Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.220

 

cs

Lugano

16 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1. aprile 2006 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,

6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto che                     con decisione del 1. aprile 2006 l’UAM ha respinto l’istanza presentata da __________, tendente all’ottenimento del sussidio per il 2006 (doc. A),

 

                                         in data 13 novembre 2006 i coniugi RI 1 si sono rivolti al TCA e con riferimento a recenti sentenze di questo Tribunale chiedono di poter beneficiare del sussidio per l’anno in corso,

 

                                         per l’art. 76 cpv. 1 LCAMal, nel tenore in vigore fino al 3 luglio 2006, contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione,

                                         contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione,

 

                                         nel caso di specie gli assicurati non hanno presentato reclamo all’UAM ma si sono rivolti direttamente al TCA,

 

                                         in assenza di una decisione su reclamo il ricorso si rivela irricevibile,

 

                                         l’incarto va trasmesso all’UAM per i suoi incombenti,

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Lo scritto 13 novembre 2006 è trasmesso all’UAM per i suoi incombenti.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   4.   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti