Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2007.109

 

cs

Lugano

28 gennaio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2007 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 giugno 2007 emanata da

 

CO 1 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, è stato alle dipendenze della ditta __________ di __________, dove era assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1.

 

                                         L’interessato ha iniziato la sua attività lucrativa di manovale il 25 ottobre 2006 (doc. 3).                                  

 

                                         L’11 novembre 2006 RI 1 è stato ricoverato d’urgenza presso il __________ di __________ dove ha subito un intervento chirurgico con creazione di 5 by-pass aorto-coronarici.

                               1.2.   CO 1 ha erogato le prestazioni pattuite fino al 25 dicembre 2006, ritenendo che il contratto che legava l’assicurato al proprio datore di lavoro fosse di durata determinata e si estinguesse il giorno di Natale.

 

                                         Dopo un fitto scambio di corrispondenza, l’assicuratore, tramite decisione formale del 23 febbraio 2007, confermata dalla decisione su opposizione del 19 giugno 2007, ha negato il versamento di ulteriori indennità ribadendo che il contratto di lavoro concluso con la __________ era di durata determinata (doc. A2). A sostegno della sua tesi, l’assicuratore ha evidenziato che l’assicurato sarebbe stato assunto per due mesi alfine di permettergli di riaprire un termine quadro per ottenere prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 3 luglio 2007 RI 1, rappresentato dall’RA 1, contesta la predetta decisione, ribadendo di aver concluso un contratto di durata indeterminata e di aver di conseguenza diritto alle indennità giornaliere dal 26 dicembre 2006 fino a guarigione avvenuta (doc. I).

 

                               1.4.   Tramite risposta del 16 luglio 2007 l’assicuratore chiede la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.5.   Pendente causa le parti hanno ribadito le loro posizioni (doc. da V a VIII). Il 18 dicembre 2007 è stato sentito, in qualità di teste, __________, amministratore della __________ (doc. XI).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se RI 1 ha concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la __________ e se, e in che misura, CO 1 è tenuta a versare ulteriori prestazioni.

 

                               2.2.   Va preliminarmente rammentato che giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal gli assicuratori stabiliscono l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa con gli stipulanti l’assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.

 

                                         A norma dell’art. 72 cpv. 2 LAMal il diritto all’indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell’insorgere della malattia. L’inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all’indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d’attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

 

                                         L’art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l’indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell’arco di 900 giorni consecutivi. L’articolo 67 LPGA non è applicabile.

 

                                         In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. E’ mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

 

                                         Per l’art. 72 cpv. 5 LAMal qualora l’indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l’articolo 78 della LAMal e l’articolo 69 LPGA, l’assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

 

                                         A norma dell’art. 72 cpv. 6 LAMal l’articolo 19 LPGA è applicabile unicamente se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell’assicurazione d’indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.

 

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) - viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozial- versicherungsrecht, T. I, pag. 286 segg.).

 

                                         L'art. 6 LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

                                         Il TFA ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente LPGA (STFA del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

 

La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutata in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

 

In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).

 

                               2.4.   Per l’art. 334 cpv. 1 CO il contratto di durata determinata cessa senza disdetta.

                                         La durata determinata del contratto risulta dalla legge, dalla natura del contratto o dalla convenzione conclusa tra le parti (STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.2). Queste ultime possono fissare un termine, una durata, un lasso di tempo oggettivamente determinabile; la durata può anche risultare dallo scopo del rapporto di lavoro (STF B 54/04 del 30 settembre 2005, consid. 3.1, pubblicata in RSAS 2006 pag. 354).

                                         La caratteristica principale di un contratto a tempo determinato è l’impossibilità per le parti contraenti di mettervi fine prima del termine convenuto, a meno che la parte che vuole disdire prematuramente il contratto possa invocare un giusto motivo di disdetta immediata (STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.2, Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 323; Staehelin, Commentario zurighese, n. 17 ad art. 334 CO, pag. 479).

 

                                         Per contro, sono contratti di durata indeterminata ai sensi dell’art. 335 CO, tutti i contratti la cui scadenza non è fissata sin dall’inizio dalle parti, di modo che una disdetta è necessaria per mettere un termine al rapporto di lavoro (STF B 54/04 del 30 settembre 2005, consid. 3.1, RSAS 2003 pag. 503).

 

                                         Spetta a colui che si prevale del tipo di contratto di durata determinata apportarne la prova (art. 8 CC; cfr. Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., Zurigo 2006, n. 2 ad art. 334 CO, pag. 585; Wyler, op. cit., pag. 322). Sapere se, in un caso particolare, le parti hanno previsto una limitazione temporale è una questione d’interpretazione (STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.2; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., Berna 1996, n. 1 ad art. 334 CO, pag. 291). In caso di dubbio, in assenza di una volontà concordante delle parti o di una restrizione temporale che si deduce chiaramente dallo scopo del contratto, occorre ammettere che le parti hanno concluso un contratto di durata indeterminata (STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.2; Wyler, op. cit., pag. 322; Brühwiler, op. cit., n. 1 ad art. 334 CO, pag. 291; Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 334 CO). Questa presunzione può essere rovesciata solo in casi eccezionali, poiché una limitazione temporale del contratto di lavoro limita la protezione del lavoratore contro le disdette (STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.2; Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 334 CO).

 

                                         I contratti si interpretano secondo la volontà comune e reale delle parti (interpretazione soggettiva: STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.3, cfr. DTF 131 III 606 consid. 4.1 pag. 611). Se questa volontà non può essere stabilita, il Giudice interpreterà le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento, cercando come una dichiarazione o un comportamento potevano essere compresi in buona fede in funzione dell’insieme delle circostanze (interpretazione oggettiva: STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.3; cfr. DTF 132 III 268 consid. 2.3.2 pag. 274 e seguenti). Per l’interpretazione secondo il principio dell’affidamento, decisivo è il momento in cui le parti hanno concluso il contratto (DTF 131 III 377 consid. 4.2.1 pag. 382). Le circostanze successe posteriormente non permettono di procedere a una tale interpretazione; esse costituiscono, semmai, un indizio della volontà reale delle parti (DTF 129 III 675 consid. 2.3, pag. 680).

 

                                         Nella sentenza 4A_89/2007 del 29 giugno 2007, il TF ha stabilito quanto segue:

 

"  Dès février 2003, Y.________ a été engagée par X.________ Sàrl en qualité d'aide au triage des oeufs, par contrat oral dont l'employée soutient présentement qu'il était de durée indéterminée, tandis que l'employeuse fait valoir qu'il était de durée déterminée jusqu'à fin août 2003, à l'issue des vacances d'été.

 

Y. ________ a travaillé en février, mars et avril 2003, puis a été en

incapacité de travail (maladie, puis grossesse) jusqu'au 10 septembre 2003, période pendant laquelle elle a été indemnisée par l'assurance-maladie collective de X.________ Sàrl. Elle n'a rien touché depuis lors.

 

Par lettre du 2 septembre 2003, Y.________ a offert à X.________ Sàrl de reprendre le travail. Le 8 septembre 2003, l'employeuse a répondu à l'employée qu'il avait été précisé lors de son engagement que le travail qu'elle pouvait lui fournir (travail à la demande) était possible surtout pour la durée du printemps et de l'été 2003.

 

B.

Le 7 décembre 2005, Y.________ a saisi la juridiction des prud'hommes d'une demande tendant en particulier au paiement, par X.________ Sàrl, de la somme de 35'305 fr., réduite à 30'000 fr., correspondant à vingt-cinq mois de salaire, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2004, échéance moyenne.

 

Par jugement du 8 mars 2006, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la conclusion en paiement susmentionnée.

 

Saisie par Y.________, qui persistait dans ses conclusions en paiement, et statuant par arrêt du 4 janvier 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours et réformé le jugement du 8 mars 2006 en ce sens que X.________ Sàrl doit payer à Y.________ la somme de 7'580 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2004. Au contraire des premiers juges, elle a considéré que la preuve de la conclusion d'un contrat de travail pour une durée déterminée n'était pas apportée; dans ce cadre, la

lettre de l'employeuse du 8 septembre 2003 constituait une résiliation avec effet immédiat des rapports de travail signifiée sans justes motifs, donnant lieu à l'allocation de dommages-intérêts correspondant au salaire auquel l'employée aurait eu droit jusqu'à l'échéance du délai de congé ordinaire et d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO.

 

(…)

 

 

3.4 En l'espèce, la cour cantonale a retenu en bref qu'il n'était pas prouvé que, lors de l'entretien d'embauche, l'employeuse avait dit à l'intimée qu'elle était engagée jusqu'à la fin des vacances des autres employés et que cette dernière ait donné son accord; si certains indices quant à la durée (réd.: déterminée) du contrat avaient été apportés, ils n'étaient pas suffisants pour prouver une telle durée (art. 8 CC); ce degré insuffisant dans l'établissement de la preuve était conforté par d'autres indices contraires; en définitive, la preuve de la conclusion d'un contrat de travail pour une durée déterminée n'était pas apportée et les indices fournis à cet égard par la recourante ne permettaient pas de retenir l'existence d'un tel contrat; il fallait donc admettre que les parties avaient conclu un contrat pour une durée indéterminée en l'absence de preuve contraire et en présence d'indices objectifs en faveur d'un tel contrat.

 

3.5 En premier lieu, la recourante critique l'appréciation faite par les

précédents juges de sa lettre du 8 septembre 2003, exposant y avoir

clairement indiqué à l'intimée que l'engagement était prévu pour la durée du printemps et de l'été 2003, car les fluctuations du marché ne l'autorisaient pas à s'engager fermement pour un plus long délai. Cette précision figure en effet dans la pièce en question, mais elle constitue une explication donneé par la recourante postérieurement à la conclusion du contrat, impropre à démontrer que cela avait effectivement été dit à l'employée au moment de l'engagement.

 

La recourante relève deuxièmement qu'entre la lettre du 8 septembre 2003 et celle du 28 mars 2004, par laquelle la protection juridique de l'intimée avait invoqué le caractère indéterminé du contrat de travail, il s'était écoulé six mois et demi; elle est d'avis que si la travailleuse considérait qu'elle était liée par un contrat de durée indéterminée, elle aurait de suite qualifié la première lettre comme une résiliation et aurait contesté sa validité; or, tel n'avait pas été le cas, puisque l'action n'avait été ouverte qu'en décembre 2005; compte tenu des exigences découlant du principe de la bonne foi, l'on ne pouvait suivre l'opinion selon laquelle le contrat était de durée indéterminée. Sur ce point, les juges cantonaux ont considéré qu'aucune sanction ne pouvait en l'espèce être attachée à l'écoulement du temps, sous réserve de la prescription de cinq ans pour les prétentions en salaire. Dans la mesure où, dans son écriture, la recourante s'en prend uniquement à l'appréciation des preuves et aux constatations des faits, sa critique tombe à faux, dès lors qu'elle ne démontre pas quel élément de fait aurait en l'occurrence été établi de manière arbitraire. Pour le surplus, la recourante ne fait pas grief aux précédents juges d'avoir méconnu les principes juridiques relatifs à la prescription.

 

Troisièmement, la recourante expose que selon la lettre qu'elle avait

adressée à la caisse de chômage, la travailleuse avait été engagée pour une durée déterminée aux vacances d'été (juin, juillet, août) et que le fait de cocher, dans les attestations de gain intermédiaire, la réponse « oui pour une durée indéterminée » à la question « l'activité de l'assurée se poursuit-elle » découlait d'une erreur, ainsi que dame Z.________ l'avait expliqué lors de son audition; celle-ci avait en effet déclaré « c'est vrai que c'est moi qui ai mis une croix attestant que l'activité se poursuit pour une durée indéterminée. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une croix à cet endroit, car je n'avais jamais rempli des feuilles pareilles. Je n'avais pas l'intention de modifier la nature du contrat en mettant cette croix. J'ai pensé que cela voulait dire pour deux ou trois mois encore et pas pour l'année (...). Je répète que j'ai fait une erreur et n'ai pas compris la question et que je n'entendais pas par là attester un engagement à l'année »; la recourante ajoute que ces éléments iraient dans le sens des explications qu'elle avait fournies à ses autres employées au sujet du statut de l'intimée. Concernant le témoignage de dame Z.________, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait commis arbitraire en considérant que les déclarations de celle-ci étaient confuses et,  partant, ne convainquaient pas de l'existence d'une erreur, d'autant moins plausible que les deux documents avaient été remplis de la même manière identique à trois semaines d'intervalle. Pour le surplus et comme précédemment relevé, les déclarations et explications unilatérales de la recourante postérieures à la conclusion du contrat ne sont pas imputables à l'intimée et, partant, inaptes à prouver que celle-ci savait et acceptait, au moment de la conclusion du contrat, que le contrat était de durée déterminée.

 

La recourante soutient quatrièmement que plusieurs témoins avaient confirmé que l'intimée ne devait travailler que jusqu'à la fin des vacances. Si les déclarations en question permettent certes de retenir que la recourante a fait savoir à ses autres collaboratrices qu'elle n'entendait engager l'intimée qu'aux fins de les remplacer pendant leurs vacances, cette information n'émanait nullement de l'intimée et l'on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait erré en considérant que lesdites déclarations étaient impropres à démontrer l'existence d'une volonté réelle et commune de parties, autrement dit d'un accord sur le caractère déterminé du contrat. Dans cette mesure, l'on ne décèle pas trace d'arbitraire dans l'appréciation des témoignages.

 

Cinquièmement, la recourante soutient que les termes utilisés par l'intimée dans sa lettre du 21 octobre 2003, répondant « sete un travail de termine » à la question de la caisse de chômage qui lui demandait de bien vouloir lui confirmer qu'elle avait été engagée sous contrat de durée déterminée, ainsi que la réponse négative à la question de savoir si elle pensait agir auprès des prud'hommes contre son ancienne employeuse, de même que l'absence d'ouverture d'action pendant deux ans, confirmeraient que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée. Là encore, la recourante ne fait que présenter une des interprétations possibles des mots litigieux de la lettre du 21 octobre 2003, en conjonction avec d'autres éléments qu'elle estime favorables à sa thèse, sans démontrer en quoi la cour cantonale, qui avait retenu que la lettre en question n'était pas très claire et les phrases qu'elle contenait impropres à déduire que l'intimée savait et admettait que son contrat était de durée déterminée, aurait commis arbitraire. Or, il apparaît parfaitement soutenable de dire que le fait pour l'intimée d'indiquer, après coup, une fois connue la position de la recourante, que le contrat était de durée déterminée n'implique pas que celle-là ait su et admis, au moment de la conclusion du contrat, que tel était le cas. L'on ne peut donc en déduire l'existence d'une volonté réelle et commune des parties sur ce point. Pour le surplus, en tant que la recourante semble reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir expliqué pourquoi ils considéraient que l'on ne pouvait déduire un contrat de durée déterminée de cette expression, elle aurait dû, le cas échéant, invoquer la violation de son droit d'être entendu sour l'angle du défaut de motivation. Il convient enfin d'ajouter que, dans

la lettre susmentionnée, l'intimée indiquait également que son ancienne employeuse lui aurait dit que « tant qu'elle avait du travail pour les autres, elle en avait pour moi », ce qui plaide en faveur d'un contrat de durée indéterminée.

 

En dernier lieu, la recourante critique les conclusions de la cour cantonale relatives à la longue période de formation, dont elle soutient qu'elle se justifiait compte tenu de la difficulté de l'activité en cause, telle qu'elle ressortait des témoignages. Sur ce point, les précédents juges ont considéré que la thèse en question ne parlait pas en faveur d'un contrat de durée déterminée, dès lors que l'on voyait mal un employeur accepter de payer à un employé un plein salaire pendant une période de formation de cinq mois pour ne l'employer que deux mois alors qu'il était formé et, inversement, une employée accepter d'être formée pendant cinq mois pour ne travailler effectivement que deux mois. La recourante ne démontre pas en quoi ces considérations seraient arbitraires, mais se limite à présenter une

argumentation de type appellatoire qui ne résiste pas davantage à l'examen.

 

3.6 En définitive, force est de constater que la recourante, qui se contente de présenter sa propre vision de la situation en tentant de la faire prévaloir sur celle de la cour cantonale, échoue à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. La solution retenue par la cour cantonale, qui est parvenue à la conclusion qu'une volonté commune réelle des parties de passer un contrat de durée déterminée n'avait pas été établie, et que la conclusion d'un tel contrat ne ressortait objectivement pas de l'ensemble des circonstances, de sorte que l'on était en présence d'un contrat de durée indéterminée, n'a rien d'insoutenable. Par conséquent, le recours doit être rejeté.”

 

                               2.5.   Nel caso di specie, il 27 novembre 2006, il datore di lavoro ha licenziato l’insorgente affermando:                  

 

"  Ha effettuato un periodo di prova alle nostre dipendenze e non riteniamo opportuno prolungare il rapporto di lavoro in quanto non risultano appagate le nostre aspettative.

Rescindiamo pertanto il suo contratto con effetto immediato." (doc. 6)

 

                                         Il 19 dicembre 2006 lo stesso datore di lavoro ha rilasciato un attestato “a chi di competenza” affermando:

 

"  Si dichiara che il signor RI 1, __________, è stato assunto presso la nostra ditta in qualità di manovale con salario mensile lordo, tutto incluso di fr. 3200.--.

Contratto determinato per il periodo dal 25.10.2006 al 25.12.2006."  (doc. 7)

 

                                         L’insorgente contesta il contenuto di quest’ultimo scritto ed a comprova della durata indeterminata del contratto rileva che se il contratto fosse stato di durata determinata, esso non poteva prevedere un periodo di prova, né poteva essere rescisso, se non per cause gravi ex art. 337 CO (doc. 10 e 17). Egli ammette che durante il colloquio con il datore di lavoro ha indicato che era all’urgente ricerca di un posto di lavoro giacché, dopo aver smesso il lavoro stagionale effettuato presso un albergo, poteva far valere un periodo soggetto a contribuzione di soli 9,5 mesi e non poteva di conseguenza adempiere il requisito minimo previsto dalla LADI per beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (doc. 10).

 

                                         Da parte sua l’assicuratore ed il datore di lavoro sostengono che le parti hanno concluso un contratto di durata determinata. Il datore di lavoro, per il tramite della sua rappresentante, ha precisato che “la disdetta del 27.11.2006 è da intendersi come volontà da parte della nostra mandante a non essere più disposta a rinnovare il contratto al signor RI 1 dopo il 25.12.2007.” (doc. 16).

                                        

                                         Va ancora rilevato che dalla notifica di malattia del 30 novembre 2006 (doc. 3), emerge che il datore di lavoro, al punto 3, alla richiesta di indicare “rapporto di lavoro disdetto per il/ a tempo determinato fino al” ha precisato “13.11.2006”, mentre al punto 7 “occupazione” ha posto la crocetta a “temporanea” (lasciando vuoti gli spazi relativi a: regolare, irregolare, lavoro a orario ridotto).

 

                                         Al fine di chiarire la fattispecie, il 18 dicembre 2007, si è tenuta una discussione di causa, seguita dall’udienza di __________, datore di lavoro del ricorrente (doc. XI).

 

                                         L’insorgente ha ribadito di essere stato assunto a tempo indeterminato dal 25 ottobre 2006 ed ha aggiunto che il datore di lavoro gli ha fatto visita all’Ospedale di __________ dopo il 21 novembre 2006 e “lì è nata una questione a sapere della segnalazione del caso perché lui temeva nel caso fosse intervenuta CO 1 con indennità per perdita di guadagno di dover fronteggiare premi maggiori o comunque temeva di “essere buttato fuori” dalla copertura.” Il 24 novembre 2006, vista la riluttanza a voler segnalare il caso, l’insorgente ha scritto al datore di lavoro chiedendogli di comunicare l’accaduto alla Cassa malati (doc. XI/Bis). L’assicurato ha poi evidenziato come questa lettera raccomandata, pervenuta verosimilmente il successivo lunedì 27.11.2006, ha probabilmente indotto il datore di lavoro a redigere la lettera di disdetta del 27.11.2006 (doc. XI, pag. 2). Solo il 30 novembre 2006 il datore di lavoro ha segnalato il sinistro all’assicuratore.

 

                                         Sentito in merito, quest’ultimo ha affermato:

 

"  Dal momento che frequentavamo lo stesso bar e ci vedevamo spesso RI 1 mi disse che le necessitava fare ancora 3 mesi di lavoro per poter poi avere il diritto di timbrare e mi ha chiesto se potevo aiutarlo in questo senso.

Io diverse volte gli ho detto di no perchè non avevo le possibilità e poi a seguito delle sue insistenze ed avendo qualcosa da fargli fare gli ho dato lavoro dicendogli che era solo fino a Natale. Non abbiamo redatto nessun contratto scritto.

Il Giudice ricapitola l'evento 10/11 novembre 2006 con il malore e mi chiede se io non abbia contattato il sig. RI 1 per ottenere informazioni. Dichiaro che ho parlato con suo fratello che mi disse che era all'ospedale e che non si poteva parlare con lui.

Da parte mia non ho chiesto al fratello di fare in modo di farmi avere un certificato medico per poter in seguito segnalare il caso a CO 1 e questo per indennità per perdita di guadagno.

È vero che agli atti ci sono i conteggi di salari, è vero che RI 1 ha lavorato, ha fatto le sue giornate, io ho i giornalieri con i quali ho redatto i suoi conteggi.

Io non lo ritenevo anche un nostro operaio per cui non mi sono interessato di avere un certificato da lui. Era semmai lui che doveva darlo a noi questo certificato medico.

 

È vero che ad un certo punto il sig. RI 1 ha acquisito un certificato medico che ha trasmesso alla ditta con uno scritto. Il Giudice mi dice che la lettera è del 24.11.06 e che mi veniva trasmesso il certificato con preghiera di trasmetterlo alla Cassa di assicurazioni per le indennità giornaliere.

 

È vero che, come risulta da quella lettera, il 23.11.06 sono andato a __________ all'Ospedale a rendergli visita. Il Giudice mi chiede se, visto che non lo consideravo neanche un mio operaio e che aveva insistito lui per avere il posto, cosa sono andato a trovarlo a fare.

 

Io ritengo di avergli fatto un piacere, grandissimo.

 

È vero che era possibile che con la segnalazione di un ulteriore caso CO 1 potesse o aumentare i premi o buttarmi fuori, loro hanno in mano "un'arma letale".

Il GD mi dice che se davvero l'impiego fosse stato tempo determinato non si giustifica la lettera per licenziamento mandata per raccomandata ritenuto che il contratto aveva scadenza da solo. Io dico che non c'è mai stato un contratto scritto, ma un contratto verbale.

Da parte mia vedo la lettera che io ho firmato doc. A15 ed effettivamente è una disdetta che io ho firmato e che è stata preparata dall'avvocato della __________. Io ho detto all'avv. della __________ che il contratto durava sino a Natale (3 mesi) e quindi lui disse era necessario comunque disdirlo.

Lui doveva lavorare da me per completare i giorni mancanti per poter poi beneficiare della disoccupazione.

 

Il sig. RI 1 precisa in questo momento che si tratta 3 mesi e qualcosa, 3 mesi e 15 giorni circa.

 

Il Giudice mi chiede se io ricordo i tempi in dettaglio e dico di no.

 

Mi viene mostrato lo scritto 19.12.06 destinato "a chi di competenza" e mi si chiede di prendere posizione in merito.

Io non so dire chi chiese di redigere quello scritto "è possibile che l'abbia fatto di testa mia" ma non so proprio a chi collegarlo.

Il Giudice fa rilevare che il salario indicato su questo scritto come pure sulla notifica di malattia ammonta a fr. 3'200.-- mensili al contrario sui certificati di salario ha indicato un salario mensile base di fr. 3'300.--. Io gli dissi che l'avrei assunto a fr. 3'200.-- ma glie ne ho dati fr. 3'300.-- perchè lui aveva insistito in questo senso.

 

La dichiarazione 19.12.2006 è comunque stata mandata alla CO 1, dove è giunta, come rilevano i funzionari della stessa, il 27 del medesimo mese.

 

Mi è stato riferito che il sig. RI 1 avrebbe proferito frasi minacciose nei miei confronti.

Da parte mia dico se lui ha diritto ad indennità io domani smetto di andare a lavorare." (doc. XI)

 

                               2.6.   Anche nel caso di specie, analogamente a quanto giudicato nella STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007, questa Corte deve concludere che non è possibile stabilire una volontà reale e comune delle parti di voler concludere un contratto di lavoro di durata determinata.

 

                                         Infatti, come si vedrà meglio in seguito, non è stato reso verosimile che il datore di lavoro ha inteso assumere l’insorgente solo fino al giorno di Natale del 2006 e che quest’ultimo è stato d’accordo di lavorare unicamente sino a tale data. Anche se alcuni indizi potrebbero far ritenere la presenza di un tale contratto, la prova della conclusione di un contratto di durata determinata non è stata portata.

 

                            2.6.1.   Innanzitutto lo scritto del 19 dicembre 2006 del datore di lavoro indirizzato “a chi di competenza”, dove figura “Contratto determinato per il periodo dal 25.10.2006 al 25.12.2006” costituisce una spiegazione fornita in un secondo tempo dalla __________, verosimilmente dopo essere stata interpellata da un terzo, ed è dunque improprio a dimostrare che questa era la volontà delle parti al momento della conclusione del contratto (cfr. STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007, consid.3.5).

                                         Probabilmente, giacché l’assicuratore ha ricevuto questa dichiarazione il 27 dicembre 2006 (doc. XI), la medesima è stata rilasciata su richiesta della stessa Cassa malati che intendeva anch’essa accertare i termini del contratto di lavoro per stabilire il suo obbligo prestativo.

 

                                         Inoltre, lo scritto è posteriore al colloquio tra il datore di lavoro e il ricorrente circa la segnalazione del caso all’assicuratore per ottenere le prestazioni pattuite (doc. XI). Il datore di lavoro sembrava reticente ad informare la Cassa di quanto accaduto, forse perché c’era il rischio che i premi aumentassero o che la sua ditta fosse “buttata fuori” dalla cerchia delle società assicurate, poiché “loro (ndr: gli assicuratori) hanno in mano “un’arma letale”” (doc. XI).

                                        

                                         La dichiarazione contiene poi un errore circa l’ammontare del salario versato al ricorrente, nel senso che il salario indicato ammonta a fr. 3'200 mensili, mentre sul certificato di salario figurano fr. 3'300, ossia l’importo esatto versato in quei mesi (cfr. doc. XI: “Io gli dissi che l’avrei assunto a fr. 3'200.-- ma glie ne ho dati fr. 3'300.-- perché lui aveva insistito in questo senso.”).

 

                                         Lo scritto del 19 dicembre 2006 non può pertanto costituire una prova valida circa la reale volontà delle parti.

 

                                         Per lo stesso motivo, la circostanza che nell’attestato di malattia del 30 novembre 2006 (doc. 3) il datore di lavoro, a proposito dell’occupazione dell’assicurato, ha apposto la crocetta a “temporanea”, non è determinante siccome il documento è stato anch’esso compilato dopo la discussione tra le parti in cui si è parlato del pericolo, per il datore di lavoro, di essere “buttato fuori” dalla cerchia degli assicurati in caso di segnalazione della malattia. Inoltre ciò è in contraddizione sia con l’indicazione, nel medesimo formulario, che il rapporto di lavoro è stato disdetto per il “13.11.2006” (visto che la disdetta è del 27 novembre 2006), sia con lo scritto del 19 dicembre 2006 che indica che il rapporto di lavoro è terminato il 25 dicembre 2006 (cfr. STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007, consid.3.5).

                            2.6.2.   Per quanto concerne la disdetta del 27 novembre 2006 (doc. A15), l’assicurato rileva che essa è anomala per un contratto di durata determinata, giacché fa riferimento al tempo di prova.

 

                                         Per l’art. 335b cpv. 1 CO durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; è considerato tempo di prova il primo mese di lavoro.

 

                                         Pur essendo l’art. 335b CO inserito nei casi di disdetta del rapporto di lavoro di durata indeterminata, questo disposto può essere applicato anche ai contratti di lavoro di tempo determinato (FF 1984 II pag. 494 e seguenti, relativo al Messaggio sull’iniziativa popolare “concernente la protezione dei lavoratori dai licenziamenti nel diritto del contratto di lavoro” e sulla revisione delle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro nel Codice delle obbligazioni del 9 maggio 1984; a pag. 538 il Consiglio federale afferma: ”Le parti rimangono libere di prevedere un tempo di prova, nei limiti dell'articolo 335, per i contratti di durata determinata: in questo caso, la durata determinata vale come durata massima alla scadenza della quale il contratto cessa ipso facto, fatta salva una risoluzione anteriore durante il tempo di prova.”).

 

                                         Ciò è possibile se le parti si sono accordate nel senso di prevedere un tempo di prova, non essendo l’art. 334 cpv. 1 CO a carattere imperativo (Wolfgang Portmann, Basler Kommentar, 4.a ed., Basilea 2007, n. 9 ad art. 334 pag. 1961 e n. 12 ad art. 335b, pag. 1976: “Art. 335b bezieht sich nach seiner systematischen Stellung nur auf unbefristete Arbeitsverhältnisse. Für das befristete Arbeitsverhältnis gilt somit aufgrund des Gesetzwortlauts keine Probezeit. Eine solche kann jedoch von den Parteien vereinbart werden.“). In questo caso le norme dell’art. 335b CO si applicano per analogia (DTF 109 II 451; Portmann, op. cit., n. 12 ad art. 335b, pag. 1976).

                                         Altrimenti il contratto di lavoro di durata determinata prende fine con il termine concordato dalle parti o, di regola, se stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni nei termini previsti dall’art. 334 cpv. 3 CO, in caso di risoluzione immediata ai sensi degli art. 337 CO e seguenti o in caso di morte del lavoratore o del datore di lavoro (Portmann, op. cit., n. 9 ad art. 334 pag. 1961).

 

                                         Portmann, op. cit., n. 13 ad art. 335b, pag. 1977 ritiene che se non è previsto alcun periodo di prova, andrebbe applicato l’art. 335b cpv. 1 CO ultima frase per analogia, secondo cui è considerato tempo di prova il primo mese di lavoro, a meno che, tramite accordo scritto contrario, le parti non si siano messe d’accordo in altro senso.

 

                                         Ciò tuttavia, a mente del TCA, potrebbe tutt’al più valere nei casi in cui il contratto di lavoro di durata determinata viene concluso per un lungo periodo.

 

                                         Infatti, Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, Commentaire du contrat de travail, Losanna 2004, a pag. 235, affermano giustamente che la nozione di tempo di prova è contraria alla natura stessa del contratto di lavoro a tempo determinato, per cui il suo utilizzo dovrebbe corrispondere ai bisogni particolari della relazione di lavoro in questione.

                                         Infatti, la sistematica della legge riserva il tempo di prova ai contratti di durata indeterminata, per cui, secondo questi autori, non c’è una presunzione dell’esistenza di un tempo di prova all’inizio dei contratti a tempo determinato. Naturalmente le parti possono trovare un accordo in tal senso, ritenuto tuttavia che la parte che se ne prevale, deve comprovarne il contenuto.

                                        

                                         Anche Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3a ed., Basilea 2005, a pag. 235, dopo aver rilevato che la legge non prevede un tempo di prova nel contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento al Messaggio del Consiglio federale, afferma che un accordo, tra le parti, in senso contrario è possibile.

                                         Quest’ultimo autore a pag. 234, rammenta che il periodo di prova deve permettere alle parti di conoscersi e di costruire un rapporto di fiducia.

                                        

                                         Questo concetto è stato ricordato dal Tribunale federale già nella sentenza DTF 129 III 124 consid. 3.1, dove ha stabilito che il tempo di prova mira a permettere alle parti di conoscersi, di valutare la possibilità di lavorare insieme e di creare le premesse per un rapporto di lunga durata. Si tratta di un periodo di sperimentazione e di riflessione per entrambe le parti. Donde la facoltà, se necessario, di recedere rapidamente dagli obblighi assunti.

 

                                         In concreto, secondo il datore di lavoro, il rapporto lavorativo sarebbe stato concluso per il periodo dal 25 ottobre al 25 dicembre, ossia per un termine relativamente breve di appena due mesi. Un periodo di prova di un mese, la cui esistenza non è peraltro stata comprovata, per un contratto di lavoro di due mesi non avrebbe alcun senso, soprattutto se, come sembrano sostenere il datore di lavoro e l’assicuratore, lo scopo sarebbe stato quello di contribuire pochi mesi per riaprire un termine quadro per ottenere le prestazioni derivanti dall’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Per cui, la circostanza che il datore di lavoro, per il tramite di uno scritto redatto da giuristi della propria assicurazione di protezione giuridica e dunque cogniti in materia, ha disdetto il contratto di lavoro facendo riferimento ad un periodo di prova, tende piuttosto a comprovare l’esistenza di un contratto di durata indeterminata.

                                                                                                                         

                            2.6.3.   Per quanto concerne la circostanza che l’insorgente aveva chiesto di essere assunto poiché non poteva ottenere prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione giacché gli mancavano alcuni mesi per raggiungere il periodo quadro determinante (tre mesi e 15 giorni, cfr. dichiarazione del ricorrente doc. XI, mentre dal 25 ottobre al 25 dicembre sono solo due mesi), ciò non è un motivo per ritenere che la reale e comune volontà delle parti fosse quella di concludere un contratto di durata determinata con il solo scopo di compiere il periodo necessario per ottenere delle indennità.

                                         Infatti, va dato atto all’assicurato di essersi dato da fare per trovare una nuova occupazione, che avrebbe continuato a svolgere se non fosse intervenuta la grave malattia dalla quale è stato colpito improvvisamente.

                                         Il fatto di aver voluto esercitare un’attività perché non vi era la possibilità di ottenere indennità dall’assicurazione contro la disoccupazione non è un indizio per il contratto a durata determinata.

 

                            2.6.4.   Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che nell’apprezzamento della testimonianza del datore di lavoro va tenuto conto della possibilità che, se fosse stato segnalato un caso di malattia per un operaio appena assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’assicuratore avrebbe potuto o aumentargli i premi o disdire il rapporto assicurativo (cfr. doc. XI, pag. 4), nel dubbio, in assenza di una reale e concorde volontà delle parti di concludere un contratto di durata determinata, va ammesso che le parti hanno concluso un contratto di natura indeterminata (STF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007, consid. 3.2).

 

                                         In queste condizioni l’interessato ha diritto, nella misura in cui la sua malattia è comprovata, a percepire le prestazioni previste contrattualmente conformemente alla norme di legge.

 

                                         L’incarto deve tuttavia essere rinviato all’assicuratore affinché esamini innanzitutto se l’interessato potrà beneficiare delle prestazioni derivanti dall’assicurazione collettiva oppure se dovrà formulare un’offerta per permettergli il passaggio nell’assicurazione individuale (cfr. in particolare l’art. 70 cpv. 3 e cpv. 4 LAMal).

                                         La Cassa malati dovrà poi stabilire se, e fino a quando, il ricorrente ha diritto ad indennità giornaliere di malattia. Infatti, in assenza di certificati medici agli atti, questo Tribunale non può esprimersi in merito. Infine l’assicuratore dovrà esaminare se vi sono i presupposti per obbligare l’assicurato a ridurre il danno (cfr. consid. 2.3).

 

                                         Parzialmente vincente in causa, al ricorrente, rappresentato da un sindacato, vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).

 

                               2.7.   L’insorgente, con il ricorso, chiede genericamente l’assunzione di ulteriori prove (cfr. in particolare il richiamo della cartella clinica del __________).

 

                                         Questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dalla documentazione agli atti e dall’audizione svolta innanzi al giudice delegato. Ulteriori accertamenti sono superflui e non modificherebbero l’esito della vertenza.

 

                                         Va del resto rilevato che al termine dell’udienza del 18 dicembre 2007 l’istruttoria è stata chiusa (doc. XI).

 

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         In concreto, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato ad CO 1 per i suoi incombenti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti