Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.44

 

ir/td

Lugano

17 marzo 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

considerato,                  

                                        

                                     -   che RI 1 era assicurata nel 2005 e nel 2004 presso CO 1 per la copertura obbligatoria;

 

                                     -   che CO 1 ha escusso RI 1 con PE __________ per il mancato pagamento di CHF 194.40, CHF 70.-- per spese amministrative e CHF 124.40 per due partecipazioni a seguito di prestazioni della __________ (doc. 3 e 4);

 

                                     -   che, a seguito dell'opposizione interposta al PE l'assicuratore ha deciso il rigetto della stessa con provvedimento 25 novembre 2005;

 

                                     -   che il 23 dicembre 2005 RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni formulando "opposizione alla decisione su opposizione al PE __________";

 

                                     -   che la Cancelleria del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha chiesto all'assicurata la trasmissione della decisione su opposizione con lettera 27 dicembre 2005;

 

                                     -   che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sollecitato nuovamente l'assicurata nel medesimo senso il 26 gennaio 2006;

 

                                     -   che il giudice delegato ha specificatamente scritto a RI 1 in merito ancora il 22 febbraio 2006 per ottenere informazioni in merito e la copia della decisione su opposizione;

 

                                     -   che gli atti sono pure stati trasmessi all'assicuratore per una presa di posizione;

 

                                     -   che con scritto 26 febbraio 2006 CO 1 ha indicato l'avvenuto pagamento del debito;

 

                                     -   che RI 1 è stata invitata a prendere posizione in merito senza esito;

 

                                     -   che la presente fattispecie può essere evasa a giudice unico stante l'assenza di difficoltà fattuali e giuridiche;

 

                                     -   che l'opposizione a decisione a' sensi dell'art. 49 LPGA va inoltrata all'assicuratore medesimo e quindi il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni era incompetente in merito;

 

                                     -   che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha trasmesso comunque l'opposizione all'assicuratore;

 

                                     -   che l'assicurata ha in ogni modo pagato il suo debito come comunicato da CO 1;

 

                                     -   che alla luce di quanto precede, per incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, il gravame appare irricevibile.   

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti