Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 6 maggio 2006 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione del 6 aprile 2006 emessa dall'assicuratore malattie |
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Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
non sono state chieste osservazioni alla CO 1 |
considerato, in fatto ed in diritto
• che RI 1, __________, assicurato presso la CO 1, unitamente alla moglie RI 2, si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto datato 6 maggio 2006 (e pervenuto il successivo 8 maggio) contro un provvedimento 6 aprile 2006 con cui l’assicuratore ha deciso che il ricorrente è debitore dell'assicuratore per complessivi CHF 930,35, credito così composto: CHF 860,35 per partecipazioni, CHF 30.-- per "spese apertura incarto" e CHF 40.-- per "spese diffide";
• che, con la loro impugnativa, RI 1 e RI 2 contestano il fatto di essere chiamati a pagare il suddetto importo (per il quale l'assicuratore ha fatto spiccare il PE __________, richiamato in entrata della decisione contestata, la cui opposizione è stata rigettata con il provvedimento impugnato);
• che - richiamando pregressa procedura nota alle parti (inc. 36.2004.176 "e collegati") i signori __________ invocano inoltre il fatto di avere subito un danno per il comportamento dell’assicuratore e richiamano l’art. 78 a LAMal;
• che, come rilevano nelle loro motivazioni, i signori __________ ritengono che "l'assicuratore abbia causato un danno al primo, rispettivamente alla di lui coniuge - assicurata, sia di natura economica, sia di natura morale, e questo va sicuramente risarcito. Infatti, colla sua condotta, l'assicuratore ha illecitamente indotto il qui scrivente ad intaccare il proprio patrimonio, allorquando quest'ultimo avrebbe potuto disporre diversamente. Non va infatti scordato, come questa medesima Autorità ha stabilito, come presso l'assicuratore vi sia "confusione amministrativa", "mancanza di controlli sulle prestazioni continue modifiche di posizione" e pur essendosi così espressa, in modo molto elegante, tali critiche sono cristalline!
Codesta medesima Autorità, in modo troppo elegante e prudente, ha altresì constatato come il qui scrivente, rispettivamente la di lui coniuge - assicurata, sono stati sottoposti a seri disagi e tutto ciò va letto sicuramente nei termini di cui all'articolo 41 e ss COS (analogia).
Ora, pur se è comprensibile, che il qui scrivente e consorte assicurata non possono vedersi essere risarciti il danno sofferto in seno alle prestazioni medesime, essi possono però far affidamento di essere risarciti ai sensi dell'art. 78a LaMal.
Il danno inferto, è la diretta conseguenza d'una condotta negligente reiterata nella normale gestione dei propri doveri - quelli dell'assicuratore - intaccando quello che è la personalità e la dignità della e/o delle persone, nel caso di specie degli assicurati, che improvvisamente si vedono confrontati con una situazione, che non può essere nemmeno lontanamente essere paragonata ad un semplice cura per una influenza, come vorrebbe far credere l'assicuratore in questione."
• che per quanto attiene alla quantificazione del danno i signori __________ hanno precisato che:
" può essere semplicemente quantificato nella misura in cui l'assicuratore non copre il costo delle prestazioni mediche, franchigie e partecipazioni dei 10% comprese, più le trasferte da __________ a __________ e ritorno"
mentre il danno morale assomma a CHF 5'000.--;
• che nelle conclusioni i signori __________ postulano il mantenimento dell'opposizione al PE __________ ed il riconoscimento di un danno da loro patìto - al di fuori della decisione 6 aprile 2006 cui è cenno - pari alla "somma integrale delle fatture dell'Ospedale __________ di __________, dei medicamenti connessi, degli accessori, oltre al risarcimento dell'importo di Frs. 5'000.-- a titolo di torto morale" proponendo "l'eventuale compensazione dei crediti";
• che al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla contestata pretesa pecuniaria dell'assicuratore e non è stata annessa decisione formale dell’assicuratore relativa alla pretesa risarcitoria fatta valere dai singori __________;
• che, alla luce dell'esito del gravame, l'impugnativa non è stata trasmessa ad CO 1 per la presentazione della risposta di causa palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare;
• che unicamente occorre qui richiamare, siccome noto alle parti cui una copia è stata consegnata, il verbale 2 maggio 2006 redatto nell'ambito della procedura 36.2006.61/87 dove il ricorrente ha postulato dalla Cassa l’emanazione di una formale decisione in ambito di risarcimento del danno, cui l'assicuratore ha risposto:
" … CO 1 emanerà una decisione su questi specifici aspetti ossia sulla pretesa di risarcimento danni. Il sig. RI 1 fa qui osservare che il doc. 20, sua lettera ad CO 1 1.12.2005, conteneva una proposta transattiva alla quale CO 1 non ha dato seguito con una risposta. Il danno morale fatto valere dai sig. RI 1 in uno con il danno materiale viene cifrato in complessivi fr. 10'000.--"
• che il tema delle pretese risarcitorie del signor __________ è quindi oggetto di procedura separata;
• che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che – per quanto attiene specificatamente il tema della decisione formale 6 aprile 2006 – va rammentato che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del 1 gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);
• che nel caso in esame la decisione 6 aprile 2006 della Cassa qui impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile. In effetti, dallo stesso tenore dei rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata, emerge che avverso il provvedimento adottato da CO 1 è data facoltà di inoltrare opposizione;
• che si giustifica la trasmissione degli atti alla Cassa Malati CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 6/8 maggio 2006 quale opposizione alla decisione e proceda, previo esame, all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;
• che, come rammentato, la pretesa di risarcimento danni è oggetto di separato ricorso per denegata giustizia pendente presso questo TCA;
• che, a prescindere da ciò, nell'ottica delle pretese per responsabilità, l'art. 78 LPGA regola la materia con particolare rinvio a procedura di decisione (che, nell’ambito della procedura richiamata e qui pendente, l'assicuratore si è impegnato ad emanare a breve);
• che, in assenza di una decisione in tale ambito da parte dell’assicuratore (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 78 Rz. 39 e seguenti) il ricorso va dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi all'assicuratore per l'emanazione del provvedimento di sua competenza;
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso formulato in data 6 maggio 2006 da RI 1 e RI 2, __________ é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue attribuzioni, rendendo le decisioni di sua competenza.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti