Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.253

 

TB

Lugano

15 febbraio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 30 novembre 2006 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Con istanza del 7 aprile 2006, pervenuta all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) il 12 seguente, RI 1, 1965, ha postulato la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006, evidenziando di essere studente universitario a __________ dal settembre 2004 e, per questo motivo, che le sue entrate finanziarie si sono notevolmente ridotte come attesta la notifica di tassazione 2004. Chiede inoltre che la sua richiesta venga accolta anche per il 2005 (doc. 1).

 

                                  B.   La domanda di sussidio per il 2006 è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia con decisione del 30 giugno (doc. A), sia con decisione su reclamo del 20/30 novembre 2006 (doc. C), poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo non sono state considerate dall'UAM come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurato la riduzione del premio di cassa malati.

 

                                  C.   Con ricorso del 19 dicembre 2006 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati per l'anno 2006 sulla base dell'art. 45 cpv. 1 lett. d LCAMal, giacché durante il 2006 le sue condizioni di reddito sarebbero mutate.

 

                                  D.   Il 24 gennaio 2007 (doc. III) l’Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso per tardività in virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal. A mente dell'UAM, non sarebbe invece data l'applicazione della lettera d del medesimo disposto, siccome la modifica della situazione economica del ricorrente è intervenuta già nel corso del 2005 e non durante il solo 2006.

L'insorgente non ha fornito ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

 

 

considerato                     in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

                                         nel merito

 

                                   2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

 

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

 

Per l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a Fr. 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e il primo figlio a Fr. 30'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).

 

                                   3.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

 

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari.".

 

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

 

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

 

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.

 

                                   4.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

 

L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

 

Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"a)  per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)

 

Occorre rilevare che con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

 

Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:

 

"  (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)

 

                                   5.   Nel caso in esame, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di cassa malati per il 2006 è stata inviata a 2006 inoltrato (doc. 1).

 

In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, siccome l'assicurato è tassato in via ordinaria. Pertanto, la richiesta inoltrata nell'aprile 2006 è di per sé tardiva. Essa doveva essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2006), ovvero entro il 31 dicembre 2005, quando l'interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo.

 

Il ricorrente solleva l'applicazione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, che rinvia – per quanto qui di pertinenza - all'art. 67 lett. m RLCAMal concernente la modifica della situazione economica del richiedente.

Ora, questa diminuzione del reddito, come affermato dal ricorrente medesimo, è tuttavia subentrata già nel corso del 2005 (doc. 2: opposizione del 24 luglio 2006), quando l'assicurato ha iniziato a frequentare l'università di __________. L'abbandono dell'attività lavorativa a favore della scelta accademica - con conseguente trasferimento all'estero -, ha fatto sì che i suoi redditi siano forzatamente diminuiti.

In queste circostanze, quale eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal), l'interessato avrebbe dovuto imperativamente postulare entro il 31 dicembre 2005 la riduzione del premio di cassa malati per i sussidi per l'anno 2005, dato che la mutazione dei suoi redditi era avvenuta proprio nel corso dell'anno per il quale chiedeva i sussidi (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal).

Trattandosi, invece, dell'istanza di riduzione dei premi per l'anno 2006, l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non può ora venire in aiuto al ricorrente, perché nel 2006 la diminuzione dei suoi redditi rispetto alla tassazione di base applicabile per i sussidi per l'anno 2006 (la notifica 2003), era già esistente dall'anno precedente; perciò è in quell'anno soltanto che questa modifica poteva essere fatta valere in virtù dell'art. 67 lett. m RLCAMal e dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal.

Formulando quindi unicamente nel 2006 questa eccezione, riferendosi però ad una modifica di reddito intervenuta già nel 2005, la richiesta dell'assicurato si rivela manifestamente tardiva e pertanto non può essere accolta.

 

Il TCA ha già avuto modo di analizzare questa tematica, affermando appunto che, siccome il peggioramento delle condizioni finanziarie dell'istante era intervenuto in precedenza e non nell'anno di formulazione della richiesta, non era possibile porre rimedio alla tardività della stessa, facendo valere l'eccezione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16; STCA del 9 marzo 2006 nella causa R.M., 36.2006.3; STCA del 12 gennaio 2006 nella causa. A.T., 36.2005.189; STCA del 28 novembre 2005 nella causa D.B., 36.2005.151). Questa soluzione è stata ancora confermata nella recente STCA del 9 febbraio 2007 nella causa V.A. (36.2006.245-246).

 

Da quanto precede discende che, siccome l’assicurato è tassato in via ordinaria giusta l’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, egli avrebbe dovuto formulare la propria richiesta di riduzione dei premi nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, ovvero entro il 31 dicembre 2005. Inoltrando questa richiesta soltanto nel 2006, la stessa, come detto, è di principio tardiva. Comunque, nemmeno la circostanza che nel 2005 la sua situazione di reddito è mutata come dispone l'art. 67 lett. m RLCAMal, a cui rinvia l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, può ancora giustificare questo suo ritardo.

 

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora scusabile.

 

                                   6.   In virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

 

"  (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

 

Inoltre, a norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

 

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).

Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

 

                                   7.   Nel caso di specie l’insorgente ha scusato il suo ritardo osservando che da quando è studente universitario a __________ rientra sporadicamente al suo domicilio.

 

Va evidenziato che, di principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

 

Nel caso di specie, il ricorrente ha atteso fino ad aprile 2006 prima di inoltrare la propria domanda di riduzione del premio di cassa malati. Questo ritardo non è indubbiamente scusabile, poiché va attribuito ad una mera negligenza dell'assicurato per non essersi attivato tempestivamente. La distanza fra il suo domicilio ed il luogo di studio non poteva infatti impedirgli di rientrare in Svizzera per sbrigare le proprie questioni amministrative, tutt'al più che la compilazione dell'apposito formulario non richiede più di qualche minuto così pure il reperimento della notifica di tassazione applicabile per quell'anno e la polizza di cassa malati.

Considerato inoltre che la sua situazione economica, come visto, è peggiorata già nel 2005, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto provvedere ad inoltrare la propria richiesta di sussidio entro il 31 dicembre 2005. La negligenza con cui ha agito non può essere tutelata (art. 55 cpv. 3 LCAMal). È pertanto a giusta ragione che la Cassa ha considerata tardiva la richiesta di sussidio per il 2006.

 

                                   8.   In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

 

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti