Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 26 gennaio 2006 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. Salariata e divorziata con quattro figli maggiorenni, RI 1 ha tempestivamente postulato la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2005, corredando l'istanza con la notifica di tassazione per il biennio 2001/2002. L'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) ha respinto la domanda per superamento dei limiti di reddito.
B. Con reclamo del 12 gennaio 2005 (doc. 2) l'assicurata fa valere di mantenere due figlie maggiorenni di cui una apprendista e che le sue entrate mensili di Fr. 3'300.- non le permettono di fare fronte ad un premio di cassa malati di Fr. 925,70 per tutte e tre.
Dopo aver accertato presso l'interessata medesima i redditi conseguiti durante il 2004 (docc. 5 e 6), con decisione su reclamo del 26 gennaio 2006 (doc. 8) l'UAM ha confermato la decisione di rifiuto di concessione del sussidio di cassa malati.
C. Con ricorso del 17 febbraio 2006 (doc. I) l'assicurata contesta nuovamente di essere considerata come persona sola, siccome le due figlie __________ (1985) e __________ (1986) vivono ancora con lei e lei provvede al loro sostentamento: __________ ha terminato l'apprendistato nel giugno 2005, mentre nel settembre 2005 la sorella __________ ne ha iniziato uno nuovo.
Malgrado l'accertata diminuzione del reddito lordo annuo nel 2004 (Fr. 33'368,08 rispetto a Fr. 48'670.- nel biennio 2001/2002), la commutazione del reddito lordo mensile (Fr. 2'780,65) secondo le tabelle ufficiali di conversione (Fr. 24'000.-) supera comunque il limite di reddito per persone sole fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2005 (Fr. 22'000.-). L'UAM ha quindi proposto la reiezione del ricorso, non senza osservare che le due figlie, considerate persone sole, hanno ottenuto il sussidio di cassa malati per il 2005 (doc. III).
La ricorrente ha prodotto diversa documentazione concernente le due figlie, come pure la decisione di rifiuto dell'UAM di concederle la riduzione dei premi di cassa malati anche per l'anno 2006, ribadendo, in qualità di mamma che convive con le due figlie, di non potersi assolutamente considerare come una persona sola (doc. V). Invitata a determinarsi in proposito, l'amministrazione si è riconfermata nella risposta di causa (doc. VII). L'assicurata ha infine trasmesso dei certificati di salario per l'attività svolta nel 2005, chiedendo di utilizzarli per rivedere la domanda di sussidio per il 2006 (doc. IX).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in concreto per la recente abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà descritto al punto 11 delle considerazioni di diritto.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per quanto concerne l’anno 2005, le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie, mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.".
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.
5. A proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; ultima: STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature della redattrice).
6. Va ancora osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli artt. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio del 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, a proposito dell’art. 27 LCAMal l’Esecutivo cantonale affermava che “per definire il concetto di figlio si ricorre al CCS. Il termine di 18 anni per passaggio dallo statuto di figlio a quello di persona sola riprende l’ordinamento della LAMal in fatto di premi assicurativi: il premio per adulti è infatti corrisposto a partire dalla fine dell’anno in cui l’assicurato compie 18 anni.". Il Consiglio di Stato ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal, in virtù della quale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni.
Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CC. Il Codice civile prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CC).
L’obbligo di mantenimento dura sino alla maggiore età del figlio (art. 277 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.
L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è invece trattato dall’art. 27 LCAMal. L'art. 26 LCAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far capo per l’ottenimento del sussidio.
È considerata come figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CC, fino alla fine dell'anno in cui compie 18 anni (art. 27 LCAMal).
7. Nel caso in esame, malgrado le comprensibili lamentele espresse dalla ricorrente, in applicazione della LCAMal la medesima è tuttavia da considerare come persona sola, poiché madre di quattro figli tutti già maggiorenni. La circostanza che l'assicurata provveda al sostentamento delle due figlie ancora in formazione (apprendiste), che vivono con lei, non muta comunque l'esito del ricorso.
Il TCA rileva che l’apparente iniquità creata dalla normativa cantonale amministrativa rispetto agli obblighi derivanti dal diritto civile è in realtà controbilanciata dalla possibilità, per il figlio, di ottenere a sua volta, autonomamente, il sussidio per fronteggiare il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. In effetti, anche nella fattispecie __________ e __________ hanno ottenuto autonomamente il sussidio per il 2005 in virtù del loro statuto di persone sole ai sensi dell'art. 26 LCAMal (doc. III). Quindi, la contestazione secondo cui, senza l'aiuto dello Stato per pagare i suoi premi mensili di cassa malati e quelli delle due figlie che convivono con lei, la ricorrente avrebbe dovuto fare fronte nel 2005, mensilmente, ad un importo di Fr. 925,70, non si rivela fondata, poiché per l'anno scorso le due figlie hanno invece beneficiato del sussidio cantonale per il pagamento del premio di cassa malati.
La circostanza che la ricorrente vada ritenuta persona sola impone quindi di considerare il reddito limite stabilito dal Consiglio di Stato, corrispondente per l'anno 2005, come esposto in precedenza, a Fr. 22'000.-. Ne consegue che il suo reddito imponibile rilevabile dalla notifica di tassazione applicabile per le domande di sussidio per il 2005, ovvero la notifica 2001/2002, fissato in Fr. 26'521.- (doc. 1), non permette palesemente la concessione del sussidio per l'anno 2005.
8. Come visto al considerando 5, in presenza di elementi che indichino che il reddito lordo dell'assicurato è diminuito rispetto al reddito lordo accertato mediante la notifica di tassazione applicabile, l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Per l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal, l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliate al caso concreto in cui vengono applicate.
Anche in questa sede, come in numerose altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e R.S., Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi concetti vanno ribaditi.
L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge impone.
In sede di risposta, esso ha quindi calcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito lordo della ricorrente conseguito nel 2004 – più recenti elementi a disposizione, a quel momento, e dunque più prossimi all'anno del sussidio - per verificare se fossero dati i presupposti, alla luce delle tabelle di conversione, per concederle ugualmente il sussidio per il 2005. Sulla scorta dei certificati di salario prodotti dall'assicurata, è emerso che la medesima ha guadagnato nel corso del 2004 un reddito lordo assommante a Fr. 36'368,08 (Fr. 13'033.- + Fr. 18'701,08 + Fr. 1'634.-).
Per contro, i dati fiscali desunti dalla notifica di tassazione 2001/2002 evidenziano un reddito lordo accertato di Fr. 48'670.- (Fr. 31'360.- reddito da attività dipendente + Fr. 17'310.- alimenti per i figli), portante sugli anni di contribuzione 1999 e 2000.
In presenza, quindi, di una diminuzione di reddito (art. 67 lett. m RLCAMal), il passo successivo è di convertire il reddito lordo più recente accertato con le apposite tabelle.
Mensilmente, il reddito lordo medio guadagnato dalla ricorrente nel 2004 assommava a Fr. 2'780,65 (Fr. 33'368,08 : 12 mesi) che, situandosi fra i limiti di Fr. 2'701.- e di Fr. 2'800.- previsti dalla tabella di conversione per le persone sole, corrisponde ad un reddito imponibile di Fr. 24'000.-. Pertanto, neppure questo importo permette di concedere alla richiedente il sussidio per il 2005, superando, come anche già con la notifica di tassazione 2001/2002 che il Consiglio di Stato ha dichiarato applicabile per i sussidi chiesti per l'anno 2005, il limite di reddito che il medesimo ha fissato in Fr. 22'000.-.
9. Pendente causa, l'assicurata ha tuttavia prodotto della nuova documentazione attinente all'anno 2005, ovvero all'anno stesso per il quale ha chiesto la riduzione dei premi di cassa malati. Occorre dunque prendere in considerazione questi certificati di salario (docc. C-E), siccome più recenti e riflettenti meglio le sue condizioni economiche per il periodo in esame.
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2005 l'assicurata ha lavorato per la __________, guadagnando Fr. 22'800.- lordi (doc. C). Durante i mesi di novembre e dicembre 2005 ha lavorato per __________, conseguendo un reddito lordo di Fr. 5'568.- (doc. D). Infine, nel mese di dicembre 2005 ha guadagnato Fr. 763.- lavorando per la società __________ (doc. E). Sommati, questi redditi danno un introito lordo complessivo pari a Fr. 29'131.- che, riportato su ogni singolo mese, dà un salario lordo mensile medio di Fr. 2'428.-.
Trasformandolo in reddito imponibile annuo a mano della tabella di conversione (art. 72 RLCAMal) per le persone sole valida per il 2005, si ottiene un reddito imponibile di Fr. 21'000.- che, in sé, rientra nel limite di reddito di Fr. 22'000.- e permetterebbe all'assicurata di percepire il sussidio di cassa malati per l'anno 2005.
Come rammentato nella recente sentenza in re Q. del 13 giugno 2006 (36.2006.52) il Reg.LCAMal fa obbligo (art. 69 e 71) all'assicurato di fornire tutte le informazioni relative al reddito di cui fa parte ogni, "altro" reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o d'altra fonte.
Oltre ai redditi indicati e debitamente comprovati, vanno quindi aggiunti sia i redditi incassati dalla ricorrente con svariati lavoretti (Fr. 400.- da un amico per l'aiuto al bar), ma senza ricevuta giustificativa, sia gli altri sì riscossi (dal fratello per la vendemmia, da diversi clienti per dei lavoretti come sarta), ma non quantificati dall'interessata in questa sede.
Non va infine dimenticato il reddito in natura (il mezzo vitello, cifrato dalla stessa ricorrente in Fr. 1'200.-, ed il formaggio, non valutato, che l'assicurata ha ricevuto dal contadino che ha aiutato nella fienagione), che fa parte, come indicato, del reddito lordo.
Sulla scorta di tutti questi elementi, già aggiungendo al reddito lordo annuo gli importi conosciuti di Fr. 400.- e di Fr. 1'200.-, si ottiene un reddito lordo annuo di Fr. 30'731.- rispettivamente mensile di Fr. 2'560.- che, convertito, dà un reddito imponibile di Fr. 22'000.-.
Non va però dimenticato che a questa somma occorre ancora addizionare tanto gli altri redditi conseguiti in contanti, ma non cifrati, quanto quelli in natura. Ciò comporta, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che il limite di reddito posto dal Consiglio di Stato per le persone sole per l'anno 2005, corrispondente ad un reddito lordo mensile compreso tra Fr. 2'601.- e Fr. 2'700.-, sia raggiunto dall'assicurata, bastando che i summenzionati redditi non cifrati raggiungano anche solo Fr. 500.- (Fr. 2'601.- x 12 = Fr. 31'212.-, contro i Fr. 30'731.- già accertati e comprovati).
In queste circostanze, è corretto affermare che il limite di reddito di Fr. 22'000.- viene superato dalla ricorrente e, purtroppo, il suo diritto alla riduzione del premio di cassa malati va di conseguenza respinto.
Infine, lo si ribadisce, il limite di reddito per famiglie non va più preso in esame, siccome __________ e __________ sono ora considerate come delle persone sole che hanno un diritto proprio a chiedere e ad ottenere – come effettivamente avvenuto – il sussidio per i premi di cassa malati. Per quanto concerne la riduzione dei premi di cassa malati retta dalla LAMal e dalla LCAMal, le due ragazze non appartengono infatti più al nucleo familiare dell'assicurata.
10. Va da ultimo rilevato che l’autorità amministrativa non può, come richiede l'interessata, fare uso della decisione di tassazione 2003B riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002. (…)."
Poiché per la determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2005 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di tassazione 2001/2002, la decisione di tassazione per l'anno 2003 allegata dalla ricorrente con il reclamo non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale (da ultimo la sentenza 36.2005.170 in re D. del 20 gennaio 2006),
" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non sono stati aumentati.".
11. Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto per il minimo superamento dei limiti ritenuto alla luce delle indicazioni della ricorrente stessa. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
A seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato. Per esplicita volontà del legislatore, in questo senso il Messaggio 7 marzo 2006 no. 5759 al commento all’abrogazione del comma 4 dell’articolo di legge citato:
" “Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”
La commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006, ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si percepiscono tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti