Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.37

 

TB

Lugano

6 aprile 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 26 gennaio 2006 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, 1981, disoccupato, il 6 agosto 2005 ha postulato la concessione del sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2006.

 

La domanda è stata respinta dall'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) così come il successivo reclamo, che è stato rigettato con la decisione su reclamo del 26 gennaio 2006.

 

                               1.2.   Contro questo provvedimento l'assicurato insorge davanti al TCA, osservando che il suo reddito lordo sarebbe superiore al limite di Fr. 6'000.- per le persone sole (Fr. 6'282.-), ragione per cui avrebbe diritto al sussidio senza necessità di trasmettere all'UAM i giustificativi attestanti l'ammontare del reddito lordo conseguito nel 2005 né d'indicare chi provvederebbe al suo sostentamento. A suo dire, ritenendo che si tratti dell'importo totale dei redditi esposto nella notifica di tassazione prima delle deduzioni fiscali (Fr. 5'847.-) l'UAM interpreterebbe erroneamente la nozione di "reddito lordo" contenuta all'art. 31 lett. c LCAMal. Questo importo costituirebbe invece il suo "salario netto II", pari al reddito lordo a cui sarebbero già stati dedotti i contributi sociali AVS/AI/IPG/AD ed il premio AINP.

 

Dal canto suo, l'UAM propone la reiezione dell'impugnativa, poiché il reddito lordo effettivo conseguito dall'istante nell'anno 2003 non corrisponderebbe al reddito lordo secondo la tassazione fissata dal Consiglio di Stato su rinvio dell'art. 31 lett. c LCAMal. La nozione di reddito lordo esposto in questa norma andrebbe infatti inteso come la "somma di tutti i redditi esposti nella notifica di tassazione fissata dal Consiglio di Stato prima delle deduzioni fiscali." In queste circostanze, siccome il reddito lordo del ricorrente fissato dall'autorità fiscale nella notifica di tassazione 2003 ammonterebbe a Fr. 5'847.- - importo quindi inferiore al limite di Fr. 6'000.- -, sarebbe necessario accertare autonomamente il reddito lordo che egli ha conseguito al momento dell'inoltro dell'istanza, per poi procedere alla successiva conversione (artt. 52 e 67 lett. d RLCAMal). Vista però la reticenza dell'assicurato a produrre i necessari documenti giustificativi accertanti i suoi mezzi di sostentamento, l'Amministrazione ha respinto il ricorso.

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 10 febbraio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

 

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

 

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

 

Per i sussidi per l’anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo con il DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 30'000.-, mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.- massimi a partire dal 2° figlio e da CHF 35'000.- a CHF 54'000.- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.

 

                               2.3.   L'art. 26 LCAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola.

 

Giusta l'art. 29 lett. a LCAMal, hanno diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non supera Fr. 20'000.-.

 

Con l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

 

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

 

Un'eccezione al principio del diritto al sussidio per le persone sole aventi un reddito determinante inferiore a Fr. 20'000.- va fatta, quindi, per le persone sole con un reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a Fr. 6'000.- in base ai dati fiscali applicabili, poiché in tal caso il reddito determinante per stabilire il diritto al sussidio è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento (art. 32 cpv. 1 LCAMal e art. 51 RLCAMal). Il sussidio è concesso se questo reddito di riferimento non supera Fr. 50'000.- per l'anno di competenza dei sussidi (art. 32 cpv. 2 LCAMal). Per l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha confermato questa cifra (art. 1 lett. c del citato DE del 2005).

 

Il Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) e parzialmente modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, avente valenza dal 1° gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il diritto ed il calcolo al sussidio.

 

 

In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal,

 

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."

 

Al riguardo, si veda la sentenza 7 agosto 2000 (inc. 36.1999.113 in re B.) pubblicata in RDAT II-2001 pag. 115 seg.

 

Secondo l’art. 67 RLCAMal, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

 

"  d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante."

 

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.

 

                               2.4.   Nel caso concreto, se, da un lato, il reddito determinante del ricorrente, persona sola, non supera i Fr. 20'000.-, d'altro canto occorre accertare se torni applicabile l'eventualità dell'art. 31 lett. c LCAMal.

Escluso un reddito imponibile nullo (doc. A2: la notifica di tassazione 2003 l'ha fissato in Fr. 4'500.-), resta da verificare se il reddito lordo annuo dell'istante, in base ai dati fiscali applicabili, era inferiore a Fr. 6'000.-. Dalla determinazione del reddito lordo dell'assicurato dipende infatti la necessità di verificare o meno l'esistenza di un reddito proprio dell'assicurato non inferiore al limite massimo per persone sole previsto dalla LPC (nel 2006: Fr. 17'640.- annui, pari a Fr. 1'470.- mensili), ciò che esenterebbe l'assicurato dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario (art. 52 RLCAMal).

 

Va innanzitutto precisato che per "il biennio fiscale determinante" (art. 31 lett. c LCAMal), per "i dati fiscali applicabili" (art. 32 cpv. 1 LCAMal) e per la "tassazione ordinaria o intermedia del biennio determinante" (art. 51 RLCAMal) si devono intendere le classificazioni annue dell'imposta cantonale che, per le domande di sussidio per l'anno 2006, equivalgono alla notifica di tassazione per l'anno 2003 (art. 1 lett. a del DE del 25 ottobre 2005 citato sub. 2.2.).

 

In merito a questa specificazione, va osservato che la terminologia appena citata ed adottata nel 1996 dalla LCAMal, è ormai superata a seguito della sostanziale modifica della Legge tributaria intervenuta il 4 giugno 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003. Con la novella legislativa, infatti, nel Cantone Ticino le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale (art. 50 cpv. 1 LT) ed il periodo fiscale corrisponde ora all'anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). In questo senso, si è passati dal sistema di tassazione biennale prenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando senza però conseguente modifica della LCAMal e del relativo regolamento, motivo per cui le norme applicative cantonali della LAMal si riferiscono ancora al "biennio fiscale determinante".

 

Prima dell'adozione della citata modifica, ovvero fino alla tassazione 2001/2002 compresa, il formulario della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche valida per l'imposta cantonale e federale diretta, prevedeva l'inserimento del "I. REDDITO LORDO" a pagina 2 e delle "II. DEDUZIONI" a pagina 3. L'assicurato compilava questa pagina inserendo il reddito lordo "Da attività dipendente" e/o "Da attività indipendente", come pure gli altri redditi conseguiti (p. es.: da valore locativo, da pigioni, da titoli e capitali, ecc.) il totale dei quali, derivante dalla somma dei lordi esposti per il biennio fiscale precedente, era suddiviso in due ed il risultato ottenuto costituiva il reddito lordo, che veniva poi riportato nella notifica di tassazione emessa dall'Ufficio di tassazione.

In questo reddito lordo totale i dipendenti inserivano quanto percepito dal datore di lavoro prima delle deduzioni dei contributi dovuti agli assicuratori sociali. In altri termini il certificato di salario allestito dal datore di lavoro comprendeva il totale del salario lordo a cui il lavoratore aveva diritto. Da questo importo, venivano poi riconosciute deduzioni fissate per tutti i contributi sociali e della previdenza professionale (esposti a pagina 3 come deduzioni), per ottenere infine lo stipendio netto (fatte salve eventuali altre deduzioni da parte del datore di lavoro a dipendenza di circostanze particolari).

In questo senso si inserisce la tesi dell'UAM, secondo cui "il concetto di reddito lordo esposto all'art. 31 lett. c) LCAMal è da intendere quale somma di tutti i redditi esposti nella notifica di tassazione fissata dal Consiglio di Stato prima delle deduzioni fiscali.".

Con la nuova LT la posizione dell'UAM non è più sostenibile ed applicabile alle domande di sussidio per gli anni dal 2006 in poi, poiché esse si basano sulle nuove tassazioni fiscali annuali.

 

                               2.5.   Diversa, in effetti, è la situazione che si presenta dal 1° gennaio 2003, poiché le dichiarazioni di tassazione 2003, 2004 e quelle che seguiranno, si fondano su norme diverse. Infatti i redditi conseguiti durante un solo anno civile oggetto di tassazione sono inseriti in modo differente nel formulario della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche.

Come ha ben evidenziato il ricorrente, infatti, con i nuovi formulari della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche ora non si espone più il reddito lordo totale che il salariato percepisce. Va invece già indicato il cosiddetto "salario netto II", ovvero la risultante del calcolo del salario lordo totale dedotti i contributi ordinari AVS/AI/IPG/AD ed il premio AINP (il "salario netto I" corrisponde invece al salario lordo totale meno le deduzioni sociali AVS/AI/IPG/AD, senza AINP). Ciò significa che nella pagina 3 delle nuove dichiarazioni fiscali non si espongono più, a titolo di deduzioni, gli oneri sociali che vengono detratti dalla busta paga del lavoratore.

 

Di conseguenza anche la notifica di tassazione va letta in maniera differente. Il "totale dei redditi" (posta 9) è la somma dei vari redditi indicati dall'assicurato, ma per quanto concerne il reddito da attività dipendente e/o indipendente, la cifra esposta, come visto, non va più intesa come un reddito lordo, ma come una sorta di reddito al netto dei contributi sociali e del premio AINP, a cui vanno ancora sottratte le eventuali deduzioni per spese professionali ed altre ammesse dalla LT (definite "deduzioni fiscali" dall'UAM). Una volta calcolate anche queste ultime deduzioni si ottiene il reddito fiscale netto (posta 23), che dà luogo al reddito imponibile (posta 25).

 

Da quanto precede discende che per risalire al reddito lordo puro di un assicurato partendo da una nuova notifica di tassazione annuale, occorre aggiungere al "totale dei redditi" (posta 9) gli oneri sociali, e meglio occorre semplicemente riferirsi (per i dipendenti) direttamente al certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro e rilevare dalla prima cifra esposta il salario lordo totale, prima delle deduzioni sociali. Questo è l'importo che va considerato (in uno con gli altri redditi conseguiti) per sapere se il reddito lordo annuo dell'istante è inferiore al limite di Fr. 6'000.- di cui agli artt. 31 lett. c e 32 LCAMal, art. 51 e 52 RLCAMal.

                               2.6.   Nella fattispecie i due certificati di salario prodotti dal ricorrente dimostrano che nell'anno determinante (nel 2003) per l'ottenimento del sussidio per l'anno 2006, che si rifà all'imposta cantonale per il 2003, egli ha conseguito un salario lordo totale di Fr. 2'323.- lavorando per __________ (doc. A3) e delle indennità giornaliere lorde di Fr. 2'997.- durante il periodo di disoccupazione perdurato da marzo a maggio (doc. A4). Come risulta da questi certificati, agli importi lordi sono stati poi dedotti i contributi sociali ed il premio AINP, per ottenere un "salario netto II" di Fr. 2'127.- rispettivamente un "importo imponibile" pari a Fr. 2'758.-. Questi ultimi importi sono stati ritenuti dall'autorità fiscale competente e sono stati inseriti nel "reddito" della notifica di tassazione 2003 dell'assicurato. A queste cifre si è aggiunto il reddito di titoli e capitali ammontante a Fr. 962.-, per ottenere un "totale dei redditi" (posta 9) pari a Fr. 5'847.-.

 

In virtù di quanto precede, la somma di Fr. 5'847.- che l'UAM sostiene sia determinante per la verifica del diritto alla riduzione del premio di cassa malati per l'assicurato non va invece considerata quale reddito lordo del ricorrente da utilizzare nell'ambito dell'applicazione dell'art. 31 lett. c LCAMal. Essa costituisce, per contro, come visto, una sorta di reddito incompleto poiché risultante da una prima serie di deduzioni; non rappresenta più il vero reddito lordo ritenuto valido fino alle dichiarazioni d'imposta 2001/2002, ossia il reddito lordo che precedeva le deduzioni fiscali della terza pagina del formulario.

 

Il reddito lordo conseguito dall'istante è rappresentato dalla somma del "salario lordo totale" e delle "indennità giornaliere" conseguite nell'anno 2003, a cui va aggiunto l'immutato reddito della sostanza, per ottenere un ammontare complessivo di Fr. 6'282.- (Fr. 2'323.- + Fr. 2'997.- + Fr. 962.-).

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, se ci si attenesse alla soluzione sostenuta dall'UAM, si violerebbe il senso letterale dei summenzionati disposti, che trattano del limite del "reddito lordo annuo inferiore a Fr. 6'000.-", da intendere, quindi, come il reddito totale conseguito, ossia comprensivo dei contributi sociali. D'altra parte è in questo senso in cui, alla lettera m. dell'art. 67 RegLCAMal, viene interpretato il reddito "lordo" conseguito dall'assicurato. La giurisprudenza ha sviluppato in proposito le seguenti considerazioni (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) riprese nella sentenza 15 febbraio 2006 (36.2006.7):

 

"  Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

 

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".

 

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

 

Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

 

Ne discende che le argomentazioni di RI 1 si rivelano fondate ed il suo reddito lordo va così correttamente fissato, per il 2003, a Fr. 6'282.-.

 

                               2.7.   Ritenuto come il reddito lordo dell'istante superi dunque, chiaramente, il menzionato limite annuo di Fr. 6'000.-, in specie non si realizza l'ipotesi presentata dall'art. 31 lett. c LCAMal e dalle norme connesse (art. 32 LCAMal, artt. 51 e 52 RLCAMal).

 

Conseguentemente, la situazione economica dell'insorgente lo pone nella realizzazione dell'ipotesi enunciata dall'art. 29 lett. a LCAMal, secondo cui hanno diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non supera i Fr. 20'000.-. Dato quindi un reddito imponibile di Fr. 4'500.- fissato dall'autorità fiscale con la notifica di tassazione 2003 del 20 agosto 2004 (doc. A2), giacché questo importo rispetta pienamente il limite massimo stabilito dal nominato DE del 2005, che coincide con il contenuto del citato art. 29, l'assicurato adempie pertanto a tutti gli effetti i requisiti per ottenere il sussidio per il 2006, senza dover presentare ulteriore documentazione che giustifichi i suoi redditi.

 

                                         La soluzione scelta dal legislatore può portare a soluzioni concrete discutibili, soprattutto se si pon mente alla possibile miglior fortuna dell'assicurato tra il momento della tassazione (qui il 2003) e l'anno per il quale il sussidio è richiesto (in casu il 2006). Circostanza che parrebbe essere data anche in concreto. Il giudice non può però qui scostarsi dall'applicazione delle norme vigenti.

 

                               2.8.   Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

 

Non essendo patrocinato, anche se vincente in causa al ricorrente non vanno assegnate ripetibili.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per nuova decisione di fissazione del reddito.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non vanno assegnate ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti