Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2006 di
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RI 1
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contro |
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Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
considerato: in fatto ed in diritto
- che con allegato 25 gennaio 2006 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni “per togliere tutti i precetti esecutivi e attestati di carenza beni miei e di mia moglie fatti da CO 1 ingiustamente”;
- che l’assicurato ha indicato di seguito una serie di ACB e PE che qui non occorre riprendere nel dettaglio riferiti comunque sia alle coperture obbligatorie della famiglia che a quelle complementari;
- che a sostegno delle sue richieste RI 1 indica come nel corso del 2001 e 2002 l’Ufficio “assistenza di __________ Sig. __________” provvedeva al pagamento dei premi dell’assicurazione malattie “come pure le bollette dei medici che poi gli venivano rimborsate dalla CO 1 come avete già visto dall’estratto conto della cassa malati CO 1 nella causa precedente che mi avevate risolto qualche mese fa”. Il ricorrente evidenzia poi che dal 2003 beneficia delle prestazioni complementari all’AI con versamento diretto all’assicuratore malattia dei premi;
- che RI 1 ne deduce che non vi dovrebbero essere pendenze con CO 1 in merito a crediti della stessa. Il ricorrente si è quindi rivolto all’assicuratore il 17 ottobre 2005 per la cancellazione delle procedure esecutive senza apparente seguito motivo per cui si è rivolto – implicitamente lamentando una denegata giustizia – al TCA per una “rapida soluzione”;
- che, nonostante la pochezza delle informazioni contenute nel ricorso apparentemente formulato per denegata giustizia, lo stesso – alla luce del precedente giudicato il 19 ottobre 2005 tra le medesime parti – è stato considerato – visto il suo oggetto – sufficiente e trasmesso per una risposta di causa all’assicuratore;
- che CO 1 ha inoltrato – dopo conveniente proroga del termine – due distinti allegati di risposta imponendo conseguentemente a questo Tribunale registrazione di nuovo incarto riferita – oltre alle pretese relative ai premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie - anche all’assicurazione complementare retta dalla LCA;
- che il merito delle pretese di RI 1 relative alle coperture complementari viene evaso con giudizio separato odierno;
- che CO 1 Cassa Malati e __________ - assicuratore delle prestazioni complementari all’assicurazione obbligatoria - postulano entrambe la reiezione delle richieste di RI 1 formulate sia a nome proprio che a nome della moglie __________;
- che in dettaglio – per quanto qui attiene alle coperture obbligatorie – l’assicuratore evidenzia come l’ACB __________ “aveva come oggetto i premi dell’assicurazione obbligatoria di RI 1 per i mesi da gennaio a dicembre 2001” quando il ricorrente era affiliato con franchigia di CHF 600.— (rischio infortuni incluso) ed un premio di CHF 218,20 da cui dedurre l sussidio di CHF 187,50 e con conseguente premio netto mensile di CHF 30,70;
- che, secondo CO 1, con decisione 5 marzo 2001 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha comunicato l’assicuratore dell’assunzione dei premi, partecipazioni e franchigia, limitatamente alla copertura obbligatoria, per il signor RI 1 e la sua famiglia e per il 2001. Il pagamento “doveva avvenire su presentazione dei conteggi” con il rilievo che “All’Ufficio … sociale non è stato sottoposto alcun conteggio”;
- che sempre CO 1 rileva che l’ACB __________ è relativo alla partecipazione ai costi dell’assicurata __________ (CHF 136,45 oltre alle spese di sollecito). L’allegato di risposta specifica nel dettaglio il calcolo (si rimanda allo stesso pagina 3) e precisa che la prestazione è stata oggetto di una decisione non contestata;
- che l’ACB __________ si riferisce a premi 2001 e ad una partecipazione ai costi di __________, già oggetto di una decisione non contestata. La procedura __________ è invece relativa a partecipazione ai costi (anche qui valga il rimando – permesso dalla giurisprudenza cfr. DTF 1P 788/2005 cons. 2.1 in fine; confronta inoltre DTF 123 I 34 considerazioni al punto 2 per analogia – alla decisione formale emessa a questo proposito rammentata nelle considerazioni contenute nell’allegato di risposta noto alle parti);
- che, come rammenta sempre la risposta dell’assicuratore, la procedura esecutiva __________ si riferisce alla signora __________ (partecipazione e spese amministrative). Nessuna opposizione è stata interposta alla via esecutiva. Pure relativa alla signora __________ la procedura esecutiva __________ oggetto di decisione formale dell’assicuratore cui si rinvia. Sempre relativa a __________ la procedura esecutiva __________ oggetto di decisione formale di CO 1 non oggetto di opposizione (decisione cui si rinvia). La procedura esecutiva __________, che aveva per oggetto la restituzione di prestazioni, è stata radiata. CO 1 soggiunge che l’Ufficio del sostegno ha garantito anche per il 2002 il pagamento dei premi, partecipazioni e franchigia per RI 1 e per la sua famiglia per tutto il 2002. Nelle sue conclusioni l’assicuratore evidenzia comunque che la cancellazione delle esecuzioni non è di competenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ma semmai dell’autorità di sorveglianza in materia LEF, qualora il gravame fosse da intendere quale contestazione dei crediti vantati dall’assicuratore CO 1 evidenzia l’assenza di una decisione formale impugnabile;
- che al ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi in merito e di chiedere l’assunzione di specifiche prove;
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che con il 1 gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali applicabile al campo qui in discussione dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie con il rilievo che, da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b). Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2). In concreto le procedure esecutive sono riferite a periodo precedente la vigenza della LPGA mente l’omissione apparentemente rimproverata all’assicuratore è successiva. Trovano quindi applicazione, nel merito, le norme della LAMal previgenti rispetto alle modifiche adottate con l’adozione della LPGA;
- che nella misura in cui tende alla cancellazione delle esecuzioni in corso (PE) o sfociate in ACB non è data una competenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Non è chiaro infatti se il ricorrente intenda contestare i crediti vantati da CO 1 nei suoi confronti, e comunque per buona parte già oggetto di decisione formale, e quindi contestare sostanzialmente il merito delle pretese formulate dall’assicuratore. In ogni caso il ricorso non appare ricevibile in questa sede in assenza di una decisione impugnabile. In effetti, secondo la vigente LPGA, che in merito alle questioni formali trova immediata applicazione – con il rilievo qui che nella sostanza i principi che reggono la materia sono analoghi a quelli già contenuti nella LAMal antecedentemente al 1 gennaio 2003 -, l’amministrazione chiamata ad applicare la LAMal nell’ambito della copertura obbligatoria deve emanare, a fronte della richiesta dell’assicurato, una formale decisione passibile d’opposizione. La decisione emessa sull’opposizione può essere impugnata al Tribunale delle Assicurazioni;
- che per l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA dall’assicuratore malattia possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;
- che contro le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso specificando che le decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;
- che va ricordato come, alla luce della giurisprudenza, l’amministrazione chiamata ad emanare le sue decisioni deve provvedere in un termine congruo alla luce della complessità del caso, degli accertamenti necessari e delle difficoltà giuridiche della fattispecie. Il termine di 30 giorni precedentemente fissato dall’art. 80 LAMal è stato abrogato dal legislatore. All’amministrazione deve quindi essere lasciato un termine adeguato per esprimersi in merito alla richiesta di emanazione di decisione da parte dell’assicurato. In una recente fattispecie giudicata da questo Tribunale un termine di 3 mesi è stato considerato eccessivo per decidere formalmente sull’opposizione interposta a decisione avente per oggetto la sospensione delle prestazioni da parte dell’assicuratore (cfr. decisione 19 gennaio 2006 in re V., 36.2005.202);
- che in concreto non è data una decisione impugnabile, da un lato, e neppure è stata formalmente richiesta una decisione in questo senso all’assicuratore. Non può essere ritenuto un ritardo ingiustificato e quindi una denegata giustizia;
- che il ricorso nella misura in cui è ricevibile va respinto. Non vengono percepite tasse e spese e non vengono allocate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti