Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.225

 

TB

Lugano

13 febbraio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 19 ottobre 2006 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Con formulario datato 18 gennaio 2006, ma spedito il 31 seguente, RI 1, cittadino italiano coniugato al beneficio di un permesso di domicilio e papà di due figlie, ha postulato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006 per sé e per la sua famiglia (doc. 1).

 

                                  B.   La domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia con decisione del 30 giugno (doc. A2), sia con decisione su reclamo del 19 ottobre 2006 (doc. A1), poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo non sono state considerate dall'UAM come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurato la riduzione del premio di cassa malati.

 

                                  C.   Con ricorso del 21 novembre 2006 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo di concedere alla sua famiglia il sussidio di cassa malati per l'anno 2006. Egli ha evidenziato di essersi trasferito dal Canton __________ in Ticino il 19 febbraio 2005 e, da allora, di non aver ricevuto alcuna informazione da parte del suo nuovo Comune in merito ai termini entro cui presentare la domanda di riduzione dei premi. Appena l'ha saputo – ma era già gennaio 2006 – ha formulato la sua richiesta, perciò non gli si può imputare una negligenza. Il ricorrente invoca inoltre una palese disparità di trattamento rispetto alla sorte toccata ad un altro assicurato che ha seguito i suoi medesimi passi procedurali, che per contro ha potuto beneficiare del sussidio malgrado la sua istanza fosse tardiva. Chiede dunque all'UAM un comportamento coerente.

 

                                  D.   Con osservazioni del 13 dicembre 2006 (doc. III) l’Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso per tardività in virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal. A mente dell'UAM, le circostanze della misconoscenza della legislazione cantonale e delle mancate informazioni ricevute dal Comune non lo soccorrono nel suo ritardo. Inoltre, non s'è neppure creata una situazione di disparità di trattamento nei confronti dell'altro assicurato, poiché le informazioni fornite all'UAM da quest'ultimo l'hanno posto nella situazione di beneficiare dei sussidi per il 2006 anche se ha formulato domanda nel corso del 2006, giacché egli, beneficiario di un permesso B, è stato tassato alla fonte (art. 45 cpv. 1 lett. b RLCAMal).

L'insorgente non ha fornito ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

 

 

in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

                                         nel merito

 

                                   2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

 

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

 

Per l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a Fr. 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e il primo figlio a Fr. 30'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).

 

                                   3.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

 

L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

 

Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

 

"a)  per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)

 

Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

 

Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

 

Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:

 

"  (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).

Giusta l'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).

 

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

 

"  (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

 

                                   4.   Nel caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa malati per il 2006 è stata inviata a 2006 inoltrato (doc. 1).

 

In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. L'assicurato, beneficiario di un permesso di domicilio C, è infatti domiciliato nel nostro Cantone dal febbraio 2005, quindi è tassato in via ordinaria. Pertanto, la richiesta inoltrata nel 2006 è di per sé tardiva. Come ha osservato l'interessato medesimo, essa doveva essere presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2006), ovvero entro il 31 dicembre 2005.

 

Va inoltre osservato che l'art. 45 cpv. 1 lett. c RLCAMal non va applicato alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente si è trasferito in Ticino nel 2005 ed ha postulato il sussidio per il 2006. Questo disposto tutela infatti unicamente gli assicurati che cambiano Cantone nell'anno per il quale chiedono il sussidio, permettendo loro di introdurre l'istanza nel corso dell’anno di competenza, quindi fuori dal termine ordinario, anziché nell'anno precedente l'anno di competenza.

 

Nemmeno torna utile l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, poiché il ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi. Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2006 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il citato art. 45 rinvia.

 

Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.

 

                                   5.   A norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

 

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).

Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

 

                                   6.   Nel caso di specie l’insorgente fa valere che quando ha notificato il suo arrivo all'Ufficio controllo abitanti di __________, nessuno l'ha informato sul termine entro cui inoltrare l'istanza di sussidio. Inoltre, provenendo da un altro Cantone, l'assicurato non era a conoscenza della procedura da adottare nel Cantone Ticino per l'ottenimento della riduzione del premio di cassa malati.

 

Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

 

Nella fattispecie, non ci sono state informazioni erronee fornite dalle autorità competenti; pertanto, il principio della buona fede non è stato violato. La circostanza che il Comune non ha avvisato l'assicurato delle modalità per l'ottenimento del sussidio non permette di ammettere che ci sia stata un'informazione di per sé errata.

Infatti, a proposito del principio della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003 (inc. 36.2002.119), confermata ancora nella recente STCA del 9 gennaio 2007 nella causa J.R. (inc. 36.2006.154), in un caso relativo a due coniugi che avevano fatto valere di aver ricevuto informazioni errate dal proprio assicuratore, il TCA ha affermato:

 

"  (…) 2.7. Al riguardo, occorre innanzitutto osservare che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali per tutelare la buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta emani da un organo competente. Nel caso di specie, questa condizione non risulta adempiuta: l'informazione errata, che i coniugi Y sostengono di avere ricevuto dai funzionari della Cassa malati X, non emana infatti dall'autorità competente, dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo Stato, ovvero l’autorità cantonale.

Questa circostanza è risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in Svizzera, che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche dopo) e che è stata oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria a tutti coloro che risiedono in Svizzera.

Di conseguenza, i coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza del fatto che l'unica autorità competente ed in grado di stabilire se essi avevano o meno diritto ai sussidi per il secondo ed il terzo figlio era l'Istituto delle assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia non ha nessun potere decisionale.

Essi avrebbero pertanto dovuto indirizzare le loro richieste di sussidio all'autorità competente." (sottolineature della redattrice)

 

Ogni situazione deve essere valutata separatamente e, come visto, nel caso in esame non ci sono motivi sufficienti per ammettere tardivamente la richiesta di sussidio del ricorrente (art. 45 cpv. 2 RLCAMal).

 

                                   7.   Va poi rammentato che, di principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

 

Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).

Occorre ancora osservare che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 RLCAMal). Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la tassazione determinante dell’assicurato.

 

Peraltro, neppure il mancato invio del formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è comunque un motivo per poter chiedere il sussidio in ritardo.

Infatti, con sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella citata STCA del 9 gennaio scorso, il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per la richiesta del sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:

 

"  (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della redattrice).

 

Alla luce di quanto precede, le giustificazioni fornite dal ricorrente, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute valide.

A giusta ragione la Cassa ha quindi considerato tardivo l’inoltro della richiesta di sussidio per il 2006.

                                   8.   L'insorgente fa infine valere una presunta disparità di trattamento adottata dall'Ufficio assicurazione malattia nei confronti di un altro assicurato italiano, che si è trasferito insieme a lui in Ticino nel febbraio 2005 e che nel gennaio 2006 – quindi in ritardo - ha inoltrato domanda di sussidio, ma al quale è stata invece ugualmente concessa la riduzione del premio.

 

Come ha rilevato l'UAM, le richieste di sussidio di questi due assicurati si basano su elementi diversi: il ricorrente ha dichiarato di essere domiciliato in Svizzera, quindi di avere un permesso C, mentre il suo amico ha affermato di essere al beneficio di un permesso di dimora, ossia di un permesso B.

Sulla scorta di basi fattuali differenti, non vi è pertanto spazio per fare valere una presunta violazione del principio generale dell'uguaglianza di trattamento. Due situazioni di fatto diverse richiedono l'applicazione di norme diverse. In effetti, per il ricorrente, tassato in via ordinaria, l'Amministrazione ha applicato la lettera a dell'art. 45 cpv. 1 RLCAMal; per l'altro assicurato, considerato tassato alla fonte, l'UAM ha applicato la lettera b del medesimo disposto, ciò che ha portato a due risultati diversi.

 

Non è comunque compito di questo Tribunale pronunciarsi sulla correttezza della decisione adottata dall'Amministrazione nei confronti dell'altro assicurato.

Ad ogni buon conto, anche nell'eventualità in cui si ammettesse che vi sia stato un errore da parte dell'Ufficio assicurazione malattia nel concedere il sussidio all'amico del ricorrente, la lamentela sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati viene comunque a cadere, non potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche. In proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito la propria costante giurisprudenza:

 

"  (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."

 

                                   9.   Stante quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui versa l'assicurato, non è possibile la concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati per l'anno 2006. In questo senso, il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio.

Né la mancata tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del premio di cassa malati per il 2006 (entro il 31 dicembre 2005), né tanto meno la circostanza che ad un altro assicurato, che ha agito nelle medesime modalità di forma e di tempo dell'insorgente stesso, sia stato per contro concesso il sussidio, possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal). Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

 

                                10.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

 

A proposito della materia qui in questione (causa di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

 

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

 

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti