta nel marzo 2006, la ricorrente ha appreso che l'Amministrazione non ha mai ricevuto la sua richiesta per il 2006, invitandola quindi a (ri)formulare la domanda di sussidio (doc. I pag. 2).
In un altro caso giudicato da questo TCA in data 17 gennaio 2006 nella causa R. (inc. 36.2005.102), questo Tribunale aveva interpellato l’UAM per sapere come reagisce l’Amministrazione quando un assicurato necessita di informazioni da parte sua. In quell’occasione l’Amministrazione ha affermato che:
" (…) “nel corso del mese di gennaio 2004 il Servizio Sussidi dell’Ufficio dell’assicurazione malattia contava 10 funzionarie/funzionari preposti all’evasione delle richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni telefoniche agli utenti. Nessuno in particolare era preposto a rispondere a domande circa la tempistica di inoltro delle richieste di sussidio. L’assetto organizzativo del Servizio per quanto attiene alla gestione delle richieste telefoniche non prevede infatti una ripartizione interna delle telefonate in base alla tipologia del quesito posto. Sulla base di costanti verifiche interne effettuate in merito al flusso di telefonate in entrata, è possibile affermare che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte al Servizio Sussidi in media tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il nostro Ufficio non tiene un registro delle telefonate in entrata; di conseguenza non è possibile indicare nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o della funzionaria che si è occupato del caso della ricorrente.” L’amministrazione ha inoltre aggiunto che “nelle situazioni simili a quelle della ricorrente, i collaboratori chiamati a fornire indicazioni telefoniche dovevano invitare i richiedenti ad inoltrare la richiesta di riduzione di premio mediante il modulo ufficiale d’istanza debitamente compilato, allegando copia dei certificati assicurativi, copia di tutti i giustificativi attestanti l’ammontare delle entrate lorde conseguite nel corso degli ultimi 6 mesi, copia di eventuali documenti relativi ad interessi passivi o alimenti a proprio carico ed eventualmente uno scritto in cui il richiedente espliciti succintamente la propria situazione. In seguito, se i richiedenti lo reputavano necessario ed a dipendenza dell’esito della decisione, gli stessi avrebbero potuto trasmetterci copia della prima tassazione emessa nei loro riguardi dopo l’arrivo nel Cantone (istanza di revisione – art. 48 Reg. LCAMal).” Infine l’IAS ha affermato che “non esistono direttive scritte in merito.” (…).”
Nella fattispecie in questione, l’insorgente non è stata in grado di fornire elementi concreti sufficienti atti ad accertare le telefonate che afferma di aver effettuato, rispettivamente il contenuto delle medesime. L’insorgente non ha infatti fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe parlato.
A prescindere dalla particolarità delle richieste sottoposte dall'assicurata all'UAM, va comunque evidenziato come era di importanza fondamentale l'indicazione dei nomi delle funzionarie che le avrebbero fornito le supposte indicazioni imprecise o fuorvianti per la necessaria verifica.
12. Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In concreto non risultano essere state fornite informazioni erronee fornite da parte delle autorità competenti. Infatti, la risposta che l'Amministrazione le avrebbe dato nel novembre 2005 appare del tutto corretta e di carattere generale, ovvero può essere estesa a tutti i richiedenti del sussidio di cassa malati che non avevano ancora ricevuto una decisione da parte dell'UAM. Si avvera quindi erroneo, da parte della ricorrente, l'aver creduto che la frase "avevano tanto lavoro, e che la decisione sarebbe stata emessa ad inizio dell'anno 2006" si riferisse unicamente al suo caso particolare.
Pertanto, il principio della buona fede non è stato violato.
Alla luce di quanto precede, le giustificazioni fornite dalla ricorrente, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute valide.
13. Infine, come ha ben rilevato l'Amministrazione, quest'ultima non è legata a nessun termine per l'evasione delle istanze di riduzione del premio di cassa malati. L'unico ostacolo ad un disbrigo veloce delle singole richieste è dato dall'elevata mole di pratiche da svolgere. Possibilmente, infatti, l'UAM cerca di evadere le istanze degli assicurati bisognosi in un tempo ragionevole. La ricorrente stessa ha osservato che, negli anni precedenti, l'UAM ha lavorato molto bene nei suoi confronti, evadendo le proprie istanze di sussidio entro uno o due soli mesi.
Considerato poi che in Ticino vi sono quasi 80'000 richieste di sussidio all'anno (su poco più di 300'000 abitanti), il TCA può affermare con certezza che un tempo di evasione di soli pochi mesi è un lasso di tempo del tutto ragionevole.
Oltre a ciò, quanto all'affermazione dell'assicurata secondo la quale dovrebbe esserle riconosciuto "un diritto pienamente acquisito e dovuto " (doc. V in fine) alla riduzione del premio di cassa malati, il TCA rileva come la stessa erri in questa sua convinzione.
Va rammentato che, di principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha poi fissato, per le famiglie (ossia membri maggiorenni delle famiglie e primo figlio), il limite di reddito determinante per la percezione del sussidio a Fr. 30'000.-. Per le famiglie con reddito determinante compreso tra Fr. 30'001.- e Fr. 35'000.-, il diritto al sussidio vale solo a partire dal secondo figlio.
Quand'anche si volesse considerare il nuovo limite di reddito determinante per le famiglie di Fr. 32'000.- stabilito con le citate STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 - che il Consiglio di Stato ha poi utilizzato per l'anno 2007 emanando il DE del 14 novembre 2006 pubblicato nel BU 52/2006, che annulla e sostituisce il precedente DE del 17 ottobre 2006 (BU 47/2006) che prevedeva ancora il limite, illegale, di Fr. 30'000.- per le famiglie -, nulla muta al diritto dell'assicurata di beneficiare dei sussidi di cassa malati.
La fissazione di tali limiti annualmente impone il sistematico rinnovo (annualmente e fatte salve le eccezioni di legge) dell'istanza.
Abbondanzialmente va qui rilevato come la riduzione del premio di cassa malati sarebbe concessa soltanto alla seconda figlia; sarebbero quindi escluse sia la mamma sia la prima figlia, quindi in palese contraddizione con le forti affermazioni proferite dalla ricorrente. Il ricorso deve dunque essere respinto.
14. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti