Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
TB |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
||||||
|
|
||||||
|
con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2007 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su reclamo del 6 giugno 2007 emanata da |
|
|
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto in fatto
A. Con formulario datato 19 gennaio 2007, pervenuto all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) il 23 gennaio 2007, RI 1, mamma divorziata proveniente dal Canton __________, ha postulato la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007 per sé e per sua figlia (doc. 1).
B. La domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia con decisione del 30 aprile 2007 (doc. A3), sia con decisione su reclamo del 6 giugno 2007 (doc. A5), poiché le motivazioni addotte – su specifica richiesta dell'UAM (doc. A1) - per giustificare il ritardo dell'invio non sono state considerate dall'Amministrazione come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurata la riduzione del premio di cassa malati (doc. A2).
C. Con ricorso del 9 luglio 2007 (doc. I) l'assicurata si è rivolta al TCA chiedendo di concedere alla sua famiglia la riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2007. La ricorrente ha evidenziato di essersi trasferita dal Canton __________ in Ticino il 1° luglio 2006 e, dopo avere spiegato al nuovo Comune di domicilio la necessità di continuare, come già nell'altro Cantone, a ricevere il sussidio di cassa malati, il Comune di __________ le avrebbe risposto che avrebbe ricevuto automaticamente dall'autorità competente l'apposito formulario, quindi non le avrebbe detto niente in merito ai termini entro cui presentare la domanda di riduzione dei premi. Tuttavia, non avendo ricevuto nulla dall'UAM, l'assicurata si è nuovamente informata presso il nuovo Comune, il quale le ha detto che spettava a lei annunciarsi all'autorità competente, così le ha dato l'apposito formulario da compilare e spedire a Bellinzona. Appena l'ha saputo – ma era già gennaio 2007 – ella ha formulato la sua richiesta, perciò non le si può imputare una negligenza dovuta ad un'informazione errata ricevuta dal Comune ticinese.
L'insorgente fa valere di dover fare fronte al pagamento dei premi di Cassa malati, alla pigione ed al mantenimento suo e della figlia con soli Fr. 2'000.- al mese ricevuti come alimenti, quindi di avere assolutamente bisogno dell'aiuto dello Stato per i premi.
D. Con osservazioni del 30 luglio 2007 (doc. III) l'Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso per tardività in virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal. A mente dell'UAM, le circostanze della misconoscenza della legislazione cantonale e delle mancate informazioni ricevute dal Comune non la soccorrono nel suo ritardo. Spettava alla ricorrente informarsi, perciò gli uffici comunali non possono essere ritenuti responsabili di non averle fornito adeguate indicazioni. Comunque, l'UAM ha sottoposto la questione al Comune di __________, il quale non è stato in grado di confermare se nel luglio 2006 abbia avuto contatti con l'assicurata.
L'insorgente ha ribadito di avere ricevuto un'informazione errata da parte di un funzionario comunale e di necessitare assolutamente del sussidio, avendo problemi finanziari (doc. V).
L'Amministrazione ha confermato la sua decisione (doc. VI).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.
Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.
Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 6 giugno 2007 (doc. A5), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva ancora il RLCAMal del 1994 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
Una soluzione diversa potrebbe comportare delle disparità, laddove, eventualmente, il nuovo Regolamento fosse più restrittivo della normativa vigente in precedenza su cui si è invece basata l'Amministrazione per la sua decisione. In quell'evenienza, le autorità di prima e di seconda istanza giudicherebbero sì su fatti uguali, ma applicherebbero discriminatoriamente un diritto diverso.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 14 novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17 ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal – corrispondente esattamente all'art. 10 nRLCAMal - prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal – ripreso integralmente nell'art. 11 nRLCAMal -, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67 [ora divenuto art. 31 nRLCAMal]), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
5. Nel caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di cassa malati per il 2007 è stata inviata ad inizio 2007 (doc. 1).
In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. L'assicurata, domiciliata nel nostro Cantone dal 1° luglio 2006, è quindi tassata in via ordinaria. Pertanto, la richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel gennaio 2007 è di per sé tardiva. Essa doveva essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2007), ovvero entro il 31 dicembre 2006, quando l'interessata poteva disporre dei dati necessari allo scopo.
Va inoltre osservato che l'art. 45 cpv. 1 lett. c RLCAMal non va applicato alla fattispecie, nella misura in cui la ricorrente si è trasferita in Ticino nel 2006 ed ha postulato il sussidio per il 2007. Questo disposto tutela infatti unicamente gli assicurati che cambiano Cantone nell'anno per il quale chiedono il sussidio, permettendo loro di introdurre l'istanza nel corso dell’anno di competenza, quindi fuori dal termine ordinario, anziché nell'anno precedente l'anno di competenza. In concreto, dunque, se l'assicurata avesse fatto richiesta del sussidio nel luglio 2006 per l'anno 2006, la sua richiesta non sarebbe stata tardiva ma, se date tutte le premesse, sarebbe stata accolta. Ma la fattispecie concerne l'anno di competenza 2007, ossia l'anno successivo all'arrivo in Ticino; quindi questa ipotesi non può tornare applicabile.
Nemmeno torna utile l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, poiché la ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi. Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2007 in virtù dell'art. 67 RLCAMal (art. 31 nRLCAMal), a cui il citato art. 45 rinvia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora scusabile.
6. In virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dalla ricorrente -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 45 cpv. 2 RLCAMal (di uguale tenore del nuovo art. 11 cpv. 2 nRLCAMal), per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso di altri coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).
Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio 2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della procedura ticinese (STCA del 13 febbraio 2007, inc. 36.2006.225).
7. Nel caso di specie, l'insorgente fa valere che quando si è trasferita nel Comune di __________, ha fatto espressamente notare al funzionario comunale la sua necessità di continuare a beneficiare della riduzione del premio di cassa malati anche nel 2007 come già in corso nel 2006 per il tramite del Canton __________, dove la riduzione del premio è accordata automaticamente, senza necessità di fare esplicita richiesta. Sembra che le sia stato detto che anche in Ticino tutto avviene automaticamente. Inoltre, provenendo da un altro Cantone, l'assicurata non era a conoscenza della procedura da adottare nel Cantone Ticino per l'ottenimento della riduzione del premio di cassa malati.
Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Nella fattispecie, non ci sono state informazioni erronee vincolanti fornite dalle autorità competenti. Vero è che la circostanza – che comunque non è stata confermata dal diretto interessato appositamente interpellato dall'Amministrazione (doc. 6) – secondo cui il Comune ha indicato all'assicurata che in Ticino essa avrebbe beneficiato della riduzione del premio di cassa malati automaticamente, senza quindi farne specifica domanda, non è completamente giusta. Dipende infatti dall'assicurato. Tuttavia, questa indicazione – per la ricorrente - inesatta assertivamente data dal Comune di domicilio, non permette ancora di ammettere che ci sia stata un'informazione che vincola quindi l'autorità a favore dell'assicurata in virtù della tutela della buona fede.
Infatti, a proposito del principio della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003 (inc. 36.2002.119), confermata ancora nella recente STCA del 9 gennaio 2007 (inc. 36.2006.154) in cui due coniugi avevano fatto valere di aver ricevuto informazioni errate dal proprio assicuratore, il TCA ha affermato:
" (…) 2.7. Al riguardo, occorre innanzitutto osservare che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali per tutelare la buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta emani da un organo competente. Nel caso di specie, questa condizione non risulta adempiuta: l'informazione errata, che i coniugi Y sostengono di avere ricevuto dai funzionari della Cassa malati X, non emana infatti dall'autorità competente, dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo Stato, ovvero l’autorità cantonale.
Questa circostanza è risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in Svizzera, che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche dopo) e che è stata oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria a tutti coloro che risiedono in Svizzera.
Di conseguenza, i coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza del fatto che l'unica autorità competente ed in grado di stabilire se essi avevano o meno diritto ai sussidi per il secondo ed il terzo figlio era l'Istituto delle assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia non ha nessun potere decisionale.
Essi avrebbero pertanto dovuto indirizzare le loro richieste di sussidio all'autorità competente." (sottolineature della redattrice)
Solo l'Istituto delle assicurazioni sociali, e per esso l'Ufficio assicurazione malattia, decide chi ha diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Quindi, competente ad eseguire ufficialmente ed in modo vincolante, mediante decisione formale, i necessari calcoli per verificare il diritto alla riduzione del premio di un richiedente, è solo e soltanto l'UAM.
Nella sentenza del 13 febbraio 2007 (inc. 36.2006.225) il TCA si è pronunciato in merito ad una fattispecie in cui era stato il controllo abitanti del Comune ticinese a non informare l'assicurato, appena trasferitovisi, sui termini entro i quali formulare la domanda di riduzione del premio. In quel caso, il TCA non ha ritenuto che il Comune fosse l'autorità competente in materia e che quindi l'informazione (non) data all'assicurato potesse vincolarlo, con beneficio di quest'ultimo che, a tutela della sua buona fede, anche se in ritardo poteva ugualmente avere diritto al sussidio di cassa malati.
Né la legge (LCAMal) né il relativo regolamento d'applicazione (RLCAMal) prevedono norme che attribuiscono al Comune competenze e responsabilità particolari nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi di Cassa malati.
La legge attribuisce al Comune unicamente una responsabilità nel controllo dell'applicazione dell'obbligo d'assicurazione (art. 13 cpv. 1 LCAMal ed art. 4 RLCAMal), ovvero il Comune deve vegliare che i suoi cittadini siano tutti affiliati ad una Cassa malati e segnalare immediatamente all'IAS coloro che non lo sono (art. 13 cpv. 2 LCAMal), pena, per il Comune, di essere solidalmente responsabile con l'assicurato delle spese medico-sanitarie (art. 14 LCAMal).
Su questa tematica, il 15 febbraio 2007 il TCA ha reso la sentenza 36.2006.228.
Riguardo alla richiesta di riduzione stessa, il citato art. 44 RLCAMal prevede soltanto che i moduli ufficiali possono essere ritirati dagli assicurati presso la cancelleria del Comune di residenza, ma non indica anche che i funzionari comunali sono tenuti a dispensare tutte le necessarie e relative informazioni agli interessati – come invece è stato prescritto, come visto, nel caso della verifica dell'obbligo assicurativo.
In effetti, soltanto l'Ufficio assicurazione malattia va considerato come autorità competente nell'ambito del diritto alla riduzione del premio di cassa malati. I Comuni sono unicamente depositari dei formulari per la richiesta del sussidio, in modo da facilitare l'accesso a questo diritto ai singoli cittadini, invece di obbligarli a richiedere direttamente l'apposito modulo all'Ufficio assicurazione malattia, operazione, questa, più difficoltosa.
Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri organi non possono rientrare nel concetto giurisprudenziale di errata informazione che vincola comunque, in virtù del principio della buona fede, l'autorità competente. In questo senso, solo le eventuali comunicazioni errate date dall'UAM possono, se sono adempiute anche le altre condizioni, vincolare questa stessa autorità e volgere a favore dell'assicurato, ma non anche quelle date dalle Casse malati e dai Comuni.
Infine, ogni situazione deve essere valutata separatamente e, come visto, nel caso in esame non ci sono motivi sufficienti per ammettere tardivamente la richiesta di sussidio della ricorrente (art. 45 cpv. 2 RLCAMal).
8. Va poi rammentato che, di principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all'ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso essere chiesti, in modo vincolante, agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni, ossia l'Ufficio assicurazione malattia.
Occorre ancora osservare che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 RLCAMal, art. 10 nRLCAMal). Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la tassazione determinante dell’assicurato.
In concreto, siccome l'insorgente, come evidenziato, è giunta nel nostro Cantone nel luglio 2006 e non era ancora stata tassata in Ticino, l'autorità competente non disponeva ancora di questa documentazione, quindi non poteva spedirle automaticamente il formulario per la domanda di riduzione del premio.
Peraltro, neppure il mancato invio del formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è comunque un motivo per poter chiedere il sussidio in ritardo.
Infatti, con sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella citata STCA del 9 gennaio scorso, il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per la richiesta del sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della redattrice).
Alla luce di quanto precede l'assicurata non può prevalersi dell’ignoranza della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).
Le giustificazioni che essa ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute valide.
A giusta ragione l'Amministrazione ha quindi considerato tardivo l'inoltro della richiesta di riduzione del premio per il 2007.
9. Stante quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui versa l'assicurata, non è possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2007. In questo senso, la ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di riduzione.
Né la mancata tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del premio di cassa malati per il 2007 (entro il 31 dicembre 2006), né tanto meno la circostanza che il Comune di domicilio le avrebbe dato un'errata informazione, possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal). Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
10. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti