Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.53

 

cs

Lugano

12 maggio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

Cassa malati CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto che                     con scritto del 30 giugno 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1, nato nel __________ affiliato per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in virtù dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa dei numerosi attestati di carenza beni rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione (doc. 23). Copia della lettera è stata trasmessa all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), “quale avviso all’autorità d’assistenza sociale competente per il canton Ticino.” (doc. 23),

 

                                         il 5 agosto 2005 la Cassa ha emanato una decisione formale tramite la quale ha confermato la sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione degli art. 90 cpv. 3 e 4 OAMal, nonché 12 cpv. 2 CGA, poiché vi sarebbero 10 attestati di carenza beni (ACB) emessi __________  non ancora interamente pagati (doc. 24),

 

                                         con ricorso del 7 marzo 2006 RI 1 si rivolge al TCA, affermando di avere seri problemi di salute e di non potersi recare in Clinica a causa della sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal. L’interessato sostiene in particolare che la sua corrispondenza potrebbe essere stata bruciata dall’incendio della casa di sua madre dove teneva la documentazione (doc. I),

 

                                         con scritto 10 marzo 2006 il Giudice delegato del TCA si è rivolto all’UAM per chiedere informazioni in merito al pagamento degli ACB ancora insoluti (doc. III),

 

                                         il 13 marzo 2006 il Giudice delegato del TCA ha interpellato l’insorgente per sapere se, malgrado l’incendio (di cui è stata chiesta la data), sia stata inoltrata opposizione alla decisione del 5 agosto 2005 (doc. IV),

 

                                         con scritto 28 marzo 2006 l’interessato ha affermato di aver “fatto 2 opposizioni una raccomandata (la prima) ed in seguito le altre risposte-opposizioni su invio normale.” (doc. V),

 

                                         con risposta del 30 marzo 2006 l’assicuratore propone, in via principale che il ricorso sia dichiarato tardivo, in via subordinata che sia respinto (doc. VI),

 

                                         il 3 aprile 2006 il Giudice delegato del TCA ha scritto al ricorrente rilevando che la decisione della Cassa è del 5 agosto 2005, mentre l’incendio si è verificato il 10 marzo 2005, e chiedendo nuovamente di voler indicare se contro la decisione apparentemente ritirata il 16 agosto, è stata interposta opposizione (doc. VIII),

 

                                         con scritto 6 aprile 2006, trasmesso alla parti per osservazioni, l’UAM ha indicato che un ACB figurante sulla decisione è stato pagato il 4 dicembre 2004 e gli altri nove non sono mai stati presentati per il pagamento (doc. X),

 

                                         il 3 maggio 2006 il TCA ha nuovamente interpellato l’insorgente chiedendo di prendere posizione sulla circostanza riportata nella risposta di causa che la decisione formale del 5 agosto 2005 è stata ritirata il 16 agosto successivo, ossia dopo l’incendio verificatosi nel corso del mese di marzo, e che agli atti non sono state prodotte opposizioni alla decisione sopra citata (doc. XII),

 

                                         tramite lettera del 9 maggio 2006 l’interessato ha ribadito di non sapere “cosa dire dal momento che ho sempre risposto ad ogni scritto del CO 1. Negli ultimi tempi ho cambiato diversi appartamenti, da __________ a __________ a __________, __________ ed ora a __________. Se una risposta non è arrivata è perché è andata persa. Non posso certo permettermi di inviare tutto per raccomandata. I miei ricorsi li ho fatti e se c’è una legge che venga rispettata. In ogni caso tutte queste cose le ho già segnalate un mese fa.” (doc. XIII),

 

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),

 

                                         per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici (cpv. 2),

 

                                         a norma dell'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione,

 

                                         l'art. 60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa,

 

                                         l'art. 38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso,

 

                                         l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121),

 

                                         secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento),

 

                                         detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto pubblico, 2A.271/2001),

 

                                         sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),

                                        

                                         nel caso di specie l'assicurato, che non contesta di aver ricevuto la decisione formale del 5 agosto 2005, non ha comprovato, come invece gli incombeva, di aver interposto tempestiva opposizione entro 30 giorni dalla notifica dell’atto amministrativo,

 

                                         del resto dal doc. 25 emerge che la decisione 5 agosto 2005, spedita il 4 agosto 2005 ad __________ (__________), è stata rispedita ad __________ (__________; dove l’insorgente afferma di essere stato, cfr. doc. XII) e poi a __________ (__________). In data 16 agosto 2005 la decisione è stata ritirata,

 

                                         pertanto la notifica (che l’insorgente non contesta) della decisione formale, è avvenuta regolarmente,

 

                                         alla luce di quanto sopra esposto, nella misura in cui il ricorso va interpretato quale contestazione della decisione del 5 agosto, si rivela irricevibile in mancanza di una decisione su opposizione impugnabile,

 

                                         nella misura in cui il ricorso va invece inteso quale richiesta di intervento di questo Tribunale per obbligare la Cassa ad emanare una decisione su opposizione (denegata giustizia), esso va respinto in assenza di opposizione da parte dell’assicurato,

 

                                         in queste condizioni la decisione formale del 5 agosto 2005 è cresciuta in giudicato,

 

                                         tuttavia l’insorgente può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione di revoca della decisione, che la Cassa dovrà emanare immediatamente,

 

                                         copia della presente va notificata all’IAS, quale autorità interessata,

                                     

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti