Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
ir/td |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
|||||
|
|
|||||
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2006 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 31 ottobre 2005 emanata da |
|
|
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto ed in diritto
1. Con atto del 9 gennaio 2006 RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro provvedimento dell'amministrazione, reso su opposizione il 31 ottobre 2005, con cui è stata decisa la sospensione delle prestazioni. A richiesta del giudice delegato RI 1 ha prodotto i documenti relativi alla procedura in suo possesso ed ha risposto a richiesta di informazioni 17 gennaio 2006 relativa all'apparente tardività del gravame. In particolare il sig. RI 1 ha indicato di avere ricevuto la decisione su opposizione il 15 novembre 2005 ammettendo che "… il mio ricorso 12 gennaio 2006 è si in ritardo ma anche la Cassa Malati alla mia del 07.07.05 … rispose con ritardo".
2. Con risposta di causa la Caisse CO 1 propone la reiezione dell'impugnativa siccome tardiva comprovando l'avvenuto ritiro della decisione su opposizione l'8 novembre 2005. L'amministrazione ha inoltre contestato il dire del ricorrente.
Il 14 febbraio 2006 è stata indetta un'udienza nel corso della quale "Il signor RI 1 da atto che il termine è effettivamente sfuggito…".
Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha comunque interpellato l'Ufficio Assicurazione Malattia accertando la trasmissione solo il 27 ottobre 2005 degli ACB _________ e __________ e la conseguente pendenza per l'elaborazione della richiesta della Caisse CO 1 senza obiezioni di principio quanto alla presa a carico degli importi (v. doc. XV).
3. La presente fattispecie può essere decisa - conformemente alla LOG - a giudice unico. Al caso di specie è pacificamente applicabile la LPGA poiché sia i fatti alla base delle decisioni che i provvedimenti adottati sono successivi alla vigenza della legge.
4. La LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del 1 gennaio 2003 già prevedeva l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207). Il ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente contro le decisioni su opposizione deve intervenire pure nel termine di 30 giorni dall’intimazione dell'atto. In difetto del rispetto del termine di 30 giorni il gravame va ritenuto intempestivo e quindi irricevibile.
5. In concreto la decisione su opposizione è stata intimata il 2 novembre e ricevuta il successivo 8 novembre 2005. Il ricorrente non ha interposto ricorso nel temine di 30 giorni avendo unicamente interpellato in forma scritta l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia chiedendo consigli sul procedere e comunque disdicendo il rapporto assicurativo con la Caisse CO 1, senza comunque che tali scritti possano equivalere a formale ricorso al TCA trasmesso ad autorità incompetente.
6. Alla luce di quanto precede l’impugnativa è irricevibile e va conseguentemente stralciata senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti