Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2006.8

 

IR/td

Lugano

19 aprile 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 30 dicembre 2005 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,

6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con formulario pervenuto all'Ufficio Assicurazione Malattia il 29 agosto 2005 RI 1, 1977, celibe e studente presso la __________, ha chiesto il sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 2006. Nel formulario l'assicurato ha indicato nel padre __________ la persona che provvede al suo sostentamento.

 

                               1.2.   La richiesta è stata respinta così come il successivo reclamo del 9 dicembre 2005 rigettato con decisione del 30 dicembre 2005 contro cui RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso 9 gennaio 2006 in cui evidenzia come il reddito di riferimento paterno superi in effetti i CHF 50'000.-- ma di soli CHF 800.-- ed analizza la sua composizione, evidenzia poi di non guadagnare e di essere studente a tempo pieno senza aiuti. L'amministrazione si è opposta all'accoglimento del ricorso. A RI 1 è stata concessa la possibilità di esprimersi ulteriormente e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.

                                        

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 15 dicembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Come indicato in altri giudizi di questo Tribunale, in particolare nella sentenza 36.2006.6 in re B. del 22 febbraio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

"  a)   del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria  o

      intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."

 

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

 

                                         Per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.

 

                               2.3.   Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

 

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

 

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

 

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

 

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal. A proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:

 

"  Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

 

                               2.4.   Nel caso concreto RI 1 è persona sola che non esercita attività lucrativa e che per il suo sostentamento fa capo al papà __________. Egli non beneficia di entrate, di aiuti agli studi e neppure di indennità di disoccupazione. RI 1 adempie i requisiti della persona sola ai sensi della LCAMal (art. 26 e 27 per le definizioni di famiglia e persona sola).

 

                                         Come già rammentato nella sentenza 7 marzo 2005 (in re M., 36.2005.6) ed in quella odierna in re B. (36.2006.6) se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far capo per l’ottenimento del sussidio. In questo senso anche la sentenza del TCA 19 maggio 2005 in re S. (36.2004.164).

 

                               2.5.   In concreto RI 1 è studente che fa capo al padre per il suo sostentamento. Per le persone sole, quale il ricorrente deve essere considerato avendo compiuto il diciottesimo anno d’età, con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.--, il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.--. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

 

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001 pag. 115 seg.)

 

                                         Secondo l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005). Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurato (TCA 36.2004.149 citata).

 

                               2.6.   L’obbligo di mantenimento incombe, come indicato nelle considerazioni che precedono, ai genitori. L’art. 52 Reg. LCAMal, laddove usa l’espressione “nucleo primario di riferimento”, è – nei casi come quello in discussione ove si è confrontati con un giovane che non ha completato la sua formazione – da interpretare nel senso di ritenere il reddito imponibile per il periodo determinante dei genitori del giovane non ancora autosufficiente. Va rammentato come l’obbligo di mantenimento dura sino al completamento della formazione, ciò che implicitamente rammenta la giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni nelle sentenze TFA 124 V 67 e 130 V 237. La dottrina, si veda D. Cattaneo in  “La contribution du Tribunal Cantonal des Assurances du Canton Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale” pubblicato in Cahiers genevois no. 33 – 2004, pag.38 e 39, a proposito dell’applicazione della LADI, evoca come « la directive du SECO, selon laquelle, dans le cadre de la fixation de l’indemnité de chômage il faut reconnaître l’existence d’une obligation d’entretien au sens des art. 276 ss CC au plus tard jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 25 ans n’est pas conforme à la loi. En effet une limitation temporelle absolue de l’obligation d’entretien au moment où l’enfant atteint l’âge de 25 ans révolu n’existe pas en droit civil ».

 

La LCAMal (all’art. 32) indica che il reddito determinante da considerare per l’ammissione o meno al sussidio, é quello della persona o della famiglia da cui il postulante il sussidio dipende per il sostentamento, senza ulteriore specifica o precisazione. La normativa cantonale non può imporre (neppure implicitamente), stante la competenza federale a legiferare in merito ai rapporti di diritto privato tra estranei rispettivamente tra parenti ed in merito ai conseguenti obblighi di mantenimento, un obbligo per terzi di provvedere al sostentamento di un giovane in formazione o meglio senza sufficiente reddito (e ciò anche solo mediante l’obbligo di considerare il reddito fiscale per la determinazione del sussidio). Come rilevato in una recente sentenza (TCA 36.2004.164 del 19 maggio 2005):

 

"  il tenore delle norme cantonali di applicazione della LAMal appare in effetti ambiguo su questo punto. Il reddito della persona o della famiglia dalla quale l’assicurato postulante il sussidio dipende per il suo sostentamento non è necessariamente quello di un parente e detta persona potrebbe non avere – come evidenziato – obbligo giuridico alcuno al mantenimento (sostentamento), che potrebbe di riflesso essere subitamente interrotto senza possibilità di pretenderne l’esecuzione per via giudiziale da parte del beneficiario. In queste circostanze, considerare il reddito fiscalmente fissato in un determinato periodo di un terzo non obbligato per negare ad un assicurato il sussidio appare inammissibile. Le norme cantonali non possono essere interpretate nel senso di creare un obbligo di mantenimento (anche se limitato ai premi dell’assicurazione malattia) ai terzi (obbligo implicito nel considerare il loro reddito per la determinazione del sussidio o meno). Come detto la persona postulante il sussidio potrebbe essere mantenuta o aiutata da terzi, da persone commiserevoli senza obbligo giuridico o da associazioni di volontariato, il cui reddito non deve essere considerato per la determinazione del sussidio."

 

La norma di diritto pubblico cantonale ha importanza poiché fa sostanziale implicito riferimento all’obbligo di assistenza tra parenti, tema regolato all’art. 328 CCS secondo cui chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando, senza di ciò, essi cadessero nel bisogno. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere questi ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188, cfr. anche TFA P76/01 sentenza 9 gennaio 2003). In merito alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia Thomas Koller, BS Kommentar, 9 Titel: Die Familiengemainschaft, ad Art. 328/329 no. 39-a così si è espresso:
 

"  Gemäss Art. 65 Abs. 1 KVG gewähren die Kantone den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen. Diese Prämienverbilligungen sind gegenüber der Verwandtenunterstützungspflicht subsidiär, d.h. bei der Abklärung, ob ein Ansprecher in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, dürfen Unter­stutzungsanspruche gegen Verwandte gemäss Art. 328f. berücksichtigt werden (Verw­Ger GR PVG 1997, 71 ff., 74). Nicht angängig ist es allerdings, dabei die Familie als wirtschaftliche Einheit zu betrachten und einen Anspruch auf Prämienverbilligung erst zuzubilligen, wenn nicht bloss ein einzelnes Familienmitglied, sondern die Familie ins­gesamt in bescheidenen Verhältnissen lebt (so missverständlich VerwGer GR PVG 1997, 71 ff., 74). Denn damit wurde indirekt die Unterstutzungspflicht auf Verwandte ausgedehnt, die zwar theoretisch leistungsfähig wären, aber nicht in günstigen Verhältnissen leben und daher nach Art. 328 nicht leistungspflichtig sind."

 
Il CCS regola quindi l’obbligo di assistenza tra parenti prevedendo che:
 

"  Entferntere Verwandten können nur zur Unterstützung verpflichtet werden, wenn keine näheren Verwandten mehr leben, wenn sich diese nicht in günstigen Verhältnissen befinden oder wenn ein vorrangig Verpflichteter wegen Unbilligkeit i. S. v. Art. 329 Abs. 2 nicht zur Leistung herangezogen werden kann. Die nächsten Erbberechtigten befreien daher die entfernteren  Verwandten so lange von der Unterstützungspflicht, wie sie die Unterstützungsleistungen aufzubringen vermögen."

(T. Koller, op. cit., pag. 1705 no. 22)

 

                               2.7.   Nel caso concreto RI 1 vive con il padre che provvede al suo sostentamento. Egli ha un obbligo nei confronti del figlio che si trova ancora in fase formativa nonostante abbia quasi 29 anni. In virtù delle citate norme cantonali di diritto pubblico correttamente l’amministrazione – alla luce della mancata fine della formazione del giovane – ha ritenuto il reddito imponibile del padre tassato nel 2003 quale reddito determinante. Da rilevare come le norme cantonali considerino la particolare situazione del giovane in formazione, ormai adulto, considerando sempre un reddito, determinato nel periodo fiscale, decisamente più elevato rispetto a quello ritenuto per il sussidio della famiglia con figli ancora minorenni (cfr. le indicazioni sub. 3).

 

                               2.8.   Nonostante le contestazioni contenute nel gravame non è possibile scostarsi dalla decisione di tassazione ritenuta dal competente ufficio. La composizione del reddito, la considerazione relativa a spese od a valori locativi non può qui essere ritenuta. Come già evidenziato nella sentenza in re S. (36.2003.91 del 29 marzo 2004 punto 2.5):

 

"  Il ricorrente sostiene che la sua tassazione sia errata e non possa costituire da base per la determinazione del sussidio.

Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata (cfr. STCA 2 giugno 1999 36.1999.28 in re M.).

In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:

 

"                                     Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

 

Gli stessi principi sono stati evocati anche nella sentenza 22 maggio 1997, 36.96.79."

 

                                         Qui la decisione di tassazione appare corretta, cresciuta in giudicato e non viene revocata in dubbio a fronte di elementi concreti e comprovati. L'Ufficio Assicurazione Malattia ha ritenuto i dati fiscali che, per il reddito e per la sostanza, non permettono il sussidio. Il padre del ricorrente risulta avere agio per fronteggiare i premi dovuti dal figlio.

 

                               2.9.   A giusta ragione l'amministrazione evidenzia come non siano dati gli estremi delle eccezioni fissate nel regolamento. RI 1 non ha 35 anni, non dispone attualmente di entrate per CHF 1'470.-- mensili, e non sussistono gli estremi di cui all'art. 54 RegLCAMal. Il caso di specie non presenta connotazioni di eccezionalità nel merito. Vi è convivenza tra il ricorrente e la famiglia. L’assenza di introiti non può costituire elemento di eccezionalità nel considerare il reddito di riferimento paterno.

 

                              2.10.                                           Visto quanto precede il ricorso va respinto, non essendo dati gli estremi per la concessione del sussidio 2006 a RI 1 poiché occorre fare capo al reddito di riferimento che supera il limite ritenuto di CHF 50'000.--. La LPAmm, contrariamente alla LPrTCA, non impone la gratuità della procedura. Non si giustifica comunque il  carico di tassa di giustizia e spese al ricorrente siccome il ricorrente completamente privo di entrate. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Non vengono allocate ripetibili.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si prelevano tassa di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.

 

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti