Raccomandata |
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Incarto n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo dell’8 novembre 2006 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, coniugati, con due figli, hanno postulato la concessione del sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2006.
B. La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito determinante non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale.
C. Con scritto del 23 novembre 2006 __________ propone tempestivo ricorso, rammentando di aver ottenuto il sussidio per il 2005 malgrado il reddito lordo della famiglia fosse leggermente superiore (doc. I e VI). L’insorgente rileva inoltre di aspettare il terzo figlio.
D. Mediante osservazioni del 20 dicembre 2006 l'UAM propone la reiezione dell'impugnativa. L’autorità cantonale, dopo aver accertato autonomamente il reddito conseguito dai ricorrenti, è giunta alla conclusione che il reddito derivante dalla tassazione determinante è inferiore rispetto a quello calcolato autonomamente, per cui non sono soddisfatte le condizioni per applicare l’art. 67 lett. m) Reg. LCAMal (doc. VIII).
E. I ricorrenti hanno prodotto nuova documentazione, facendo valere la nascita del terzo figlio nel corso del mese di dicembre. L’UAM si è espresso in merito, ribadendo le sue motivazioni (doc. da X a XII).
F.Pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto fiscale dei ricorrenti ed ha posto alcune domande all’UAM (doc. XVII). Con scritto 20 febbraio 2007 l’autorità cantonale ha proposto un nuovo calcolo, concludendo per un reddito lordo di fr. 93'101.45 derivante dalla tassazione 2004 a fronte di un reddito lordo di fr. 94'540.20 in caso di calcolo autonomo del guadagno conseguito nel 2006 e ribadendo la richiesta di respingere l’impugnativa (doc. XIX).
I ricorrenti hanno potuto esprimersi in merito (doc. XX e XXI).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.Gli insorgenti nel loro reclamo avevano indicato che desideravano un colloquio “per poter sistemare definitivamente tutta la situazione.” Dagli atti non risulta che questo colloquio abbia avuto luogo.
Nel ricorso gli insorgenti non sollevano nessuna contestazione in merito.
La questione non merita ulteriore approfondimento.
Infatti il TFA con sentenza pubblicata in DTF 132 V 387, al consid. 5, a proposito del diritto di essere sentito, ha affermato:
„6.1 Der Beschwerdegegner hat im vorinstanzlichen Verfahren denn auch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Einsprachebehörde gerügt und keinen Antrag auf Rückweisung der Sache an die Verwaltung gestellt und somit in keiner Weise angezeigt, dass ihm an einem formell richtigen Verfahren mehr liegt als an einer beförderlichen Verfahrenserledigung (vgl. BGE 119 V 218). Vielmehr hat er einzig Aktenedition verlangt, verbunden mit der Möglichkeit, anschliessend dazu Stellung nehmen zu können.
(…)
6.3 Die Entscheidung über Einsichtsbegehren obliegt in erster Linie
derjenigen Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich die Akten gehören. Da mit der Erhebung einer Beschwerde die Sache aufgrund des Devolutiveffekts in den Zuständigkeitsbereich der Rechtsmittelinstanz übergeht, liegt es in deren Zuständigkeit, die Akteneinsicht zu gewähren, zu verweigern und zu bestimmen, inwieweit Kenntnis zu geben ist, wenn im Beschwerdefall Akteneinsicht verlangt wird (nicht veröffentlichtes Urteil vom 12. Februar 1992, I 230/91; vgl. auch ZAK 1988 S. 38). In der vorinstanzlichen Vernehmlassung vom 6. Februar 2004 hält die IV-Stelle fest, die genannten Unterlagen befänden sich in den Akten und würden auf Gesuch hin ohne weiteres zur Verfügung gestellt.
Das kantonale Gericht hätte somit über die Akteneinsicht mit der Möglichkeit der betroffenen Partei, sich zu den fraglichen Unterlagen zu äussern, selber befinden müssen und die Sache nicht zu deren Vollzug an die Verwaltung zurückweisen dürfen.
Inoltre, il TFA, con sentenza del 20 settembre 2005 (C 128/04) ha stabilito che :
„1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002, 4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.
Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).
Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört wurde.“
Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad essere sentiti oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.
Nel caso di specie gli insorgenti, in sede di ricorso, hanno ancora potuto far valere le loro ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove gli insorgenti, che del resto non chiedono più un “colloquio” hanno nuovamente ribadito le loro motivazioni.
Il TCA può pertanto entrare nel merito dell’impugnativa.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2006 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-. Per quanto concerne le famiglie il reddito determinante ammonta a CHF 32'000.-- (cfr. le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
4. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5. A proposito di quest'ultima norma citata il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: STCA del 27 novembre 2003 nella causa S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 nella causa F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 nella causa M., 36.2004.92; STCA del 15 febbraio 2006 nella causa M., 36.2006.7) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.
6.Nel caso in esame l'amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio per il 2006 sulla base dei dati evinti dalla tassazione 2004, ossia la prima tassazione determinante per i due coniugi (cfr. STCA del 24 settembre 2004, inc. 36.2004.68), da cui emerge un reddito imponibile di fr. 38'400, superiore a quello previsto per il diritto al sussidio del 2006 (cfr. consid. 3).
In seguito al ricorso presentato al TCA, l’UAM ha effettuato il calcolo autonomo del reddito conseguito nel 2006 al fine di stabilire se vi è stata una diminuzione del reddito determinante per ottenere il sussidio.
Dal calcolo dell’amministrazione e dagli atti prodotti dai ricorrenti emerge che il reddito lordo nel 2006 ammonta a fr. 94'540.20, e meglio come segue:
salario lordo marito (doc. A5+ A6) fr. 3'690 X 13
salario lordo moglie (primi sei mesi; doc. A3) fr. 3'325 X 6
13.ma pro rata (primi sei mesi) fr. 3'325 X 6/12
salario lordo moglie (luglio-dicembre: doc. A4) fr. 3'125.55 X 6
13.ma pro rata fr. 3'125.55 X 6/12
assegni di custodia (primi sei mesi) fr. 398.75 X 6
assegni di custodia (luglio-dicembre) fr. 374.85 X 6
reddito lordo totale 94'540.20
A fronte di un reddito lordo di fr. 94'540.20, l’UAM aveva inizialmente evinto dalla tassazione 2004 un reddito netto di fr. 60'237 (cfr. doc. VIII). In seguito agli accertamenti del TCA è emerso che oltre al reddito conseguito dalla moglie e dal marito, nella tassazione 2004 figurava anche una perdita aziendale dell’attività accessoria della moglie di fr. 2'000 e un’indennità perdita di guadagno del marito di fr. 21'209 netti.
L’importo lordo complessivo conseguito dai coniugi e tassato nel 2004 ammonta quindi a fr. 93'101.45 (reddito moglie di fr. 47'397 + reddito marito di fr. 20'219 + indennità di perdita di guadagno lorda di fr. 27'485.45 [Euro 17'847.69 X 1.54] – la perdita aziendale di fr. 2'000 dell’attività accessoria della moglie). Da rilevare a questo proposito che la circostanza sollevata in sede di osservazioni secondo cui il reddito del marito (indennità perdita di guadagno e liquidazione) è stato percepito e tassato in __________ ed è stato utilizzato per debiti dei genitori non è rilevante sia perché figura nella tassazione 2004 (cfr. tassazione allegata al doc. 1), determinante per stabilire il diritto al sussidio, sia perché se non si prendesse in considerazione questo importo la differenza tra quanto conseguito nel 2006 e quanto conseguito nel 2004 sarebbe ancora maggiore e il sussidio non sarebbe comunque dovuto (cfr. anche il consid. 5 circa le uniche deduzioni ammesse in caso di calcolo autonomo del reddito per il 2006).
Siccome questo importo è inferiore rispetto al reddito totale lordo conseguito nel 2006, l’art. 67 lett. m Reg. LCAMal non può entrare in considerazione e il diritto al sussidio va esaminato unicamente sulla base del reddito determinante per l’aliquota derivante dalla tassazione 2004 di fr. 38'400 per un reddito determinante di fr. 39'000. Ossia un importo superiore rispetto a quello che dà diritto al sussidio per l’intera famiglia.
Va qui evidenziato come la nascita di un figlio, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, non rientra tra i motivi previsti dall’art. 67 Reg. LCAMal che permettono di calcolare il diritto al sussidio al di fuori della tassazione determinante. In particolare con sentenza del 27 novembre 2003 (inc. 36.2003.84), il TCA ha stabilito:
“Occorre domandarsi – come questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha fatto con la sentenza 6 febbraio 2002 (36.2001.71) - se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la delega del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67 RCAMal. In particolare va esaminato se la nascita di un figlio, al di fuori del matrimonio con obbligo assunto di versargli alimenti, possa costituire un caso di applicazione della determinazione d’ufficio del reddito dell’assicurato anche se lo stesso ricorrente rammenta come la sua busta paga, nonostante l’aumentare del costo della vita, sia rimasta la stessa avendo egli raggiunto i massimi salariali versati dal datore di lavoro. In caso di risposta affermativa la decisione di non ricevibilità emanata dall’amministrazione sarebbe da annullare e gli atti da rinviare alla stessa per un riesame nel merito della fattispecie.
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari”.
Come già ritenuto da questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nella sentenza 6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re GS pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 e segg. in specie pag. 93):
“il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata."
Nel caso concreto non si può quindi ritenere, alla luce della costante prassi di questo TCA, la nascita di un figlio quale elemento che permetta di accertare da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, autonomamente ed indipendentemente dai dati fiscali, il reddito dell’assicurato. A ragione X lamenta un aumento delle spese per il mantenimento di Y, e queste spese sono effettivamente rese verosimili dalla firma della Convenzione agli atti, si tratta di un aumento delle uscite per il ricorrente e non invece di una diminuzione delle entrate che, alla luce della giurisprudenza, avrebbe invece permesso all’UAM di esaminare autonomamente il reddito. Purtroppo non è possibile ritenere applicabile l’art. 67 RegLCAMal al caso di specie, l’assicurato potrà, semmai, per il futuro fare valere gli alimenti versati alla piccola Y. Il fatto che la figlia sia nata al di fuori del matrimonio, e che l’assegno famigliare venga percepito dalla madre della bambina, non muta l’esito della procedura. Non sarebbe infatti giustificato un trattamento differenziato del padre di un bambino nato al di fuori del matrimonio rispetto a quello nato nell’ambito del matrimonio. In effetti anche se Y fosse nata all’interno del matrimonio dell’assicurato egli non potrebbe, alla luce della giurisprudenza citata, ottenere l’applicazione dell’art. 67 RegLCAMal. La nascita di un figlio deve essere trattata in maniera uguale sia che la nascita sia avvenuto nell’ambito dell’unione coniugale che al di fuori di essa.”
Va ancora rilevato che la circostanza che nell’anno precedente i ricorrenti hanno ottenuto il sussidio non modifica la situazione. Infatti, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in merito alla percezione di sussidi negli anni precedenti quello d’interesse, si è già espresso nel caso 36.2005.117 del 24 ottobre 2005 nella causa S. nei seguenti termini:
" Il signor X. ha prodotto le decisioni dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è stato riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia per il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre 2003) le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini sia per il 2003 che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc. 36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede. Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è stato concesso nel 2003 e nel 2004."
Per cui il fatto che nell’anno precedente sia stato concesso il sussidio ai ricorrenti, non può essere ritenuto quale elemento tale da imporre la concessione del sussidio anche per l’anno 2006 in virtù della protezione della buona fede.
Ininfluente per l’esito del ricorso è anche la tassazione 2005, sia perché non ancora emessa (cfr. doc. X: “vi invio copia degli stipendi 2005 per la dichiarazione in corso […]”), sia perché, comunque, determinante per il calcolo del sussidio in concreto è la tassazione 2004 (cfr. STCA del 24 settembre 2004, inc. 36.2004.68).
Infine la circostanza che l’UAM non ha ancora deciso circa il sussidio del 2007 (e che in futuro, dal 1.5.2007, cfr. doc. X e XXI, ci sarà solo lo stipendio del marito) non ha alcuna influenza sull’esito della presente vertenza.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
7. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti