Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.22

 

cs

Lugano

20 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 14 dicembre 2005 emanate da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                       

                                  A.   Dal 1° luglio 2002 __________ è affiliato presso la CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 

                                         L’assicurato non ha pagato i premi inerenti i mesi da aprile a settembre 2003 e da novembre a dicembre 2003 (premio mensile di fr. 176.80).

 

                                         Le procedure esecutive intentate nei suoi confronti sono sfociate in due attestati di carenza beni (no. __________ e __________).

 

                                  B.   Il 3 ottobre 2005, su richiesta dell’assicuratore, a RI 1, moglie di __________, sono stati notificati due precetti esecutivi (PE) per i premi rimasti impagati dal marito, per un importo di fr. 1'187,10, rispettivamente di fr. 767,15 (doc. 6 e 7).

 

                                  C.   L’interessata ha presentato opposizione ad entrambi i PE.

 

                                         Con due decisioni del 14 ottobre 2005 CO 1 ha tolto l’opposizione ai predetti PE ed ha condannato l’assicurata al pagamento di fr. 1'167.75, rispettivamente di fr. 817.15 (doc. 8 e 9).

 

                                         Il 14 dicembre 2005 l’assicuratore ha respinto le opposizioni dell’interessata (doc. 11 e 12).

 

                                  D.   Il 26 gennaio 2006 RI 1 ha interposto tempestivo ricorso, contestando in particolare di essere debitrice dei premi del marito, con il quale vive in regime di separazione dei beni (doc. I).

 

                                         Nella risposta del 1 febbraio 2006 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III).

 

                                  E.   In data 9 ottobre 2006 l’insorgente ha chiesto “di essere sentita in merito alla fattispecie così da poter esporre adeguatamente la mia posizione e produrre, se del caso, gli ulteriori mezzi di prova” (doc. V).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della vecchia Legge organica giudiziaria civile e penale, corrispondente all’art. 49 cpv. 2 della nuova legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 entrata in vigore il 14 luglio 2006, e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                   2.   Con decisione formale del 14 ottobre 2005 inerente il precetto esecutivo n° __________ la Cassa ha informato la ricorrente che “alla data odierna il suo debito, oggetto del precetto esecutivo, si presenta come segue” ed ha indicato un totale a favore dell’assicuratore di fr. 1'167.75 (fr. 876.25 per premi, fr. 30 per spese di apertura dell’incarto, fr. 161.50 per spese di prima notifica e fr. 100 per spese di diffide), concludendo che “sulla base di quanto precede la presente vale come rigetto d’opposizione al precetto esecutivo menzionato”  (doc. 8), che ammontava a fr. 1'187.10 (doc. 5, PE __________).

                                         In altre parole la Cassa ha diminuito l’importo chiesto inizialmente.

 

                                         Sennonché, l’assicuratore, con la decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 ha affermato che “l’esecuzione N° __________ si decompone come segue:” ed ha esposto un calcolo con un saldo a suo favore di fr. 1'257.10, per poi concludere che “in data odierna il precetto si presenta come segue:” con un totale a suo favore di fr. 1'187.10 (“secondo attestato carenza beni N° __________ emesso il __________ dall’ufficio __________ di __________ contro __________”, cfr. doc. 11).

 

                                         La Cassa, con la decisione su opposizione, ha pertanto proceduto ad una reformatio in peius.

                                        

                                         Da rilevare che l’importo di fr. 1'167.75 non è frutto di una svista poiché l’interessata ha ricevuto, lo stesso giorno, due decisioni formali datate 14 ottobre 2005 riportanti lo stesso importo di fr. 1'167.75, ma firmate da due persone differenti (cfr. doc. B). Si fosse trattato di un errore, una delle due versioni avrebbe dovuto riportare l’importo corretto.

 

                                         Dagli atti non emerge che l’assicuratore ha informato l’insorgente della prevista reformatio in peius, come prevede invece l’art. 12 cpv. 2 OPGA per il quale se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultima la possibilità di ritirare l’opposizione.

 

                                         In ossequio all’art. 12 cpv. 2 OPGA, la Cassa, anziché emanare la decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 inerente il precetto esecutivo N° __________, se fosse veramente stata certa dell’aumento dell’importo chiesto, avrebbe invece dovuto informare l'assicurata circa la possibilità che la censurata decisione poteva essere modificata a suo sfavore (concretamente: richiesta di un importo più alto) e concederle un adeguato termine di riflessione per eventualmente ritirare la propria opposizione, in modo tale da evitare la prospettata reformatio in pejus.

                                         Solo qualora l’interessata avesse deciso di mantenere l'opposizione, la Cassa avrebbe dovuto emanare una decisione su opposizione.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono - ritenuto che, così facendo, la Cassa ha violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito, diritto di natura formale la cui violazione comporta, per principio, l'annullamento della decisione impugnata, cfr., al proposito, STFA del 20 aprile 2005 nella causa Z., K 24/04; DTF 127 V 431, consid. 3d/aa, pag. 437-438; DTF 126 V 130, consid. 2b, pag. 132 e le sentenze ivi citate) - la decisione su opposizione inerente l’esecuzione N° __________ andrebbe annullata e la causa retrocessa all'amministrazione per la concessione all’interessata di un adeguato termine di riflessione per decidere se mantenere oppure ritirare l'opposizione a suo tempo interposta.

 

                                         Tuttavia, la reformatio in peius effettuata dalla Cassa è comunque sbagliata, poiché, come si vedrà in seguito entrambe le decisioni impugnate vanno modificate a favore dell’insorgente. Per cui il TCA, eccezionalmente, rinuncia a rinviare all’assicuratore l’incarto per la concessione di un termine per il ritiro dell’opposizione, poiché ciò andrebbe contro gli interessi della ricorrente.

 

                                         Va qui abbondanzialmente rilevato che appare discutibile anche la formulazione della decisione formale, laddove la Cassa afferma che l’opposizione al precetto esecutivo non è giustificata “in quanto al momento della sua affiliazione alla nostra cassa malati, lei si è impegnato a pagare i premi come pure le partecipazioni previste dalla legge e ciò in conformità all’articolo 12, al 2 delle condizioni generali della cassa.” (doc. 8). Infatti in realtà, come emerge poi dalla decisione su opposizione, è il marito ad essere affiliato presso l’assicuratore.

                                         Vista la gravità della procedura (iniziata con la richiesta di far spiccare il precetto esecutivo) e il grande potere di cui fruisce la Cassa, potendo lei stessa rigettare l’opposizione al precetto esecutivo, e considerati gli errori nell’indicare l’esatto ammontare dovuto dall’assicurata, questo Tribunale deve stigmatizzare l’atteggiamento superficiale e la leggerezza con la quale, tramite decisioni formali poco motivate o motivate in maniera non corretta (manca il periodo in cui i premi non sono stati pagati, ciò che impedisce all’assicurato una verifica; viene indicata la persona sbagliata quale assicurata; viene rigettata l’opposizione ad un precetto esecutivo limitandosi a rinviare al numero dell’esecuzione senza precisare da quale Ufficio di esecuzione emana, quando è stato allestito e l’importo del precetto esecutivo; non viene indicato a chi deve essere fatta opposizione [alla Cassa?, direttamente al Tribunale? A quale indirizzo?]; nella decisione su opposizione parallela del 14 dicembre 2005 vengono conteggiati anche i premi LCA, salvo poi indicare che i premi LCA non sono oggetto del contendere, mentre nella decisione qui in esame i premi LCA, non vengono indicati; ecc.), l’assicuratore procede al recupero dei premi, provocando nell’assicurato che riceve la decisione un senso di confusione, derivante dalla totale mancanza di precisione ed accuratezza nella stesura del provvedimento ed al Tribunale, già gravato da numerosi incarti noti all’assicuratore, un ulteriore carico di lavoro per capire quali importi sono effettivamente stati richiesti alla ricorrente.

 

                                         Questa superficialità nel trattare gli incarti è già stata rimarcata in altre procedure note all’assicuratore e va ancora una volta stigmatizzata.

 

                                         Nel merito

 

                                   3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                                         L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

                                         Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).

                                         L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4). L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.

 

                                   4.   Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

 

                                         Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600 franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

 

                                         A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

                                         Dal 1° gennaio 2004 la franchigia minima è stata portata a fr. 300 e la partecipazione ai costi annua a fr. 700 per gli adulti e fr. 350 per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cfr. art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal in vigore dal 1.1.2004). Dal 1° gennaio 2005 anche l’ammontare delle franchigie opzionali è stato modificato (la franchigia massima è ora di fr. 2'500).

 

                                         In virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia è dovuta per ogni anno civile.

 

                                   5.   Nel caso di specie l'assicuratore, tramite le decisioni su opposizione, chiede il pagamento di un importo complessivo di fr. 1'954.25, oltre le spese dei precetti esecutivi.

                                         La Cassa, oltre a chiedere il pagamento dei premi LAMal dovuti nei mesi da aprile a dicembre 2003, eccetto ottobre, chiede il pagamento delle spese precedentemente accollate al marito (spese di diffida, spese d’apertura dell’incarto, spese del precetto esecutivo, spese di prima notifica, interessi, spese di attestato di carenza beni).

 

                                         Di principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa è corretto.

 

                                         Infatti, dal certificato di assicurazione 2003 (doc. 1), emerge che il premio mensile, con franchigia annua di fr. 1’500, ammontava a fr. 176.80 – 1.75 per la ridistribuzione del prodotto delle tasse ambientali a cui vanno aggiunti fr. 0.20 quale contributo alla promozione della salute secondo la LAMal, per complessivi fr. 175.25.

                                         Ciò corrisponde a fr. 525.75 da aprile a giugno 2003 (fr. 175.25 X 3), rispettivamente fr. 876.25 (175.25 X 5) per il periodo successivo.

 

                                   6.   L’insorgente fa tuttavia valere di vivere nel regime della separazione dei beni e di non aver mai saputo nulla circa i debiti del marito nell’ambito della sua assicurazione malattia.

 

                                         Il problema della responsabilità solidale tra coniugi va risolto alla luce del diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto delle assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso (RAMI 1993 p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16).

 

                                         Per l'art. 163 CCS, intitolato mantenimento della famiglia,

 

"  1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale".

 

                                         Secondo l'art. 166 CCS

 

"  1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

 

                                         Il TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79 cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster, op. cit., p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CCS, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

 

                                         Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di una assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

                                         Nella sentenza federale citata (cfr. STFA del 18 ottobre 2002 nella causa R, K 60/00) la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

 

                                         Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al consid. 5.1 che “sia la stipulazione di un contratto d’assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell’assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all’art. 166)”. In quell’occasione l’Alta Corte ha inoltre stabilito che “con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag. 149).

                                         Nella già citata DTF 129 V 90 questa Corte ha modificato la propria giurisprudenza precisando che un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.”(sottolineatura del redattore).

 

                                         Nel caso concreto la ricorrente non contesta di avere una vita comune con il proprio marito, ma si limita a rilevare di vivere con il regime della separazione dei beni da diversi anni. Come visto quest’ultima circostanza non è sufficiente per evitare di doversi far carico dei debiti derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie contratti dal proprio coniuge (cfr. anche STCA del 1. febbraio 2006, inc. 36.2005.125). Indipendentemente dalla circostanza che l’interessata non sia stata informata dal marito circa l’esistenza di debiti derivanti dall’assicurazione, essa deve sopperire al mancato pagamento da parte del proprio coniuge (cfr. anche STCA del 1. febbraio 2006, inc. 36.2005.125).

 

                                   7.   Per contro, la questione a sapere se la precedente cassa poteva lasciare disdire il rapporto assicurativo al marito malgrado questi avesse dei debiti nei confronti della cassa non merita ulteriore approfondimento poiché oggetto della decisione impugnata è unicamente la questione a sapere se la moglie può essere chiamata a rispondere dei debiti contratti dal marito, vigente la separazione dei beni, per il periodo da aprile 2003 a dicembre 2003. Abbondanzialmente, come già rilevato in altra occasione (cfr. anche STCA del 1. febbraio 2006, inc. 36.2005.125), va comunque evidenziato come l’allora art. 9 cpv. 3 OAMal che permetteva in determinati casi alle casse di impedire il cambiamento è stata giudicata carente di base legale dal TFA nella sentenza del 29 giugno 1999 (DTF 125 V 266). Per cui il cambiamento era possibile. Per sopperire alla mancanza di una base legale, il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 64a cpv. 4 LAMal che prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

 

                                   8.   Neppure rilevante è la circostanza che il marito ha potuto essere assicurato presso il CO 1, malgrado in precedenza avesse avuto dei debiti nei confronti della medesima cassa. Infatti, vigente LAMal, gli assicuratori sono obbligati a permettere  l’affiliazione delle persone che lo richiedono se sono date le premesse di legge.

 

                                   9.   Non può neppure trovare accoglimento la richiesta in via subordinata di poter pagare il premio corrispondente alla franchigia massima. Infatti il marito, come visto, pagava il premio in base ad una franchigia di fr. 1'500, ossia la massima prevista nel 2003. Inoltre l’ammontare della franchigia non può essere aumentato retroattivamente ma deve essere fissato prima dell’inizio del periodo corrispondente al pagamento dei premi (cfr. art. 94 cpv. 1 OAMal).

 

                                10.   L’assicurata si lamenta del fatto che la convenuta non l’ha informata né della stipulazione del contratto da parte del marito, né del ritardo nel pagamento dei premi.

                                         In realtà spettava alla ricorrente, semmai, informarsi presso il marito sia a proposito della sua assicurazione sia della situazione debitoria.

                                         Infatti, è notorio che in Svizzera l’assicurazione contro le malattie è obbligatoria ormai dal 1996. L’interessata doveva pertanto sapere che anche il marito disponeva di un’assicurazione. Inoltre l’art. 170 cpv. 1 CC prevede che ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. Il cpv. 2 precisa che a sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

                                         L’insorgente avrebbe pertanto potuto informarsi presso il marito e chiedere informazioni a proposito della sua situazione patrimoniale. 

 

                                11.   La richiesta di una nuova procedura esecutiva contro il marito va respinta nel senso che, oggetto del contendere, è unicamente la questione a sapere se la ricorrente può essere chiamata a rispondere dei debiti del marito nell’ambito dell’assicurazione sociale contro le malattie. Un nuova procedura contro il coniuge non modificherebbe questa circostanza.

 

                                12.   La ricorrente fa inoltre valere la prescrizione.

                                         Con l’entrata in vigore della LPGA, l’art. 24 cpv. 1 prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. In precedenza veniva applicato, per analogia, l’art. 16 LAVS, che prevedeva anch’esso un termine di cinque anni (cfr. anche, in ambito LAMI, STFA del 17 giugno 2003, K 82/02)

 

                                         Come rileva anche Kieser in ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, pag. 274 n. 28 ad art. 24:

 

"  Für die Verwirkung der Prämienforderung war nach der bisherigen Rechtsprechung Art. 16 AHVG sinngemäss anwendbar (vgl. BGE 122 V 333); mit dem Inkraftreten des ATSG ist Art. 24 Abs. 1 ATSG anzuwenden, wobei sich keine materielle Anderung ergibt. Die Verwirkung des Anspruchs auf Leistungen war im bisherigen Recht nicht ausdrücklich geregelt (vgl dazu SVR 2002 KV Nr. 18; Eugster, Krankenversicherung, Rz. 221). Mit Art. 24 Abs. 1 ATSG wird die fünfjährige Nachzahlungsfrist anwendbar, wobei zu beachten ist, dass diese erst mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit einsetzt; dieser entspricht nicht dem Behandlungszeitpunkt, in welchem der Kostenerstattunganspruch entsteht (vgl dazu auch Rz. 12).“

 

                                         Poiché la Cassa, nel 2005, ha chiesto premi dovuti nel 2003, la richiesta dell’assicuratore va ritenuta manifestamente tempestiva.

 

                                         L’insorgente non ha prodotto alcuna prova circa eventuali pagamenti di premi arretrati da parte del marito nel periodo contestato. La richiesta della Cassa, alla quale il marito era affiliato, di condannare la ricorrente al pagamento dei premi LAMal si rivela corretta.

 

                                13.   Va ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata anche il pagamento delle spese dovute dal marito, ma da lui non solute (spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, dell’attestato di carenza beni, nonché gli interessi).

 

                                         Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

                                         Per l’art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.

                                         Ad esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato. In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).

                                        

                                         Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte.

 

                                         Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito.

 

                                14.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto.

 

                                         La decisione inerente l’esecuzione n° __________ va modificata nel senso che l’assicurata è condannata a versare un importo di fr. 876.25 (175.25 X 5), mentre la decisione concernente l’esecuzione n° __________ va modificata nel senso che la ricorrente deve versare fr. 525.75 (175.25 x 3).

 

                                         Le opposizioni ai PE n. __________ e __________ del __________ dell’__________ di __________ vanno rigettate limitatamente a fr. 876.25, rispettivamente a fr. 525.75 (doc. 6 e 7).

 

                                         Va qui infine rammentato che le spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

 

                                15.   La ricorrente chiede “di poter essere sentita in merito alla fattispecie così da poter esporre adeguatamente la mia posizione e produrre, se del caso, gli ulteriori mezzi di prova.” (doc. V)

 

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

 

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

 

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove e all'audizione della ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         Le decisioni impugnate sono modificate conformemente ai considerandi.

 

                                         Di conseguenza:

 

                                         § E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del __________ __________ di __________ limitatamente all’importo di fr. 876.25.

 

                                         §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del __________ dell’__________ di __________ limitatamente all’importo di fr. 525.75.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti